CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 27042/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 20543-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' VINCENZO, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6361/16/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 7/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 20543 sez. MT - ud. 24-05-2022 -2- 20 543/2020 [OSCURATO:PERSONA] ci Agenzia delle Entrate Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia n.6361/2019, che in controversia sul ricorso del contribuente per l'annullamento dell'avviso di accertamento, emesso a seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, relativo ad IVA per l'anno di imposta 2002, ha accolto l'appello dell'Agenzia. La CTR ha statuito che, nel caso in esame, non solo il contenuto del verbale risulta quasi integralmente richiamato nell'atto di accertamento, ma risulta addirittura che il suddetto verbale sia stato consegnato al contribuente, sicchè egli ne ha avuto integrale conoscenza. Relativamente alla pretesa impositiva, poi, a fronte della contestazione dell'ufficio circa l'assenza di documentazione e l'omessa registrazione dei costi, ha ritenuto che gravasse sul contribuente l'or .re della prova contraria, attraverso la produzione delle "pezze gilistificative". Il non averlo fatto, aggiunge la CTR, fa sì che la pretesa del Ufficio risulta legittima. L'Acenzia si costituisce con controricorso. .-icorrente deposita successiva memoria: ribadisce che non si è in presenza nella fattispecie di accertamento cd. a tavolino, ma di verifica presso la sede del contribuente con emissione di pvc. [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del 4 novembre 2021, con ordinanza interlocutoria n. 9301/2022, ha rinviato la causa a nuovo ruolo per nuora proposta. Cc rsiderato che: 1. Con l'unico motivo si deduce violazione dell'art. 12 comma 7, I. 212/2000 ex art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione del principio del coniTaddittorio e mancato rispetto del termine di 60 giorni tra l'accesso e l'Emissione dell'accertamento il motivo è fondato. 1.2. La ',2TR ha erroneamente affermato che l'emissione dell'avviso di accertamento prima di sessanta giorni dalla conclusione della verifica tis:ale è giustificata dalla scadenza del termine di decadenza del accertamento. Ciò non è conforme alla normativa indicata, come interpretata da questa Corte, secondo cui: "In tema di diritti del coleribuente, la sola imminente scadenza del termine di decadenza delazione accertativa non integra una ragione di urgenza valida ai fini definosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni di cui all'art. :12, comma 7, st.contr., previsto a seguito della proposizione del accertamento con adesione da parte del contribuente, spettando piuttosto all'Amministrazione offrire come giustificazione dell'urgenza la prova, sulla base di fatti concreti e precisi, che l'emissione dell'avviso in p-ossimità del maturare dei termini dec:adenziali sia dipesa da fattori ad essa non imputabili che hanno inciso & punto da rendere comunque necessaria l'attivazione dell'accertamento, pena la dissoluzione della finaità di recupero delle imposte non versate" (Cass. 15755 del 2020). 1.3. È stato altresì statuito che "in materia di garanzie del contribuente toposto a verifica fiscale, le ragioni di urgenza che, ove sussistenti e provate dall'amministrazione finanziaria, consentono l'inosservanza de termine dilatorio di cui all'art. 12, I. n. 212 del 2000, debbono co lsistere in elementi di fatto che esulino dalla sfera dell'ente imppsitore e fuoriescano dalla sua diretta conoscibilità, sicché non possono in alcun modo consistere nella imminente scadenza del termine decadenziale dell'azione accertativa. Peraltro, detto obbligo, imppsto per gli accertamenti eseguiti mediante accesso, ispezione o ve.-iFica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, comporta che il leOslatore, nel comminare la nullità dell'atto impositivo in caso di sua vielazione, ha operato una valutazione "ex ante" del rispetto del coltraddittorio, che assorbe a monte "la prova di resistenza", ciò che giustifica la mancata distinzione, nella norma, tra tribul:i armonizzati e non, scattando detta prova quando la normativa interna non sanzioni tale violazione con questa forma di invalidità (Cass. n. 11685 del 2021). :LA. Nella fattispecie, come emerge dalla sentenza impugnata (che affronta la tematica della validità delle ragioni di urgenza addotte dan Agenzia), nonché dagli atti di causa, non si verte in una ipotesi di accertamento c.d. a tavolino, essendovi stata una verifica in loco e insistendo l'Ufficio nel controricorso nell'evidenziare la sussistenza delle v'rEc.. ioni di urgenza". Ricorrevano pertanto i presupposti per l'applicazione delle tutele previste per gli accertamenti emessi a seguito di accessi, ispezioni o verifiche nella sede del contribuente o della sua attività, ex art.12 comma 7 della L.212/2000. 1.5.Va sul tema ribadito che in tema di accertamento fiscale, il termine diI3':orio di cui all'art. 12, comma 7, della I. n. 212 del 2000 "deve es3ere interpretato nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento - termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stzlto effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali deslinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chwsura delle operazioni - determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso Pante tempus", poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di colaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Il Vi2 ÌO invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell'atto de -notivi di urgenza che ne hanno determinato l'emissione anticipata, bensì nell'effettiva assenza di detto requisito (esonerativo daTosservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all'epoca di tale emissione, deve essere provata dall'ufficio (Cass. n. 15843 del 23/07/2020). 1.6.Quanto al contraddittorio endoprocedimentale i principi di riferimento sono quelli espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza m2.4823/2015, secondo cui laddove tale obbligo sussiste (come nel caso dei tributi armonizzati) l'invalidità dell'atto consegue solamente ove il contribuente non assolva all'onere di enunciare in concreto le specifiche ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato. Tuttavia per gli accertamenti eseguiti mediante accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, il legislatore, nel comrninare la nullità deTatto impositivo in caso di sua violazione, ha operato una vaLtazione "ex ante" del rispetto del contraddittorio, che assorbe a monte "la prova di resistenza", ciò che giustifica la mancata distinzione, nel a norma, tra tributi armonizzati e non, scattando detta prova quando la normativa interna non sanzioni tale violazione con questa forma di invalidità (ex multis Cass. n. 11685 del 05/05/2021). Il r corso va conclusivamente accolto e la sentenza cassata; non es5endo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito (ex art. 384, comma 2, c.p.c.), con l'accoglimento de ricorso introduttivo del contribuente. Le spese dei gradi di merito vanno compensate; le spese del presente giudizio di legittimità seguono a soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. pese del giudizio di P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito la causa, con l'accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dei gradi di merito; condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento alle spese, liquidate in euro 5.600,00, oltre C. 200,00 per esborsi, spese generali nella misura forfetaria del 15% e accessori