CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 30330/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: SENTENZA nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2021 della Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Genova, a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Seconda Sezione Penale di questa Corte con sentenza del 24 febbraio 2021, in parziale riforma della sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova del 17 dicembre 2018, appellata dal Procuratore generale e da [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato l'imputato colpevole del reato di tentata estorsione, contestatogli al capo b) ed ha aumentato la pena inflitta all'imputato per detto reato nella misura di anni uno, mesi uno, giorni dieci di reclusione ed euro 2.778,00 di multa, così determinando la pena complessiva di anni quattro, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro undicimila centoundici di multa. Irrevocabile il giudizio di colpevolezza dell'imputato per il reato di usura in danno di [OSCURATO:PERSONA], la Seconda Sezione penale di questa Corte aveva annullato con rinvio la condanna per il reato di tentata estorsione, pronunciata in grado a seguito di assoluzione in primo grado, sul rilievo che la sentenza impugnata, senza procedere a nuova escussione delle fonti dichiarative, aveva ritenuto più veridica la tesi che avvalora la concretezza delle minacce finalizzate alla riscossione, non solo della sorta capitale, ma anche degli interessi usurari pattuiti. 2.Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173, disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il ricorrente denuncia la contraddittorietà e illogicità manifesta della sentenza impugnata evidenziandone il contrasto con la decisione che già il giudice della cautela aveva assunto, denegando l'applicazione della misura in relazione al reato di tentata estorsione. Il ricorrente evidenzia che la Corte di appello non ha compiuto una seria valutazione del giudizio di attendibilità del Famulari (un soggetto con vari precedenti penali; che aveva ottenuto 4 immediatamente un vantaggio dalla denuncia perché non aveva mai restituito non solo gli interessi ma neppure la somma ottenuta in prestito dall'Abbisso) autore di denunce che si erano rivelate del tutto prive di riscontro sulla minacce subite. Le dichiarazioni della persona offesa sono puramente reiterative di quelle originarie (ritenute non attendibili dal giudice per le indagini preliminari) non solo prive di riscontri esterni ma addirittura smentite dal contenuto delle registrazioni, artatamente predisposte perché avvenute mentre la persona offesa aveva contezza della querela (proposta il 14 dicembre 2017), l'imputato ignorava di essere sottoposto ad indagini. Né nella conversazione del 1 febbraio 2018 o in quelle del 12 febbraio 2018 o del 19 febbraio 2018 - le prime con l'imputato, l'ultima con il coimputato [OSCURATO:PERSONA]- mai l'Abbisso aveva proferito minacce e, anzi, aveva rassicurato il suo interlocutore e nell'ultima conversazione, quella del 21 febbraio 2018, aveva chiesto al Famulari di incontrarsi in un luogo pubblico per risolvere la questione. Con il secondo motivo denuncia erronea applicazione della legge penale (art.629 cod. pen.): a fronte delle richieste dell'imputato di ottenere in restituzione almeno quanto dato in prestito o predisporre, con l'aiuto di un legale, un piano di rientro, in mancanza di minacce nei fatti non è ravvisabile la ingiustizia del profitto, elemento imprescindibile del reato di estorsione che lo differenzia dai reati di cui agli artt. 392 e 393 cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere rigettato perché proposto per motivi infondati. Come si è evidenziato nel ritenuto in fatto, il precedente annullamento con rinvio è stato determinato da un motivo di natura processuale poiché la Corte di appello, nel pervenire a giudizio di colpevolezza anche per il reato di tentata estorsione, non aveva rinnovato l'istruttoria dibattimentale escutendo la persona offesa. Alcuna valutazione, di attendibilità o inattendibilità delle dichiarazioni del Famulari era stato sviluppato nella sentenza di annullamento che aveva, comunque, confermato il giudizio di responsabilità dell'imputato in relazione al reato di usura. Come noto, le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, e tali dichiarazioni possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, Sentenza n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214). Non è corretto, dunque, l'approccio di metodo del ricorso nella parte in cui svolge l'esame dell'attendibilità del dichiarante e del suo racconto richiamando la necessità di riscontri, esterni