CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 2022
Cassazione n. 08853/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAato avviso-al-tè Pà—drj udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /4 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il G.i.p. del Tribunale di Bologna applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione alla detenzione a fini di spaccio di gr. 50 lordi di cocaina; con principio attivo del 77%. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputata, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento e lamentando il la violazione di legge circa in relazione all'errata qualificazione giuridica del fatto, in considerazione del mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Invero, si rammenta che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (da ultimo, cfr. Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, dep. 25/11/2020, P.G. in c. Cari, Rv. 279842): situazione non ravvisabile nel caso di specie, posto che il quantitativo di sostanza detenuto è, all'evidenza, ostativo alla sussistenza di un lucro di speciale tenuità. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 18/02/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Sarno DEPOz :ATO !N C