CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 25768/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito),difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata in data 14 febbraio 2020 la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza pronunciata in data 25 ottobre 2012 dal Tribunale di Bari, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 75 d.lvo n. 159/2011, commesso il 7 novembre 2010, condannandolo, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata e qualificata, alla pena di anni uno di reclusione. L'imputato, sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, aveva violato la prescrizione di recarsi la domenica presso il commissariato di pubblica sicurezza. Tale prescrizione era contenuta nel provvedimento del Tribunale, mentre l'autorità di pubblica sicurezza si era limitata a specificare la fascia oraria entro la quale il sottoposto avrebbe dovuto presentarsi. Nella specie, comunque, l'imputato, durante l'intera giornata di domenica 7 novembre 2010, non si era mai presentato al commissariato. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata violazione della legge penale, essendo stata ritenuta la rilevanza penale della violazione di prescrizioni estranee al provvedimento applicativo della sorveglianza speciale. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 157 cod. pen. essendo decorso il termine ordinario di prescrizione (sei anni) tra la sentenza di primo grado e il decreto di citazione in appello, emesso in data (27 novembre 2019). 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso propone motivi, in parte, generici e, in parte, manifestamente infondati e ne va, perciò, dichiarata l'inammissibilità. 1. Con il primo motivo viene denunciata la violazione della legge penale essendo stata pronunciata condanna in relazione all'inottemperanza a prescrizione non prevista dal decreto impositivo della misura di prevenzione personale, ma stabilita, illegittimamente, solo dall'autorità che aveva redatto il verbale di sottoposizione della misura. L'atto di appello, al primo motivo, aveva dedotto che "... ciò che è stato accertato nel corso dell'istruttoria ... è che il Manzari non si sarebbe recato presso il suddetto commissariato nella fascia oraria imposta con il verbale di sottoposizione a misura di prevenzione. Non è emerso in maniera inequivocabile, dunque, che il Manzari in data 7.11.2010 non si sia affatto recato presso il locale commissariato di Polizia". La difesa, dunque, aveva devoluto alla cognizione del giudice d'appello il punto relativo al contenuto della prescrizione di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza nella giornata di domenica, se entro una determinata fascia oraria ovvero senza limite di orario. La sentenza di appello ha risposto in termini specifici al motivo, rilevando che, tramite prova testimoniale, era stato accertato che nella giornata del 7 novembre 2010 l'imputato non si era mai presentato al commissariato di polizia, né aveva mai giustificato tale inottemperanza. Il primo motivo di ricorso, dunque, ha inteso riproporre, in termini generici, questione cui la sentenza aveva dato risposta con un accertamento in fatto, rimasto incontestato. 2. Il secondo motivo, relativo al decorso del termine di prescrizione prima della sentenza di appello, è manifestamente infondato. Il termine di prescrizione ordinario, tenuto conto che il massimo edittale è di anni cinque e che è stata ritenuta la recidiva reiterata pluriaggravata (infraquinquennale, specifica, a pena eseguita) che determina un aumento di pena, ai sensi dell'art. 99, comma quarto cod. pen. nella misura di due terzi, è di anni otto e mesi quattro (sul calcolo delle aggravanti ad effetto speciale nel caso di massimo edittale inferiore ad anni sei di reclusione, vedi: Sez. 3 , n. 26868 del 19/04/2019, CILENTE, Rv. 276016); il termine massimo, operato l'aumento nella misura di due terzi ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen., è di anni tredici e mesi dieci ( sul doppio calcolo della recidiva, per determinare sia il termine ordinario che quello massimo, vedi: Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490). Considerata la data di consumazione del reato (7 novembre 2010) e le date di pronuncia delle sentenze di primo (25 ottobre 2012) e secondo grado (14 febbraio 2020), gli indicati termini di prescrizione non risultano essere decorsi. 3. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor