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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 32720/2023

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re Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10573/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, domiciliatoex lege in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale d ello Stato da cui è difesa per legge; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualita' di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Italia Giuseppe, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - nonchéda [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] nonchè di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Italia Giuseppe, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti incidentali- contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri; -intimata - avverso la sentenza n. 5447/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri chiedendo il risarcimento del danno per il tardivo ed incompleto recepimento della direttiva comunitaria in materia di formazione di medici specialisti e comunque di condanna al pagamento della somma dovuta per la frequenza dei corsi di specializzazione medica.

Prima dell’udienza di prima comparizione, intervennero [OSCURATO:PERSONA] ed altri settantasei medici specializzati con atto depositato in cancelleria in data 4 agosto 2014, proponendo analoga domanda nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri.

Si costituì la convenuta con comparsa depositata in 18 settembre 2014, sollevando l’eccezione di prescrizione, cui seguì in data 20 ottobre 2014 la prima udienza.

Il Tribunale adito rigettò per prescrizione la domanda degli attori e degli interventori.

Avverso detta sentenza proposero appello le parti soccombenti ed appello incidentale l’Amministrazione convenuta.

Con sentenza di data 10 settembre la Corte d’appello di Roma accolse l’appello principale, condannando la parte appellata al pagamento degli importi indicati in dispositivo, con gli interessi legali a decorrere dalla domanda in mancanza della produzione degli atti di costituzione in mora, e dichiarò inammissibile l’appello incidentale.

Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che ammissibile era l’appello incidentale avente ad oggetto l’implicita statuizione di ammissibilità dell’intervento, dovendo la ricorrenza dei presupposti di quest’ultimo essere valutati d’ufficio, e, provvedendo sul motivo, osservò che l’intervento era ammissibile alla luce dell’art. 105 cod. proc. civ., coerentemente a quanto affermato da Cass. n. 11609 del 2005 in materia di emotrasfusioni, mentre non comportava nullità la mancata comunicazione di cancelleria dell’intervento, instaurandosi il contraddittorio alla data di tale comunicazione o, in mancanza, all’udienza già fissata.

Aggiunse che la prescrizione era stata eccepita unicamente con riferimento “agli attori”, come si evinceva chiaramente dalla prima pagina della comparsa di costituzione, e che la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri avrebbe avuto termine fino alla prima udienza di comparizione, al momento dell’instaurazione del contraddittorio con gli interventori, per eccepire anche nei confronti di costoro la prescrizione, mentre al processo verbale dell’udienza si leggeva chela [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri “si riporta agli scritti difensivi”.

Osservò ancora, circa l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], premesso che il diritto si prescriveva in mancanza di atti interruttivi nel decennio precedente il 27 ottobre 2009, che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, successivamente alla nota del 3 agosto 2011 [n.d.r.: rectius 2001] e prima della domanda giudiziale nel 2014 vi era stato un valido atto interruttivo della prescrizione ricevuto dalla [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri in data 7 gennaio 2010.

Aggiunse che l’adeguata remunerazione spettava anche per gli specializzandi iscritti ad un corso antecedente l’anno accademico 1982/1983.

Ha proposto ricorso per cassazione laPresidenza del Consiglio dei Ministri sulla base di quattro motivi e resiste con controricorso la parte intimata: con il medesimo atto ha proposto ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un motivo.

E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ..

E’ stata presentata memoria da entrambe le parti.

Il pubblico ministero non ha presentato memoria.

Considerato che: muovendo dal ricorso principale, con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 105, 112, 267, 292 cod. proc. civ., 2934, 2938 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che la convenuta alla prima udienza, riportandosi agli “scritti difensivi” nei quali era stata formulata l’eccezione di prescrizione, aveva esteso tale eccezione anche all’indirizzo degli interventori, avendo anche questi ultimi acquisito la qualità di attori, e che la comparsa di costituzione, menzionando pur nell’intestazione unicamente i nomi degli originari attori e non anche degli interventori, doveva intendersi riferita alla generalità degli attori.

Il motivo è infondato.

Vanno, in primo luogo, fatte due premesse.

La prima è che, in conformità al principio espresso da Cass. n. 315 del 2012 (relativa all’ammissibilità dell’eccezione di prescrizione proposta nella comparsa conclusionale nell’ipotesi di intervento del terzo all’udienza di precisazione delle conclusioni), il debitore deve proporre l’eccezione di prescrizione nel primo atto successivo all’intervento.

La seconda è che il terzo, che intende intervenire nel giudizio, deve costituirsi con la comparsa prevista dall'art. 267 cod. proc. civ., che può presentare in udienza o depositare in cancelleria: nella prima ipotesi il contraddittorio con le parti si instaura immediatamente nella stessa udienza di costituzione dell'interventore volontario; nella seconda, il momento della costituzione del contraddittorio è posticipato, nei confronti delle parti costituite, alla data della comunicazione effettuata dal cancelliere ai sensi del secondo comma dell'art. 267 sopracitato, ovvero, mancando tale comunicazione, nell'udienza già fissata(Cass. n. 3905 del 1995; n. 20297 del 2014; n. 8096 del 2022).

L'irregolarità consistente nella mancata comunicazione a cura della cancelleria alle parti già costituite dell'avvenuto intervento in causa di terzi, prescritta dall'art. 267, comma secondo cod. proc. civ., non importa infatti nullità dell'intervento stesso, se ciò nonostante il procedimento si sia svolto regolarmente e sia stata raggiunta la finalità di assicurare il contraddittorio tra le parti (Cass. n. 9903 del 1998).

Alla luce di tali premesse di diritto, e considerando che i terzi erano intervenuti nel processo mediante comparsa depositata in cancelleria prima della udienza di prima comparizione e non comunicata dal cancelliere alla parte convenuta, ne segue che il contradditorio fra gli interventori e la parte convenuta si è instaurato alla detta udienza e che ciò che deve apprezzarsi, per stabilire se l’eccezione di prescrizione sia stata sollevata anche nei confronti degli interventori, è ciò che la parte convenuta ha dedotto dopo che il contraddittorio si è instaurato, ossia all’udienza.

In tale sede la convenuta si è riportata agli “scritti difensivi”.

Poiché questi ultimi erano stati proposti avverso gli originari attori, non essendosi ancora instaurato il contraddittorio con gli interventori al momento della costituzione in cancelleria della convenuta, l’eccezione di prescrizione sollevata nella comparsa di costituzione non può non intendersi come limitata al diritto azionato dagli originari attori.

Si consideri, in particolare, che il fatto che sia la redazione della comparsa di risposta che il deposito fossero avvenuti in situazione di ignoranza dell’avvenuto intervento, esclude che l’espressione di udienza (riportarsi “agli scritti difensivi”) potesse intendersi in alcun modo riferibile se non a quanto costituiva oggetto della difesa svolta nella detta comparsa e, dunque, potesse riferirsi alla posizione degli intervenuti.

In altri termini, con riferimento alla prima censura proposta dal motivo – quella che concerne l’esegesi della deduzione fatta dalla difesa erariale alla prima udienza del 20 ottobre 2014, quanto al “riportarsi agli scritti difensivi” - il fatto che la com parsa di risposta fosse stata depositata prima dell’intervento e con riferimento (come dice la stessa difesa di parte ricorrente) agli originari attori e che sia la redazione sia il deposito fossero avvenuti in situazione di ignoranza dell’avvenuto intervento, esclude che l’espressione di udienza potesse intendersi in alcun modo riferibile se non a quanto costituiva oggetto della difesa svolta nella detta comparsa e, dunque, potesse riferirsi alla posizione degli intervenuti.

In relazione alla seconda censura - quella che, facendo leva sull’essere stata depositata la comparsa di risposta quando l’intervento era avvenuto, per ciò solo, cioè indipendentemente dal riferimento formale nella intestazione agli originari ricorrenti, avrebbe dovuto, per il suo tenore letterale, essere riferita al cumulo processuale realizzatosi per effetto dell’intervento –si deve rilevare cheil fatto che la comparsa di risposta sia stata depositata quando l’intervento era avvenuto, per ciò solo – ossia indipendentemente dal riferimento formale nella intestazione agli originari ricorrenti– può determinare il riferimento al cumulo processuale realizzatosi per effetto dell’intervento.

Ostano a tale conclusione, sia il dato letterale del riferimento della comparsa ai ricorrenti ex art. 702-bis, sia comunque l’assenza nel modo in cui venne dedotta l’eccezione di prescrizione, di qualsivoglia elemento indicatore di un’estensione soggettiva maggiore.

I rilievi svolti escludono qualsiasi rilevanza dei precedenti evocati nella memoria (quelli giustificativi dell’intervento) e ciò perché in udienza l’atteggiamento processuale di riportarsi agli scritti difensivi, cioè alla comparsa, era specifico per la posizione degli originari attori.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 105, 112, 267, 292 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che l’atto di intervento è inammissibile in quanto non notificato all’Amministrazione, non essendo intervenuta la comunicazione di cancelleria.

