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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 agosto 2024

Cassazione n. 16137/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata come da requisitoria depositata. udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Bari, Sezione per il riesame, con ordinanza del 4 novembre 2024 ha accolto l'appello proposto [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa il 2 agosto 2024 dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Bari e ha revocato la misura della custodia cautelare in carcere, originariamente applicata in relazione al reato di cui agli artt. 81, 110 e 416-ter cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] è sottoposto a indagini perché, quale elemento di spicco del clan Montani e già condannato per associazione mafiosa, si sarebbe accordato per procurare voti a [OSCURATO:PERSONA], candidata alle elezioni amministrative del 26 maggio 2019 a consigliere comunale per il Comune di Bari / in cambio di somme di denaro e, nello specifico, per avere, in concorso con altri soggetti e mediante una serie di condotte, promesso di mettere a disposizione del duo Nacci-Lorusso il proprio bacino di voti, da reperire principalmente dal gruppo di tifo "Bulldog", di cui era il capo.

In data 7 febbraio 2024 nei suoi confronti, così come in quelli dei concorrenti nel medesimo reato, è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere.

Per molti di questi soggetti la misura di maggior rigore nel corso del tempo, anche a seguito di alcune pronunce di questa Corte, è stata revocata ovvero sostituita con quella degli arresti donniciliari.

Nel mese di luglio 2024 la difesa ha presentato istanza di sostituzione della misura in atto che il giudice delle indagini preliminari ha respinto.

Avverso tale provvedimento l'indagato ha proposto appello nel quale ha evidenziato, tra l'altro, che la condotta contestata era risalente nel tempo (così come la condanna per associazione a delinquere di stampo mafioso), che le nuove elezioni comunali si erano appena tenute e che pertanto era materialmente impossibile reiterare la condotta e, sotto altro profilo, che doveva essere valorizzata anche la scelta processuale di celebrare il processo con il rito abbreviato.

Il Tribunale di Bari, sezione per il riesame, conformandosi al principio di diritto contenuto in una sentenza di annullamento pronunciata da questa Corte a seguito dell'impugnazione di uno dei concorrenti nel reato, ha ritenuto che le originarie esigenze cautelari siano venute meno in ragione del rilevante arco temporale trascorso senza che l'indagato attuasse condotte sintomatiche di una perdurante pericolosità e ha revocato la misura.

3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il pubblico ministero che ha dedotto la violazione di legge in relazione all'art. 273, comma 3, cod. proc. pen. evidenziando che il Tribunale avrebbe omesso di conformarsi alla giurisprudenza di legittimità per la quale per i reati che rientrano nell'elenco di cui all'art. 51 -bis cod. pen. come quello contestato nel caso di specie, il decorso del tempo assume una valenza neutra quando non è accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a dimostrare un'attenuazione del giudizio di pericolosità.

Ciò anche considerato che l'indagato è stato già condannato in via definitiva per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e che l'affermazione per cui la condotta di procacciamento di voti può definirsi esaurita risulta generica e non motivata.

Sotto altro profilo, poi, il Tribunale non avrebbe considerato il contenuto delle dichiarazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] quanto ai rapporti intercorsi tra l'indagato e [OSCURATO:PERSONA] nonché non avrebbe tenuto in alcun conto il fatto che la stessa Corte di cassazione ha ritenuto la sussistenza delle esigenze cautelari per il coindagato Strisciuglio, la cui posizione sarebbe sovrapponibile a quella di [OSCURATO:PERSONA].

4. In data 14 gennaio 2025 è pervenuta una memoria con la quale il Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

5. In data 23 gennaio 2025 è pervenuta una memoria difensiva nella quale l'avv. [OSCURATO:PERSONA], evidenziato che le misure originariamente disposte nei confronti degli altri coindagati per il medesimo reato sono state revocate ovvero sostituite con altra meno afflittiva, ha rilevato che alcuni dei concorrenti nel reato hanno nel tempo escluso il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] e che, comunque, quanto indicato circa i rapporti tra l'indagato e tale Ruta è inconferente.

