CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31399/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose e l'aveva condannato, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, alla pena di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, che denuncia vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'aggravante della violenza sulle cose, è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale correttamente evidenziato come l'effetto dell'esercizio della violenza debba essere misurato in relazione alla corrispondente fattispecie consumata; sul punto, questa Corte ha già avuto modo di affermare come la circostanza aggravante della violenza sulle cose sussiste nel delitto di furto tentato ancorché la violenza non sia stata realizzata ma sia certo che, se il reato fosse stato consumato, la cosa sarebbe stata danneggiata o trasformata o ne sarebbe stata mutata la destinazione (Sez. 2, n. 5696 del 26/05/1972, Rv. 121873); - che il secondo motivo, con il quale si lamenta violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, in quanto, sebbene debba ribadirsi l'autonomia della fattispecie tentata e l'astratta applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. quando l'autonoma cornice edittale, determinata alla stregua del massimo previsto per il reato consumato ridotto di un terzo ai sensi dell'art.56 cod. pen., risulti ricompresa entro la soglia di legge (Sez. 5, n. 17348 del 09/01/2019, Rv. 276629), la Corte di appello ha congruamente motivato in ordine alla insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità, alla luce del grado di offensività del fatto e delle concrete modalità della condotta; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così