Il motivo è infondato.

Non ha pregio l’eccezione di inammissibilità del motivo, sollevata nel controricorso, perché la questione dell’inammissibilità dell’intervento sarebbe stata sollevata tardivamente solo con l’appello.

La corte territoriale ha affermato che l’appello incidentale, avente ad oggetto l’implicita statuizione di ammissibilità dell’intervento, è ammissibile, dovendo la ricorrenza dei presupposti dell’intervento essere valutati d’ufficio.

Tale statuizione non è stata oggetto di ricorso incidentale, per cui sull’ammissibilità dell’odierna deduzione per la prima volta in appello si è formato il giudicato.

Va rammentato che è stato affermato che l'irregolarit à , consistente nella mancata comunicazione da parte della cancelleria alle parti già costituite dell'avvenuto intervento, prescritta dall'art 267 secondo comma cod. proc . civ . , non importa nullit à dell'intervento stesso, se ciònonostante il procedimento si sia svolto regolarmente e sia stata raggiunta la finalità di assicurare il contraddittorio tra le parti (Cass. n. 1841 del 1973 ; in senso conforme, Cass. n. 9903 del 1998).

Questa giurisprudenza, come si vede esclude che la mancata comunicazione dia luogo a nullità.

Peraltro, quanto sostiene il motivo, e cioè che la posizione dell’Amministrazione al momento dell’intervento sarebbe stata quella di parte ancora contumace è erronea, giacché contumace è solo la parte che non si è costituita entro il termine in cui doveva farlo.

E nella specie l’Amministrazione non versava in tale situazione.

In realtà, la situazione dell’Amministrazione era iscrivibile esclusivamente nell’àmbito dell’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 267 c.p.c. solo dal momento della costituzione con il deposito della comparsa, ma, l’omessa comunicazione non comportò, secondo la ricordata giurisprudenza, l’inammissibilità dell’intervento, bensì soltanto la conseguenza di assegnare alla difesa erariale il potere, una volta appreso dell’intervento in udienza, di eventualmente chiedere un termine a difesa.

Il profilo determinante, con riferimento all’intervento del terzo, è l’instaurazione del contraddittorio e questo, ove sia mancata la comunicazione di cancelleria, si instaura legittimamente nell'udienza già fissata.

Nella specie, peraltro, l’Amministrazione non chiese la concessione di un termine per svolgere le difese in relazione all’intervento e sollevare eventualmente un’eccezione di prescrizione.

Va rilevato che il codiceprocessuale, quanto al tenore dell’art. 267, è rimasto –fino alla riforma di cui al d.lgs. n. 149 del 2022 - immutato rispetto alla versione originaria e soprattutto lo rimase quando nelle riforme di cui alla l. n. 353 del 1990 venne reintrodotto un regime di preclusioni.

Il legislatore se ne preoccupò rimodulando la disciplina della chiamata, ma tacque sull’intervento, salvo il mantenimento del riferimento alla precisazione delle conclusioni, come limite temporale.

Ebbene questo silenzio, quando l’intervento interviene, come nella specie in limine litis, non toglie che ci si debba interrogare sulle preclusioni in cui incorre la parte originaria contro cui l’intervento sia diretto ed al riguardo è da ritenersi -tanto più quando l’intervento sia conosciuto solo nella prima udienza, come nella specie - che rientra nella scelta di quella parte (tanto più se il cancelliere non abbia comunicato l’intervento, cosa che potrebbe sostenersi avrebbe dovuto fare dopo il depositodella comparsa di costituzione) o domandare di poter beneficiare di termini a difesa equivalenti a quelli assegnato al convenuto e da utilizzarsi per ciò che egli deve svolgere nella comparsa ai sensi dell’art. 167 c.p.c., o di, rinunciarvi, e svolgere immediatamente le difese.

Ora, la difesa erariale non ha scelto la prima opzione ed ha scelto la seconda, omettendo di proporre l’eccezione di prescrizione.

Con il terzomotivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 105, 112, 267, 292 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che l’intervento degli altri medici specializzandi è altresì inammissibile perché avente ad oggetto un diritto diverso, sia per petitum che per causa petendi, da quello azionato dagli attori.

Il motivo è infondato.

