CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 giugno 2023
Cassazione n. 31598/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 7 cod. pen. (fatto commesso a Vercelli il 6 giugno 2019), riqualificando il reato come tentato furto aggravato e, per l'effetto, rideterminando la pena inflittagli; - che il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato è affidato ad un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, con il quale ci si duole della mancata pronuncia di sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile in quanto affetto da conclamata genericità, essendo affidato a deduzioni del tutto indeterminate, dal momento che non sono state esplicitate le ragioni in fatto e in diritto che le sostengono; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 27 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]