Ragioni queste per le quali chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Nell'unico motivo di ricorso l'organo dell'accusa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al ritenuto venire meno delle esigenze cautelari originarie che sarebbe fondato solo sul decorso del tempo.

Le doglianze sono infondate.

Il Tribunale del riesame, facendo corretto riferimento alla giurisprudenza di legittimità relativa al rapporto esistente tra la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e il tempo trascorso dalla commissione del fatto (c.d. tempo silente), ha dato conto di avere effettuato una valutazione coerente e complessiva (Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, Tavella, Rv. 286202 - 02).

Ciò anche quanto al richiamo dei principi posti in tema di incidenza del tempo nel procedimento di revoca della misura già originariamente disposta a notevole distanza di tempo dalla commissione del reato (Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv. 282590 - 01 Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Barbaro, Rv. 278999 - 01) Rinviando opportunamente alla sentenza resa sul punto da questa Corte per un coindagato (Sez. 6, n. 36577 del 18/9/2024, [OSCURATO:PERSONA], n.m.), infatti, il giudice del riesame non ha considerato esclusivamente il tempo trascorso dai fatti alla data della richiesta di revoca della misura ma, in un giudizio complessivo, ha valorizzato in termini corretti anche gli ulteriori elementi indicati quale, su tutti, l'impossibilità materiale di reiterare la condotta in ragione del fatto che le elezioni comunali si erano appena tenute, nonché la risalenza nel tempo del precedente penale e, pure, il ruolo in concreto svolto dal ricorrente nella commissione del reato.

Diversamente da quanto sostenuto nell'atto di ricorso, inoltre, il Tribunale ha altresì considerato gli elementi ora riportati nell'impugnazione -le propalazioni di [OSCURATO:PERSONA] e la condanna subita per il reato associativo- rilevando come tali dati, comunque relativi a condotte antecedenti a quella contestata, non siano idonei a far ritenere l'attualità delle esigenze cautelari.

La disamina così effettuata risulta completa e, pertanto, la conclusione, corretta e adeguatamente motivata, non è sin