Come affermato da Cass. n. 11085 del 2020, relativa ad una analoga fattispecie di intervento, in giudizio promosso da medici specializzati, di altri medici che avevano conseguito il titolo di specializzazione, il diritto che, ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.c., il terzo può far valere in un giudizio pendente tra altre parti deve essere relativo all'oggetto sostanziale dell'originaria controversia, da individuare con riferimento al "petitum" ed alla "causa petendi", ovvero dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo a fondamento della domanda giudiziale originaria, restando irrilevante la mera identità di alcune questioni di diritto, la quale, configurando una connessione impropria, non consente l'intervento del terzo nel processo, ferma restando la facoltà del giudice di merito, in caso di bisogno, di disporre la separazione successivamente all'intervento, allo scopo di evitare cause congestionate dal numero eccessivo delle parti.

Nel caso di specie il Collegio ha rilevato che vi eradipendenza del diritto fatto valere dagli interventori dal titolo dedotto dagli attori, rappresentato dall'inadempimento dello Stato alle direttive in materia di trattamento economico dei medici specializzandi, comportamento riferibile, nella sua efficacia lesiva, in via immediata a ciascuno dei detti medici, e che tale dipendenza si ricollegava alla parziale coincidenza della "causa petendi" delle domande risarcitorie avanzate.

La conclusione è da ritenere identica per il caso in esame.

Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 10 Trattato istitutivo della Comunità europea, 14 e 16 direttiva CEE 82/76, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. e, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente, in relazione ai medici [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che a costoro non spetta la remunerazione per il corso di specializzazione medica, essendosi iscritti antecedentemente all’anno accademico 1982/1983.

Il motivo è infondato.

Sulla base del rinvio pregiudiziale di cui a Cass. Sez.

U. 21 novembre 2016 n. 23581, ha affermato Corte giust.24 gennaio 2018 nelle cause riunite C.616/16 e C-617/16 che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto, a condizione che tale formazione riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

Conformemente al dictum del giudice euro - unitario, si sono già pronunciate fra le altre Cass. 31 maggio 2018, n. 13773, n. 13762 e n. 13761 ed in seguito Cass. Sez.

U. 19 luglio 2018, n. 19107 (conformi successivamente fra le tante Cass. 31 luglio 2018, n. 20186 e numerose altre).

A partire dal 1° gennaio 1983 deve quindi essere riconosciuta la remunerazione adeguata di cui sopra.

Successivamente Corte giust. 3 marzo 2022, causa C-590/202, in sede di rinvio pregiudiziale disposto da Cass. sez.

U. n. 23901 del 2020, con riferimento al ricorso n.r.g. 899/2017 per il quale vi era stata la rimessione alle Sezioni Unite e conseguente rinvio a nuovo ruolo del presente giudizio, ha affermato quanto segue: “l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l'allegato della direttiva 75/363/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista, iniziata prima dell'entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di tale direttiva, deve, per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla fine della formazione stessa, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell'allegato sopra citato, a condizione che la formazione in parola riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi”.

Cass. Sez.

U. n. 20278 del 2022 ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive e n. 75/363/CEE, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della direttiva n. 75/362/CEE.

Alla luce di tale evoluzione giurisprudenziale il riconoscimento della remunerazione adeguata in discorso va esteso a tutti coloro che hanno iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982, con il limite della remunerazione a partire dal 1° gennaio 1983.

Passando al ricorso incidentale, con il motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1219, 1224, 1282 e 1284 cod. civ.

Osserva il ricorrente in via incidentale che spettano in suo favore gli interessi legali, sull’importo liquidato, a decorrere dalla prima costituzione in mora, avvenuta in data 3 agosto 2001.

Il motivo è fondato.

La corte territoriale, nonostante che abbia riconosciuto con riferimento al ricorrente l’esistenza di un atto interruttivo della prescrizione di data 3 agosto 2001 (l’indicazione “2011” è chiaramente un errore materiale, alla luce del complessivo contesto della motivazione sul punto), ha poi ingiustificatamente parificato, quanto alla decorrenze degli interessi legali, il trattamento dello Sciuto a quello degli altri appellanti per i quali era stata rilevata la mancanza in atti della costituzione in mora, riconoscendo per tutti la spettanza degli interessi dalla domanda.

Poiché non sono necessari ulteriori accertamentidi fatto, la causa può essere decisa nel merito riconoscendo in favore di [OSCURATO:PERSONA] la decorrenza degli interessi legali sull’importo liquidato dalla data del 3 agosto 2001.

Le peculiarità della vicenda processuale costituiscono ragione di compensazione delle spese.

Essendo la ricorrente un’Amministrazione dello Stato, non sussistono i presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P. Q. M. Rigetta il ricorso principale.

