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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28027/2022

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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 12099/2015R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a da ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studio, in Roma , via Sannio n. 61, è elettivamente domiciliata, giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 1763/38/2014, depositata il 21.03.2014.

Udita la relazione svoltadal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 24 giugno 20 22 e, previa riconvocazione, nella successiva camera di consiglio del 13 settembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi, Avviso di accertamento, IRPEF, IRAP e IVA, studi di settore - [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma respingeva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l ’avviso di accertamento per IRPEF, IVA e IRAP anno 2001, con il quale erano stati recuperati a tassazione maggiori ricavi, desumibili dall’applicazione degli studi di settore, a seguito del disconoscimento di alcuni costi, ritenuti eccessivi; - c on la sentenza indicata in epigrafe , la Commissione tributaria regionale del Lazio rigetta va l’appello proposto dall a contribuente , ritenendo che la notificazione dell’avviso di accertamento fosse avvenutaentro il quinquennio dalla presentazione della dichiarazione, a nulla rilevando, ai fini della tempestività dell’azione accertativa, la data di effettiva ricezione dell’atto da parte della destinataria; - nel merito, secondo la CTR , l ’Ufficio non aveva l’obbligo di spiegare nell’avviso di accertamento le ragioniper le quali non aveva accolto le giustificazioni della contribuente, non avendo questa ottemperato all’invito di esibire il registro acquisti, dal quale era possibile verificare l’effettiva consistenza ed esistenza dei costi inseriti nella dichiarazione e risultati non congrui secondo le risultanze degli studi di settore; - la Albanese impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato adue motivi , illustrati con memoria ; - l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, affidato ad un unicomotivo. [OSCURATO:PERSONA] - C on i l prim o motiv o , la ricorrente principale lamenta la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 140 e 149 cod. proc. civ. e 60 d.P.R. n. 600 del 1973, per avere la CTR ritenuto erroneamente applicabile, con riferimento alla notificazione dell’avviso di accertamento, la disciplina di cui all’ultimo comma dell’art. 149 cod. proc. civ. e per non avere rilevato ladecadenza dell’Ufficio dall’azione accertati va ;- con il secondo motivo, deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 della l. n. 212 del 2000, 2727, 2729 cod. civ., 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, 62-sexies della l. n. 427 del 1993, non essendosi la CTR pronunciata sulla dedotta nullità dell’avviso di accertamento impugnato per difetto di motivazione; - con il ricorso incidentale, l’Agenzia delle Entrate eccepisce l’inammissibilità, per tardività, del ricorso originario proposto dal contribuente; - con la m emoria presentata ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ., la contribuente rileva di avere presentato domanda di adesione alla definizione agevolata, ai sensi dell’art. 6 del d.l.

L. n. 193/2016, convertito in legge n. 225/2016, e di avere pagato integralmente la somma dovuta; - appare , pertanto, opportuno acquisire informazioni in ordine alla allegata sopravvenuta estinzione della pretesa erariale per effetto della richiesta di adesione agevolata indicata nella menzionata memoria; P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo; onera entrambe le parti di fornire entro termine di gio rni novanta , decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza, le informazioni indicate in parte motiva.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 24 giugno 20 22 e, a seguito di riconvoca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 12099/2015R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a da ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studio, in Roma , via Sannio n. 61, è elettivamente domiciliata, giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 1763/38/2014, depositata il 21.03.2014. Udita la relazione svoltadal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 24 giugno 20 22 e, previa riconvocazione, nella successiva camera di consiglio del 13 settembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi, Avviso di accertamento, IRPEF, IRAP e IVA, studi di settore - [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma respingeva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l ’avviso di accertamento per IRPEF, IVA e IRAP anno 2001, con il quale erano stati recuperati a tassazione maggiori ricavi, desumibili dall’applicazione degli studi di settore, a seguito del disconoscimento di alcuni costi, ritenuti eccessivi; - c on la sentenza indicata in epigrafe , la Commissione tributaria regionale del Lazio rigetta va l’appello proposto dall a contribuente , ritenendo che la notificazione dell’avviso di accertamento fosse avvenutaentro il quinquennio dalla presentazione della dichiarazione, a nulla rilevando, ai fini della tempestività dell’azione accertativa, la data di effettiva ricezione dell’atto da parte della destinataria; - nel merito, secondo la CTR , l ’Ufficio non aveva l’obbligo di spiegare nell’avviso di accertamento le ragioniper le quali non aveva accolto le giustificazioni della contribuente, non avendo questa ottemperato all’invito di esibire il registro acquisti, dal quale era possibile verificare l’effettiva consistenza ed esistenza dei costi inseriti nella dichiarazione e risultati non congrui secondo le risultanze degli studi di settore; - la Albanese impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato adue motivi , illustrati con memoria ; - l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, affidato ad un unicomotivo. [OSCURATO:PERSONA] - C on i l prim o motiv o , la ricorrente principale lamenta la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 140 e 149 cod. proc. civ. e 60 d.P.R. n. 600 del 1973, per avere la CTR ritenuto erroneamente applicabile, con riferimento alla notificazione dell’avviso di accertamento, la disciplina di cui all’ultimo comma dell’art. 149 cod. proc. civ. e per non avere rilevato ladecadenza dell’Ufficio dall’azione accertati va ;- con il secondo motivo, deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 della l. n. 212 del 2000, 2727, 2729 cod. civ., 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, 62-sexies della l. n. 427 del 1993, non essendosi la CTR pronunciata sulla dedotta nullità dell’avviso di accertamento impugnato per difetto di motivazione; - con il ricorso incidentale, l’Agenzia delle Entrate eccepisce l’inammissibilità, per tardività, del ricorso originario proposto dal contribuente; - con la m emoria presentata ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ., la contribuente rileva di avere presentato domanda di adesione alla definizione agevolata, ai sensi dell’art. 6 del d.l. L. n. 193/2016, convertito in legge n. 225/2016, e di avere pagato integralmente la somma dovuta; - appare , pertanto, opportuno acquisire informazioni in ordine alla allegata sopravvenuta estinzione della pretesa erariale per effetto della richiesta di adesione agevolata indicata nella menzionata memoria; P.Q.M. La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo; onera entrambe le parti di fornire entro termine di gio rni novanta , decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza, le informazioni indicate in parte motiva. Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 24 giugno 20 22 e, a seguito di riconvoca
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