al dictum della persona offesa e che, viepiù, dovrebbero essere connotati da una nota di individualizzazione proprio con riferimento alla natura minatoria delle richieste dirette alla persona offesa non essendo sufficiente neppure la natura individualizzante dei riscontri, connotato che, come noto, è calibrato sulle dichiarazioni rese dal coimputato, o coindagato. L'analisi dell'attendibilità di [OSCURATO:PERSONA] e della ricostruzione della vicenda nella quale è stato coinvolto è stata condotta dalla Corte di merito con precisione e aderenza alle risultanze di prova sottraendosi a rilievi in questa sede sperimentabili che potrebbero derivare piuttosto che dal negativo giudizio sulla sua personalità (il difensore del ricorrente ne richiama supposti precedenti penali) o da un giudizio di "convenienza ad accusare l'imputato in ragione della contrapposizione derivante dalle pretese economiche fatte valere" (un aspetto, questo, che connota in generale le accuse provenienti da chi si sia costituito parte civile ma inidoneo come tale ad inferirne la inattendibilità del dichiarante) dal contenuto delle dichiarazioni accusatorie, ove lacunose, posticce, prive di coerenza logica. Questi aspetti hanno costituito oggetto di analisi della Corte di appello (cfr. pag. 5 e 6 della sentenza impugnata) che ha concluso nel senso della precisione e coerenza del racconto della persona offesa, racconto che ha trovato riscontro, quanto al sottostante rapporto con l'imputato ed alla sua dinamica, nel contenuto delle conversazioni e dei messaggi intercettati e, più in generale nelle dichiarazioni acquisite (che non sono state oggetto di esame, con il motivo di ricorso). Il denunciato vizio di motivazione è, dunque, palesemente smentito dal contenuto e dallo sviluppo della sentenza impugnata che significativamente ha richiamato il tentativo dell'imputato, attraverso una conoscente, di conoscere l'indirizzo esatto del debitore ma anche le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], collaboratore dell'imputato, che aveva descritto, in generale, la pericolosità dell'imputato e che ha dichiarato di temere, per se e per la persona del Famulari, avendo ricevuto le confidenze dell'Abbisso sui suoi propositi minatori verso la persona offesa. 2.11 secondo motivo di ricorso è infondato. La Corte di merito ha fatto coerente e corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027) che muove, ai fini della distinzione tra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza e minaccia alle persone e il reato di estorsione, dall'elemento psicologico del reato, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie, e che si innesta sull'esistenza o meno di una pretesa in astratto ragionevolmente suscettibile di essere giudizialmente tutelata: nel primo, il soggetto agisce con la coscienza e la volontà di attuare un proprio diritto, a nulla rilevando che il diritto stesso sussista o non sussista, purché l'agente, in buona fede e ragionevolmente, ritenga di poterlo legittimamente realizzare; nell'estorsione, invece, l'agente non si rappresenta, quale impulso del suo operare, alcuna facoltà di agire in astratto legittima, ma tende all'ottenimento dell'evento di profitto mosso dal solo fine di compiere un atto che sa essere contra íus, perché privo di giuridica legittimazione, per conseguire un profitto che sa non spettargli. La Corte di merito, a questo riguardo, ha evidenziato che l'Abbisso, avendo realizzato che il Famulari non intendeva più versare le somme pattuite in pagamento aveva posto in essere una condotta minatoria diretta a conseguire l'ingiusto profitto correlato al mutuo usurario, evento non verificatosi a seguito della denuncia querela presentata dalla persona offesa. In più punti delle dichiarazioni (testualmente riportati nella sentenza impugnata), la persona offesa ha riferito che, al di là dell'atteggiamento ondivago dell'imputato (che in più occasioni lo rabboniva attenuando il tenore delle sue minacce, era finalizzato a conseguire non solo il pagamento delle somme erogategli (seimilacinquecento euro a fronte dei quali il Famulari ne aveva restituito quattromilacinquecento) ma anche degli interessi dovendo dare conto ai suoi finanziatori (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).Le minacce formulate non si esaurivano in un mero "sfogo" dell'imputato ma, con tenore crescente, pur alternandosi a telefonate e ad incontri di contenuto accondiscendete verso la persona offesa, erano finalizzate a conseguire il pagamento della somma mutuata e degli interessi maturati, finalità che esclude anche solo il dubbio di un'alternativa e meno grave finalità delittuosa. 3.AI rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a