CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03533/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 25741/25 ritenuto con riferimento al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in punto di accertamento dei fatti sono del tutto generiche avendo la Corte di appello di Roma fornito esaustive risposte ai motivi di appello valorizzando le emergenze probatorie desunte dalle intercettazioni e dalle attività di osservazione e controllo svolte dalla Polizia giudiziaria, con la conseguente inammissibilità dei relativi motivi di ricorso perché volti a reiterare le stesse doglianze concernenti la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, basata su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale, a fronte della lettura coordinata dei dati ricavati dalle risultanze delle indagini che hanno portato anche al sequestro di sostanza stupefacente del tipo cocaina presso l'abitazione del coimputato presso il quale la droga è stata convogliata per il successivo smercio (Cecchini, detto "Barba"); ritenuto che anche le censure sulla mancata riqualificazione dei fatti nell'ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 sono ugualmente generiche, rispetto ad una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio di diritto consolidato secondo cui l'ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di tutti i parametri di legge, costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circostanze dell'azione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076); ritenuto che nel caso di specie, non solo il dato ponderale riferito alla consistente fornitura ma anche le modalità del fatto nel contesto di una organizzata attività di spaccio sono state ritenute motivatamente circostanze incompatibili con l'ipotesi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, alla stregua dell'assenza di elementi favorevoli che potessero giustificare la diversa qualificazione dei fatti invocata dalla difesa; ritenuto con riferimento alle altre censure riferite al trattamento sanzionatorio ed alla invocata applicazione dell'attenuate dell'art. 114 co.1 c.p. si deve rilevare l'assenza di incongruenze nella motivazione della sentenza impugnata che ha accolto in parte l'appello riducendo la pena al minimo edittale, mentre non risulta che fosse stata sottoposta alla valutazione del giudice di appello tale profilo di merito, essendosi doluto solo del bilanciamento delle attenuanti generiche, trattandosi di valutazioni riservata al giudice di merito, di cui è possibile sindacare in questa sede solo il vizio della motivazione; ritenuto, con riferimento all'unico motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che ha rinunciato a tutti i motivi di appello con esclusione di quello sul trattamento sanzionatorio, si deve rilevare l'assoluta genericità delle doglianze riferite all'art. 599-bis c.p.p. prive di correlazione con la motivazione della sentenza; ritenuto, con riferimento ai ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che avendo costoro definito la propria impugnazione con il concordato in appello, che è sufficiente ricordare che il ricorso per cassazione concernente questioni a cui l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello è inammissibile perché il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599 bis c.p.p. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 2731940; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389); ritenuto, con riferimento al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che il motivo dedotto con cui si eccepisce la nullità della sentenza per carenza di motivazione è manifestamente infondato avendo la Corte di appello rimodulato la pena in accoglimento dell'impugnazione dando conto delle ragioni della nuova rideterminazione della pena base per il reato più grave (relativo a 3 kg di hashish) che degli aumenti di pena per la continuazione, in ragione della valutazione favorevole della sua personalità, ma fermo restando il giudizio negativo già formulato in relazione alla gravità obiettiva dei fatti; ritenuto che dalla inammissibilità dei ricorsi deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende Così