CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2021
Cassazione n. 46285/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: \ i [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 del TRIBUNALE di MONZAato avviso alle parti] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Monza, con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in data 05/05/2021, su richiesta delle parti, in relazione ai reati di ricettazione loro ascritti, applicava rispettivamente a: -[OSCURATO:PERSONA], la pena di anni due di reclusione ed euro 600 di multa; -[OSCURATO:PERSONA], la pena di anni uno di reclusione ed euro 400 di multa, in aumento sulla pena inflitta al medesimo con sentenza del Tribunale di Sondrio in data 21/07/2020, irrevocabile in data 06/04/2021. Gli imputati, tramite difensore hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, per lamentare quanto segue. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Senza alcuna formale denuncia di vizio, si indicano gli obblighi motivazionali del giudice nella sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile per genericità, non essendo stato dedotto alcun vizio della sentenza impugnata. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Si censura violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'omessa pronuncia di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. (motivo unico). Il ricorso è anch'esso inammissibile. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è da ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiannento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la Corte di cassazione provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014- 01). Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 05/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] v r., 0 - ' - t A l. P1/4 .,,....F.,„,