CassazionedecretoSezione 7Decisione del 15 maggio 2024
Cassazione n. 23824/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen., fatto commesso il 24 agosto 2010, data del decesso della vittima. Rilevato che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato: il termine ordinario di prescrizione del reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale è raddoppiato ai sensi dell'art. 157, comma 6, cod. pen.; nel caso in esame il termine ordinario di prescrizione del reato, pari ad anni 14, da calcolarsi dall'ultimo atto interruttivo (rappresentato dal decreto che dispone il giudizio) non era ancora decorso all'atto della pronuncia di secondo grado (6/12/2023). Quanto al termine massimo di prescrizione (pari ad anni 17 e mesi 6), da calcolarsi dalla data del decesso, lo stesso verrà a scadenza in data 24/2/2028. Rilevato che gli ulteriori motivi di ricorso sono riproduttivi delle ragioni di doglianza già adeguatamente vagliate dalla Corte di merito e disattese con argomentazioni immuni da censure. In particolare: - quanto alla deduzione sub capo a) del ricorso, riguardante la lamentata omessa citazione del responsabile civile, si richiama quanto già correttamente illustrato dalla Corte d'appello a pag. 3 della motivazione; - quanto alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 cod. proc. pen., la stessa si appalesa manifestamente infondata, non cogliendosi i profili dell'asserita disparità di trattamento insita nella formulazione dell'art. 83 cod. proc. pen., che riserva alla parte civile la richiesta di citazione nel giudizio del responsabile civile per evidenti ragioni di tutela del danneggiato. - quanto ai motivi sub capo b), c) e d) del ricorso, rimangono incomprensibili le ragioni dell'invocato esonero dalla condanna alle spese processuali e dal risarcimento dei danni provocati alla parte civile, regolarmente pronunciata dai giudici di merito in conseguenza della condanna e della soccombenza dell'imputato. Del pari scarsamente comprensibile è il richiamo all'istituto del patteggiamento, scelta processuale non operata dall'imputato. Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 maggio 2024 Il Consigliere