Accoglie il ricorso incidentale, cassa parzialmente la sentenza in relazione al ricorso accolto e, decidendo la causa nel merito,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10573/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, domiciliatoex lege in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale d ello Stato da cui è difesa per legge; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualita' di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Italia Giuseppe, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - nonchéda [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] nonchè di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Italia Giuseppe, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti incidentali- contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri; -intimata - avverso la sentenza n. 5447/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri chiedendo il risarcimento del danno per il tardivo ed incompleto recepimento della direttiva comunitaria in materia di formazione di medici specialisti e comunque di condanna al pagamento della somma dovuta per la frequenza dei corsi di specializzazione medica. Prima dell’udienza di prima comparizione, intervennero [OSCURATO:PERSONA] ed altri settantasei medici specializzati con atto depositato in cancelleria in data 4 agosto 2014, proponendo analoga domanda nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri. Si costituì la convenuta con comparsa depositata in 18 settembre 2014, sollevando l’eccezione di prescrizione, cui seguì in data 20 ottobre 2014 la prima udienza. Il Tribunale adito rigettò per prescrizione la domanda degli attori e degli interventori. Avverso detta sentenza proposero appello le parti soccombenti ed appello incidentale l’Amministrazione convenuta. Con sentenza di data 10 settembre la Corte d’appello di Roma accolse l’appello principale, condannando la parte appellata al pagamento degli importi indicati in dispositivo, con gli interessi legali a decorrere dalla domanda in mancanza della produzione degli atti di costituzione in mora, e dichiarò inammissibile l’appello incidentale. Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che ammissibile era l’appello incidentale avente ad oggetto l’implicita statuizione di ammissibilità dell’intervento, dovendo la ricorrenza dei presupposti di quest’ultimo essere valutati d’ufficio, e, provvedendo sul motivo, osservò che l’intervento era ammissibile alla luce dell’art. 105 cod. proc. civ., coerentemente a quanto affermato da Cass. n. 11609 del 2005 in materia di emotrasfusioni, mentre non comportava nullità la mancata comunicazione di cancelleria dell’intervento, instaurandosi il contraddittorio alla data di tale comunicazione o, in mancanza, all’udienza già fissata. Aggiunse che la prescrizione era stata eccepita unicamente con riferimento “agli attori”, come si evinceva chiaramente dalla prima pagina della comparsa di costituzione, e che la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri avrebbe avuto termine fino alla prima udienza di comparizione, al momento dell’instaurazione del contraddittorio con gli interventori, per eccepire anche nei confronti di costoro la prescrizione, mentre al processo verbale dell’udienza si leggeva chela [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri “si riporta agli scritti difensivi”. Osservò ancora, circa l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], premesso che il diritto si prescriveva in mancanza di atti interruttivi nel decennio precedente il 27 ottobre 2009, che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, successivamente alla nota del 3 agosto 2011 [n.d.r.: rectius 2001] e prima della domanda giudiziale nel 2014 vi era stato un valido atto interruttivo della prescrizione ricevuto dalla [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri in data 7 gennaio 2010. Aggiunse che l’adeguata remunerazione spettava anche per gli specializzandi iscritti ad un corso antecedente l’anno accademico 1982/1983. Ha proposto ricorso per cassazione laPresidenza del Consiglio dei Ministri sulla base di quattro motivi e resiste con controricorso la parte intimata: con il medesimo atto ha proposto ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un motivo. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. E’ stata presentata memoria da entrambe le parti. Il pubblico ministero non ha presentato memoria. Considerato che: muovendo dal ricorso principale, con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 105, 112, 267, 292 cod. proc. civ., 2934, 2938 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la convenuta alla prima udienza, riportandosi agli “scritti difensivi” nei quali era stata formulata l’eccezione di prescrizione, aveva esteso tale eccezione anche all’indirizzo degli interventori, avendo anche questi ultimi acquisito la qualità di attori, e che la comparsa di costituzione, menzionando pur nell’intestazione unicamente i nomi degli originari attori e non anche degli interventori, doveva intendersi