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata come da requisitoria depositata. udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Bari, Sezione per il riesame, con ordinanza del 4 novembre 2024 ha accolto l'appello proposto [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa il 2 agosto 2024 dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Bari e ha revocato la misura della custodia cautelare in carcere, originariamente applicata in relazione al reato di cui agli artt. 81, 110 e 416-ter cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] è sottoposto a indagini perché, quale elemento di spicco del clan Montani e già condannato per associazione mafiosa, si sarebbe accordato per procurare voti a [OSCURATO:PERSONA], candidata alle elezioni amministrative del 26 maggio 2019 a consigliere comunale per il Comune di Bari / in cambio di somme di denaro e, nello specifico, per avere, in concorso con altri soggetti e mediante una serie di condotte, promesso di mettere a disposizione del duo Nacci-Lorusso il proprio bacino di voti, da reperire principalmente dal gruppo di tifo "Bulldog", di cui era il capo. In data 7 febbraio 2024 nei suoi confronti, così come in quelli dei concorrenti nel medesimo reato, è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere. Per molti di questi soggetti la misura di maggior rigore nel corso del tempo, anche a seguito di alcune pronunce di questa Corte, è stata revocata ovvero sostituita con quella degli arresti donniciliari. Nel mese di luglio 2024 la difesa ha presentato istanza di sostituzione della misura in atto che il giudice delle indagini preliminari ha respinto. Avverso tale provvedimento l'indagato ha proposto appello nel quale ha evidenziato, tra l'altro, che la condotta contestata era risalente nel tempo (così come la condanna per associazione a delinquere di stampo mafioso), che le nuove elezioni comunali si erano appena tenute e che pertanto era materialmente impossibile reiterare la condotta e, sotto altro profilo, che doveva essere valorizzata anche la scelta processuale di celebrare il processo con il rito abbreviato. Il Tribunale di Bari, sezione per il riesame, conformandosi al principio di diritto contenuto in una sentenza di annullamento pronunciata da questa Corte a seguito dell'impugnazione di uno dei concorrenti nel reato, ha ritenuto che le originarie esigenze cautelari siano venute meno in ragione del rilevante arco temporale trascorso senza che l'indagato attuasse condotte sintomatiche di una perdurante pericolosità e ha revocato la misura. 3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il pubblico ministero che ha dedotto la violazione di legge in relazione all'art. 273, comma 3, cod. proc. pen. evidenziando che il Tribunale avrebbe omesso di conformarsi alla giurisprudenza di legittimità per la quale per i reati che rientrano nell'elenco di cui all'art. 51 -bis cod. pen. come quello contestato nel caso di specie, il decorso del tempo assume una valenza neutra quando non è accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a dimostrare un'attenuazione del giudizio di pericolosità. Ciò anche considerato che l'indagato è stato già condannato in via definitiva per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e che l'affermazione per cui la condotta di procacciamento di voti può definirsi esaurita risulta generica e non motivata. Sotto altro profilo, poi, il Tribunale non avrebbe considerato il contenuto delle dichiarazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] quanto ai rapporti intercorsi tra l'indagato e [OSCURATO:PERSONA] nonché non avrebbe tenuto in alcun conto il fatto che la stessa Corte di cassazione ha ritenuto la sussistenza delle esigenze cautelari per il coindagato Strisciuglio, la cui posizione sarebbe sovrapponibile a quella di [OSCURATO:PERSONA]. 4. In data 14 gennaio 2025 è pervenuta una memoria con la quale il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. 5. In data 23 gennaio 2025 è pervenuta una memoria difensiva nella quale l'avv. [OSCURATO:PERSONA], evidenziato che le misure originariamente disposte nei confronti degli altri coindagati per il medesimo reato sono state revocate ovvero sostituite con altra meno afflittiva, ha rilevato che alcuni dei concorrenti nel reato hanno nel tempo escluso il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] e che, comunque, quanto indicato circa i rapporti tra l'indagato e tale Ruta è inconferente. Ragioni queste per le quali chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Nell'unico motivo di ricorso l'organo dell'accusa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al ritenuto venire meno delle esigenze cautelari originarie che sarebbe fondato solo sul decorso del tempo. Le doglianze sono infondate. Il Tribunale del riesame, facendo corretto riferimento alla giurisprudenza di legittimità relativa al rapporto esistente tra la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e il tempo trascorso dalla commissione del fatto (c.d. tempo silente), ha dato conto di avere effettuato una valutazione coerente e complessiva (Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, Tavella, Rv. 286202 - 02). Ciò anche quanto al richiamo dei principi posti in tema di incidenza del tempo nel procedimento di revoca della misura già originariamente disposta a notevole distanza di tempo dalla commissione del reato (Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv. 282590 - 01 Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Barbaro, Rv. 278999 - 01) Rinviando opportunamente alla sentenza resa sul punto da questa Corte per un coindagato (Sez. 6, n. 36577 del 18/9/2024, [OSCURATO:PERSONA], n.m.), infatti, il giudice del riesame non ha considerato esclusivamente il tempo trascorso dai fatti alla data della richiesta di revoca della misura ma, in un giudizio complessivo, ha valorizzato in termini corretti anche gli ulteriori elementi indicati quale, su tutti, l'impossibilità materiale di reiterare la condotta in ragione del fatto che le elezioni comunali si erano appena tenute, nonché la risalenza nel tempo del precedente penale e, pure, il ruolo in concreto svolto dal ricorrente nella commissione del reato. Diversamente da quanto sostenuto nell'atto di ricorso, inoltre, il Tribunale ha altresì considerato gli elementi ora riportati nell'impugnazione -le propalazioni di [OSCURATO:PERSONA] e la condanna subita per il reato associativo- rilevando come tali dati, comunque relativi a condotte antecedenti a quella contestata, non siano idonei a far ritenere l'attualità delle esigenze cautelari. La disamina così effettuata risulta completa e, pertanto, la conclusione, corretta e adeguatamente motivata, non è sin
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