CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37681/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6008-2020 proposto da: E2i [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calce al ricorso -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente– avverso la sentenza n. 5873/1/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 4/7/2019, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] E2i [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 402/2018 della [OSCURATO:PERSONA] di Benevento, che aveva respinto il ricorso proposto avverso avviso di accertamento catastale notificatole dall'Agenzia delle entrate in rettifica della rendita catastale attribuibile al parco eolico per la produzione di energia elettrica da essa detenuto (includibile in categoria catastale D), rendita che la società aveva proposto, con procedura Docfa, previa espunzione dal calcolo del valore attribuibile alla torre di sostegno dell’aerogeneratore (torre eolica); la [OSCURATO:PERSONA] in particolare, ha osservato che, alla luce dell'articolo 1, comma 21, legge 208 del 2015, così come interpretato dall'amministrazione finanziaria con la Circolare n. 2/E del 1° Febbraio 2016, la torreeolica andava computata nel calcolo della rendita catastale, posto che il legislatore del 2015 aveva «certamente introdotto un regime agevolativo per le fonti alternative di produzione di energia, ma senza stravolgere il concetto di opificio delineato dalle pregresse norme di diritto sostanziale, come interpretate dalla giurisprudenza sopra richiamata ante 2015. La struttura immobile costruita intorno all'impianto, o per l'impianto, per la specifica attività industriale, pur se presenta componenti impiantistiche, non determina la qualificazione di impianto esente alla stessa»; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con unico motivo di ricorso la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.1 co. 21, l. 208/15 in combinato disposto con il Regolamento catastale di cui al DM 28/1998 (art.2), con l’art.4 RDL 652/1939 e con l’art. 812 cod.civ., per non avere la [OSCURATO:PERSONA] considerato che, per effetto della norma ‘sottrattiva’ di cui alla legge 208/15 cit. sui c.d. ‘imbullonati’ (volta ad esentare i beni di impresa dai tributi locali), la torre eolica rilevava come parte impiantistica funzionale al processo di generazione dell'energia elettrica, e non come componente costruttiva o fondiaria, comunque suscettibile di attribuire al terreno o fabbricato una maggiore fruibilità o utilità, e ciò anche considerato che la torre, o pala eolica, è bene suscettibile di circolare autonomamente sia dal punto di vista giuridico sia da quello fisico, non può svolgere altra funzione diversa dal sostegno dell'impianto di generazione unitariamente considerato (costituito altresì da navicella e turbina), è, come tale, inclusa nella certificazione tecnica di impianto; 1.2. la censura è fondata nei limiti di seguito indicati; 1.3. la questione proposta col predetto motivo riguarda la tassabilità della torre di acciaio dell'impianto di pala eolica dopo le innovazioni apportate dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21 (Legge di stabilità 2016), che ha escluso dalla stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo ; 1.4. la norma indicata, innovando quelli che erano i criteri di determinazione della stima dei fabbricati speciali confermata dalla giurisprudenza della Corte di legittimità, statuisce che a decorrere dal 1 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo ; 1.5 questa Corte si è recentemente pronunciata sulla medesima questione, anche tra le medesime parti in causa (cfr. Cass., nn. 26500, 26497, 26495, 26493, 26486, 25793, 25792, 25791, 5460 del 2021, nn. 21460, 21461, 21462, 21286, 21287, 21288, 20726, 20727, 20728 del 2020), ritenendo, con decisione qui condivisa, che la scelta legislativa operata con la norma indicata è quella di sottrarre dal carico impositivo del tributo locale il valore delle componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia indipendentemente dalla la natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo (cfr. Cass. nn. 20726 e 20728, 21462 del 2020); 1.6. secondo l’indicata giurisprudenza, la nozione che emerge dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale, prescinde dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo, essendo invece essenziale il loro impiego nel processo produttivo; 1.7. è irrilevante la consistenza fisica della costruzione, ciò che interessa è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo, e tale conclusione è stata ritenuta conforme alla ratio sottostante alla disciplina introdotta dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, che sancisce l'irrilevanza catastale di tutta la componente impiantistica che, in quanto tale, risulta inidonea ad apportare al fabbricato a cui accede -al di fuori dello specifico processo produttivo ivi svolto - un'effettiva (r esidua) utilità produttiva/reddituale; 1.8. è, quindi, ben possibile che un elemento strutturalmente connesso al suolo o alla costruzione che ne accresce la qualità o l'utilità debba essere espunto dalla valutazione catastale in ragione della sua specifica funzionalità rispetto al processo produttivo; 1.9. quanto in diverso senso sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sentenza qui impugnata contrasta dunque con il su indicato indirizzo nella parte in cui opera un distinguo non consentito tra funzione di sostegno (imponibile) e funzione di produzione energetica (esente), posto che – come evidenziato – quest’ultima non può prescindere, nel raggiungimento del suo scopo, dalla prima, sicché entrambi i ruoli vanno unitariamente ed inscindibilmente ascritti, ex art.1 co. 21 cit., al medesimo impianto ed al medesimo processo produttivo dell’energia da fonte eolica; 1.10. considerato che le conclusioni alle quali è giunta la [OSCURATO:PERSONA] derivano non da una difforme ricostruzione dello stato dei luoghi o da un difettoso accertamento della situazione di fatto (del tutto pacifici tra le parti), ma da una determinata, ed erronea, interpretazione della normativa di riferimento, neppure sussistono i presupposti per il rinvio al giudice del merito sul punto specifico dell’accertamento in concreto di questa unitarietà funzionale, risolvendosi dunque il problema nella correzione in diritto della sentenza secondo quanto rientra nella cognizione di questo giudice di legittimità; 1.11. tuttavia, proprio in applicazione del principio di esclusione della torre eolica dal computo della rendita catastale dell’impianto, il rinvio deve comunque essere disposto - nell’ambito di quella giurisdizione di «impugnazione-merito» che è propria del giudizio tributario - al diverso fine del ricalcolo della rendita effettivamente attribuibile in esenzione delle torri; 2. il Giudice del rinvio deciderà anche sulle spese del presente procedimento P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Campania in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità Così deci