riferita alla generalità degli attori. Il motivo è infondato. Vanno, in primo luogo, fatte due premesse. La prima è che, in conformità al principio espresso da Cass. n. 315 del 2012 (relativa all’ammissibilità dell’eccezione di prescrizione proposta nella comparsa conclusionale nell’ipotesi di intervento del terzo all’udienza di precisazione delle conclusioni), il debitore deve proporre l’eccezione di prescrizione nel primo atto successivo all’intervento. La seconda è che il terzo, che intende intervenire nel giudizio, deve costituirsi con la comparsa prevista dall'art. 267 cod. proc. civ., che può presentare in udienza o depositare in cancelleria: nella prima ipotesi il contraddittorio con le parti si instaura immediatamente nella stessa udienza di costituzione dell'interventore volontario; nella seconda, il momento della costituzione del contraddittorio è posticipato, nei confronti delle parti costituite, alla data della comunicazione effettuata dal cancelliere ai sensi del secondo comma dell'art. 267 sopracitato, ovvero, mancando tale comunicazione, nell'udienza già fissata(Cass. n. 3905 del 1995; n. 20297 del 2014; n. 8096 del 2022). L'irregolarità consistente nella mancata comunicazione a cura della cancelleria alle parti già costituite dell'avvenuto intervento in causa di terzi, prescritta dall'art. 267, comma secondo cod. proc. civ., non importa infatti nullità dell'intervento stesso, se ciò nonostante il procedimento si sia svolto regolarmente e sia stata raggiunta la finalità di assicurare il contraddittorio tra le parti (Cass. n. 9903 del 1998). Alla luce di tali premesse di diritto, e considerando che i terzi erano intervenuti nel processo mediante comparsa depositata in cancelleria prima della udienza di prima comparizione e non comunicata dal cancelliere alla parte convenuta, ne segue che il contradditorio fra gli interventori e la parte convenuta si è instaurato alla detta udienza e che ciò che deve apprezzarsi, per stabilire se l’eccezione di prescrizione sia stata sollevata anche nei confronti degli interventori, è ciò che la parte convenuta ha dedotto dopo che il contraddittorio si è instaurato, ossia all’udienza. In tale sede la convenuta si è riportata agli “scritti difensivi”. Poiché questi ultimi erano stati proposti avverso gli originari attori, non essendosi ancora instaurato il contraddittorio con gli interventori al momento della costituzione in cancelleria della convenuta, l’eccezione di prescrizione sollevata nella comparsa di costituzione non può non intendersi come limitata al diritto azionato dagli originari attori. Si consideri, in particolare, che il fatto che sia la redazione della comparsa di risposta che il deposito fossero avvenuti in situazione di ignoranza dell’avvenuto intervento, esclude che l’espressione di udienza (riportarsi “agli scritti difensivi”) potesse intendersi in alcun modo riferibile se non a quanto costituiva oggetto della difesa svolta nella detta comparsa e, dunque, potesse riferirsi alla posizione degli intervenuti. In altri termini, con riferimento alla prima censura proposta dal motivo – quella che concerne l’esegesi della deduzione fatta dalla difesa erariale alla prima udienza del 20 ottobre 2014, quanto al “riportarsi agli scritti difensivi” - il fatto che la com parsa di risposta fosse stata depositata prima dell’intervento e con riferimento (come dice la stessa difesa di parte ricorrente) agli originari attori e che sia la redazione sia il deposito fossero avvenuti in situazione di ignoranza dell’avvenuto intervento, esclude che l’espressione di udienza potesse intendersi in alcun modo riferibile se non a quanto costituiva oggetto della difesa svolta nella detta comparsa e, dunque, potesse riferirsi alla posizione degli intervenuti. In relazione alla seconda censura - quella che, facendo leva sull’essere stata depositata la comparsa di risposta quando l’intervento era avvenuto, per ciò solo, cioè indipendentemente dal riferimento formale nella intestazione agli originari ricorrenti, avrebbe dovuto, per il suo tenore letterale, essere riferita al cumulo processuale realizzatosi per effetto dell’intervento –si deve rilevare cheil fatto che la comparsa di risposta sia stata depositata quando l’intervento era avvenuto, per ciò solo – ossia indipendentemente dal riferimento formale nella intestazione agli originari ricorrenti– può determinare il riferimento al cumulo processuale realizzatosi per effetto dell’intervento. Ostano a tale conclusione, sia il dato letterale del riferimento della comparsa ai ricorrenti ex art. 702-bis, sia comunque l’assenza nel modo in cui venne dedotta l’eccezione di prescrizione, di qualsivoglia elemento indicatore di un’estensione soggettiva maggiore. I rilievi svolti escludono qualsiasi rilevanza dei precedenti evocati nella memoria (quelli giustificativi dell’intervento) e ciò perché in udienza l’atteggiamento processuale di riportarsi agli scritti difensivi, cioè alla comparsa, era specifico per la posizione degli originari attori. