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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 09812/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 2 dicembre 2021, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Trapani, in data 3 febbraio 2020, nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 635 cod. pen.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura per erronea applicazione di legge il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta manifestamente infondato, in quanto, contrariamente all'assunto difensivo, il secondo giudice ha correttamente escluso l'esimente, in ragione della valutazione in termini di gravità dei fatti, nonché dei numerosi precedenti penali specifici gravanti sul prevenuto, che costituiscono elementi certamente idonei a fondare il diniego, per mancanza del presupposto oggettivo della non particolare tenuità dell'offesa e di quello soggettivo della non abitualità della condotta; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 2 dicembre 2021, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Trapani, in data 3 febbraio 2020, nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 635 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura per erronea applicazione di legge il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta manifestamente infondato, in quanto, contrariamente all'assunto difensivo, il secondo giudice ha correttamente escluso l'esimente, in ragione della valutazione in termini di gravità dei fatti, nonché dei numerosi precedenti penali specifici gravanti sul prevenuto, che costituiscono elementi certamente idonei a fondare il diniego, per mancanza del presupposto oggettivo della non particolare tenuità dell'offesa e di quello soggettivo della non abitualità della condotta; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 09812/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris