CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08150/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di TRIESTE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Trieste ha confermato il provvedimento con il quale il Gip ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dei ricorrenti per il delitto di cui agli artt 110,582 ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 1.Avverso l'ordinanza, di cui si chiede l'annullamento, hanno proposto ricorso gli indagati tramite il comune difensore di fiducia,articolando un solo motivo. Deducono vizio di motivazione illogica quanto alla ritenuta aggravante della premeditazione, poiché il Tribunale non avrebbe tenuto conto dei risultati delle intercettazioni di conversazioni, dai quali emergeva che l'agguato alla persona offesa era stato teso presso l'abitazione di entrambi, peraltro posta a fronte strada; neppure erano state prese in considerazione le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] in interrogatorio, che aveva escluso ogni sorta di premeditazione, affermando che era loro ben nota la presenza di una telecamera posta di fronte all'abitazione. 1.1.Per altro verso sarebbe apodittico il passaggio motivazionale in cui il Tribunale aveva ritenuto la probabilità di reiterazione di fatti di violenza verso altri soggetti. In proposito sostiene la difesa che gli indagati mai si sarebbero resi responsabili di reati di violenza alle persone e che immotivata sarebbe l'esclusione di poter salvaguardare le esigenze di pericolo di recidiva tramite la misura degli arresti domiciliari con applicazione del dispositivo elettronico di controllo. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1.Le doglianze proposte con l'atto di ricorso sono meramente reiterative di quelle già esaminate ed adeguatamente confutate dal Tribunale, oltre che afflitte da irrimediabile genericità, per il mancato confronto con la motivazione censurata. Infatti, con argomentazione priva di ogni illogicità, il Giudice del merito cautelare, dopo aver esaminato i dati indiziari a sua disposizione,ha ritenuto l'aggravante della premeditazione. In proposito va ricordato il costante orientamento di questa Corte, secondo il quale gli elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione consistono in un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzioni di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica) Sez. U, Sentenza n. 337 del 18/12/2008 Ud. (dep. 09/01/2009 ) Rv. 241575. In senso conforme : Sez. 5, Sentenza n. 42576 del 03/06/2015 Ud. (dep. 22/10/2015 ) Rv. 265149, dopo aver ribadito quali sono gli elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione, di natura cronologica e di natura ideologica ha osservato che è corretta l'esclusione della suddetta I aggravante solo quando l'occasionalità del momento di consumazione del reato appaia preponderante, tale cioè da neutralizzare la sintonnaticità della causale e della scelta del tempo, del luogo e dei mezzi di esecuzione del reato. 1.1. Nella fattispecie in esame nel provvedimento impugnato si legge che gli indagati, pensando che la persona offesa li avesse denunziati in qualche modo alle forze di Polizia giudiziaria, tanto che era stata effettuata una perquisizione presso l'abitazione, Io avevano invitato ad un chiarimento amichevole presso la medesima loro abitazione, conseguendone le gravi violenze nei confronti della persona offesa, una volta lì giunto. A fronte di tale motivazione corretta, poiché se ne ricava il dato del trascorrere del tempo ed il mantenimento fermo del proposito delittuoso, ed in nulla illogica, la difesa ripropone pedissequamente l'argomento della consapevolezza della presenza della telecamera, che sarebbe ostativa alla ideazione ed alla realizzazione dell'agguato, argomento già congruamente disatteso dai Giudici del riesame. 2.Quanto alle ragioni della sussistenza delle esigenze cautelari, esse sono rappresentate alle pagine 3 e 4 del provvedimento impugnato, in riferimento ai precedenti penali degli indagati ed al ruolo da essi avuto nel pestaggio, spiegazioni che la difesa ignora /limitandosi a rappresentare l'assenza di precedenti comportamenti violenti nei confronti di persone. 2.1.L'inidoneità della misura cautelare degli arresti domiciliari con uso di dispositivo elettronico di controllo è stata correttamente giustificata attraverso il riferimento alla descritte modalità delle condotte, ed alla presenza di un contesto ambientale connotato da radicati moventi di solidarietà familiare anche rispetto ad azioni illecite violente e vendicative. La giustificazione resa sul punto è coerente con la lezione di questa Corte regolatrice, secpondo la quale il giudizio del tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sull'inopportunità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. In motivazione, la Corte ha precisato che deve ritenersi assolto l'onere motivazionale sulla assoluta proporzionalità della misura carceraria quando si esclude in radice l'idoneità del regime cautelare fiduciario, ordinariamente caratterizzato dal controllo elettronico. Sez. 2, Sentenza n. 43402 del 25/09/2019 Cc. (dep. 23/10/2019 ) Rv. 277762. In senso conforme si è precisato che la valutazione in ordine alla "proporzionalità" della misura implica l'apprezzamento del "tipo" di recidiva che si intende contrastare, ovvero della gravità dei reati che si ritiene probabile possano essere nuovamente commessi; pertanto, quando si rileva il pericolo di reiterazione di reati caratterizzati da "violenza alla persona", la misura degli arresti domiciliari può ritenersi proporzionata solo se, all'esito di un rigoroso esame della personalità dell'accusato, si ritenga abbattuto il rischio di violazione delle regole di auto contenimento. Sez. 2 - , Sentenza n. 19559 del 25/02/2020 Cc. (dep. 30/06/2020) Rv. 279475. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro tremila in favore della cassa ammende. PQM Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro tremila in favore della cassa ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'a