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 105, 112, 267, 292 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che l’atto di intervento è inammissibile in quanto non notificato all’Amministrazione, non essendo intervenuta la comunicazione di cancelleria. Il motivo è infondato. Non ha pregio l’eccezione di inammissibilità del motivo, sollevata nel controricorso, perché la questione dell’inammissibilità dell’intervento sarebbe stata sollevata tardivamente solo con l’appello. La corte territoriale ha affermato che l’appello incidentale, avente ad oggetto l’implicita statuizione di ammissibilità dell’intervento, è ammissibile, dovendo la ricorrenza dei presupposti dell’intervento essere valutati d’ufficio. Tale statuizione non è stata oggetto di ricorso incidentale, per cui sull’ammissibilità dell’odierna deduzione per la prima volta in appello si è formato il giudicato. Va rammentato che è stato affermato che l'irregolarit à , consistente nella mancata comunicazione da parte della cancelleria alle parti già costituite dell'avvenuto intervento, prescritta dall'art 267 secondo comma cod. proc . civ . , non importa nullit à dell'intervento stesso, se ciònonostante il procedimento si sia svolto regolarmente e sia stata raggiunta la finalità di assicurare il contraddittorio tra le parti (Cass. n. 1841 del 1973 ; in senso conforme, Cass. n. 9903 del 1998). Questa giurisprudenza, come si vede esclude che la mancata comunicazione dia luogo a nullità. Peraltro, quanto sostiene il motivo, e cioè che la posizione dell’Amministrazione al momento dell’intervento sarebbe stata quella di parte ancora contumace è erronea, giacché contumace è solo la parte che non si è costituita entro il termine in cui doveva farlo. E nella specie l’Amministrazione non versava in tale situazione. In realtà, la situazione dell’Amministrazione era iscrivibile esclusivamente nell’àmbito dell’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 267 c.p.c. solo dal momento della costituzione con il deposito della comparsa, ma, l’omessa comunicazione non comportò, secondo la ricordata giurisprudenza, l’inammissibilità dell’intervento, bensì soltanto la conseguenza di assegnare alla difesa erariale il potere, una volta appreso dell’intervento in udienza, di eventualmente chiedere un termine a difesa. Il profilo determinante, con riferimento all’intervento del terzo, è l’instaurazione del contraddittorio e questo, ove sia mancata la comunicazione di cancelleria, si instaura legittimamente nell'udienza già fissata. Nella specie, peraltro, l’Amministrazione non chiese la concessione di un termine per svolgere le difese in relazione all’intervento e sollevare eventualmente un’eccezione di prescrizione. Va rilevato che il codiceprocessuale, quanto al tenore dell’art. 267, è rimasto –fino alla riforma di cui al d.lgs. n. 149 del 2022 - immutato rispetto alla versione originaria e soprattutto lo rimase quando nelle riforme di cui alla l. n. 353 del 1990 venne reintrodotto un regime di preclusioni. Il legislatore se ne preoccupò rimodulando la disciplina della chiamata, ma tacque sull’intervento, salvo il mantenimento del riferimento alla precisazione delle conclusioni, come limite temporale. Ebbene questo silenzio, quando l’intervento interviene, come nella specie in limine litis, non toglie che ci si debba interrogare sulle preclusioni in cui incorre la parte originaria contro cui l’intervento sia diretto ed al riguardo è da ritenersi -tanto più quando l’intervento sia conosciuto solo nella prima udienza, come nella specie - che rientra nella scelta di quella parte (tanto più se il cancelliere non abbia comunicato l’intervento, cosa che potrebbe sostenersi avrebbe dovuto fare dopo il depositodella comparsa di costituzione) o domandare di poter beneficiare di termini a difesa equivalenti a quelli assegnato al convenuto e da utilizzarsi per ciò che egli deve svolgere nella comparsa ai sensi dell’art. 167 c.p.c., o di, rinunciarvi, e svolgere immediatamente le difese. Ora, la difesa erariale non ha scelto la prima opzione ed ha scelto la seconda, omettendo di proporre l’eccezione di prescrizione. Con il terzomotivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 105, 112, 267, 292 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che l’intervento degli altri medici specializzandi è altresì inammissibile perché avente ad oggetto un diritto diverso, sia per petitum che per causa petendi, da quello azionato dagli attori. Il motivo è infondato. Come affermato da Cass. n. 11085 del 2020, relativa ad una analoga fattispecie di intervento, in giudizio promosso da medici specializzati, di altri medici che avevano conseguito il titolo di specializzazione, il diritto che, ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.c., il terzo può far valere in un giudizio pendente tra altre parti deve essere relativo all'oggetto sostanziale dell'originaria controversia, da individuare con riferimento al "petitum" ed alla "causa petendi", ovvero dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo a fondamento della domanda giudiziale