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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 10 marzo 2024

Cassazione n. 06935/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1946/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di LECCE, SEZ.DIST.[OSCURATO:PERSONA] n.237/2021depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente;Rilevato che, a seguito di comunicazione di proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi del, primo comma dell’art. 380-bis c.p.c., parte ricorrente non ha proposto istanza di decisione; considerato che, ai sensi del secondo comma dell’art. 380-bis c.p.c si deve dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; che si deve provvedere sulle spese ed esse si liquidano in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrentealla rifusione alla parte resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 1250,00 oltre 200,00 per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 10/03/2024. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1946/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di LECCE, SEZ.DIST.[OSCURATO:PERSONA] n.237/2021depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente;Rilevato che, a seguito di comunicazione di proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi del, primo comma dell’art. 380-bis c.p.c., parte ricorrente non ha proposto istanza di decisione; considerato che, ai sensi del secondo comma dell’art. 380-bis c.p.c si deve dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; che si deve provvedere sulle spese ed esse si liquidano in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrentealla rifusione alla parte resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 1250,00 oltre 200,00 per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 10/03/2024. [OSCURATO:PERSONA]