originaria, restando irrilevante la mera identità di alcune questioni di diritto, la quale, configurando una connessione impropria, non consente l'intervento del terzo nel processo, ferma restando la facoltà del giudice di merito, in caso di bisogno, di disporre la separazione successivamente all'intervento, allo scopo di evitare cause congestionate dal numero eccessivo delle parti. Nel caso di specie il Collegio ha rilevato che vi eradipendenza del diritto fatto valere dagli interventori dal titolo dedotto dagli attori, rappresentato dall'inadempimento dello Stato alle direttive in materia di trattamento economico dei medici specializzandi, comportamento riferibile, nella sua efficacia lesiva, in via immediata a ciascuno dei detti medici, e che tale dipendenza si ricollegava alla parziale coincidenza della "causa petendi" delle domande risarcitorie avanzate. La conclusione è da ritenere identica per il caso in esame. Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 10 Trattato istitutivo della Comunità europea, 14 e 16 direttiva CEE 82/76, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. e, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente, in relazione ai medici [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che a costoro non spetta la remunerazione per il corso di specializzazione medica, essendosi iscritti antecedentemente all’anno accademico 1982/1983. Il motivo è infondato. Sulla base del rinvio pregiudiziale di cui a Cass. Sez. U. 21 novembre 2016 n. 23581, ha affermato Corte giust.24 gennaio 2018 nelle cause riunite C.616/16 e C-617/16 che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto, a condizione che tale formazione riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. Conformemente al dictum del giudice euro - unitario, si sono già pronunciate fra le altre Cass. 31 maggio 2018, n. 13773, n. 13762 e n. 13761 ed in seguito Cass. Sez. U. 19 luglio 2018, n. 19107 (conformi successivamente fra le tante Cass. 31 luglio 2018, n. 20186 e numerose altre). A partire dal 1° gennaio 1983 deve quindi essere riconosciuta la remunerazione adeguata di cui sopra. Successivamente Corte giust. 3 marzo 2022, causa C-590/202, in sede di rinvio pregiudiziale disposto da Cass. sez. U. n. 23901 del 2020, con riferimento al ricorso n.r.g. 899/2017 per il quale vi era stata la rimessione alle Sezioni Unite e conseguente rinvio a nuovo ruolo del presente giudizio, ha affermato quanto segue: “l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l'allegato della direttiva 75/363/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista, iniziata prima dell'entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di tale direttiva, deve, per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla fine della formazione stessa, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell'allegato sopra citato, a condizione che la formazione in parola riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi”. Cass. Sez. U. n. 20278 del 2022 ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive e n. 75/363/CEE, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della direttiva n. 75/362/CEE. Alla luce di tale evoluzione giurisprudenziale il riconoscimento della remunerazione adeguata in discorso va esteso a tutti coloro che hanno iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982, con il limite della remunerazione a partire dal 1° gennaio 1983. Passando al ricorso incidentale, con il motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1219, 1224, 1282 e 1284 cod. civ. Osserva il ricorrente in via incidentale che spettano in suo favore gli interessi legali, sull’importo liquidato, a decorrere dalla prima costituzione in mora, avvenuta in data 3 agosto 2001. Il motivo è fondato. La corte territoriale, nonostante che abbia riconosciuto con riferimento al ricorrente l’esistenza di un atto interruttivo della prescrizione di data 3 agosto 2001 (l’indicazione “2011” è chiaramente un errore materiale, alla luce del complessivo contesto della motivazione sul punto), ha poi ingiustificatamente parificato, quanto alla decorrenze degli interessi legali, il trattamento dello Sciuto a quello degli altri appellanti per i quali era stata rilevata la mancanza in atti della costituzione in mora, riconoscendo per tutti la spettanza degli interessi dalla domanda. Poiché non sono necessari ulteriori accertamentidi fatto, la causa può essere decisa nel merito riconoscendo in favore di [OSCURATO:PERSONA] la decorrenza degli interessi legali sull’importo liquidato dalla data del 3 agosto 2001. Le peculiarità della vicenda processuale costituiscono ragione di compensazione delle spese. Essendo la ricorrente un’Amministrazione dello Stato, non sussistono i presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. P. Q. M. Rigetta il ricorso principale. Accoglie il ricorso incidentale, cassa parzialmente la sentenza in relazione al ricorso accolto e, decidendo la causa nel merito,
Sentenza Cassazione n. 32720/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris