CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 33392/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
militare di appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere B. [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, F. Ufilugelli, cheha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito il difensore della parte civile, Avv. S. Marzano, che ha concluso chiedendol'inammissibilità o il rigetto del ricorso riportandosi alle conclusioni depositate,unitamente alla nota delle spese;udito il difensore dell’imputato, Avv. G. R. Piazzi, che ha concluso chiedendol'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte militare di appello, in riforma dellacondanna resa dal Tribunale militare di Verona, in data 24 novembre 2024, neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di mesi nove di reclusione militare inrelazione ai reati di cui ai capi a) e c) della rubrica, ha riqualificato la condottasub c) in ingiuria ai danni di un inferiore aggravata (art. 196, comma secondo,47 n. 4 c.p.m.p.) e, ridotta la pena per il capo a) (art. 81 cod. pen., 195, 196comma primo e secondo, 47 n. 4 c.p.m.p.), ha rideterminato quellacomplessivamente irrogata in mesi sei di reclusione militare, con conferma nelresto delle statuizioni di primo grado, anche di quelle adottate in favore dellaparte civile.2. Avverso la sentenza indicata ha proposto tempestivo ricorso percassazione l’imputato, per il tramite del difensore, affidando l’impugnazione aplurimi motivi così suddivisi e, di seguito, riassunti nei limiti necessari per lamotivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: in relazione al reatodi ingiuria ad un inferiore come riqualificato il reato di cui al capo c), sei motivi;in relazione al reato di ingiuria di cui all’art. 196, comma secondo, c.p.m.p.contestato al capo a), sei motivi; in relazione a entrambi i reati cui ai capi a) e c)è contestato, congiuntamente, vizio di motivazione e violazione del principiodell’oltre ogni ragionevole dubbio; in relazione al trattamento sanzionatorio eall’entità della pena sono prospettati due motivi; in relazione alle statuizioni civilisono dedotti due motivi.2.1. A): capo c), cd. ingiuria reale.2.1.1. Con il primo motivo si denuncia inosservanza ed erroneaapplicazione di legge penale, con riferimento all'art. 196, comma secondo,c.p.m.p., per assenza dell'abuso di autorità e vizio di motivazione in relazionealle deduzioni di cui al motivo n. 3 dell'atto di appello depositato in data 10Marzo 2025, in relazione alle risultanze della deposizione testimoniale diPasquale [OSCURATO:PERSONA], resa all'udienza del 18 settembre 2025, vizio di valutazionedei dati risultanti dalla deposizione del teste, con riferimento alla presenza, pertutta l'adunata, di un superiore gerarchico sia rispetto all'imputato sia allapersona offesa, alla cui presenza e sotto la cui supervisione si è svolto il fatto.La Corte territoriale ha riqualificato il reato di cui al capo c) in cd. ingiuriareale, ritenendo sussistente il presupposto del reato, cioè l’abuso di autorità,elemento costitutivo dell’illecito di cui all'art. 196, comma secondo, cit.In sede di discussione, nel primo grado, nonché con l’atto di appello(motivo n. 3 riportato sinteticamente a p. 8 e ss. del ricorso), era stata dedottala carenza del presupposto dell’abuso di autorità, doglianza alla quale la Corteterritoriale, secondo il ricorrente, non avrebbe fornito adeguata risposta.Per il ricorrente, nel corso dell’adunata volta a relazionare al ComandanteLa [OSCURATO:PERSONA], relativamente alla gestione e funzionamento dell’officina, la personaoffesa, mentre parlava [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di capo mantenimento, sisovrapponeva rivolgendosi al Comandante di plotone rompendo la scalagerarchica per due motivi (sovrapponendosi a [OSCURATO:PERSONA] e al superioregerarchico, nonché intervenendo nel colloquio tra i due superiori, senza esserestato autorizzato).L’adunata era stata sciolta dal Comandante non senza che il superioreMassafra si fosse occupato di “mettere in riga” il sottoposto Sicorello, mal’imputato aveva usato un tono che, secondo i testi esaminati al dibattimento,era stato non diverso da quello usato normalmente, dunque senza mostrare lavolontà di sopraffare lo stesso Sicorello e senza che [OSCURATO:PERSONA] intervenisse ariprendere [OSCURATO:PERSONA] per la condotta tenuta verso il sottoposto, come dallo stessoesposto nel corso dell’esame testimoniale reso in data 18 settembre 2024 ecome riferito dall’imputato nel corso dell’esame dibattimentale.Quindi, il superiore gerarchico di imputato e parte offesa aveva, insostanza, autorizzato il comportamento di [OSCURATO:PERSONA] verso il sottoposto,permettendo che il suo sottoposto si esprimesse in sua vece, manifestando nonautorità gerarchica propria, ma quella del più alto in grado.Di qui la dedotta assenza di abuso di autorità, presupposto del reato diingiuria ad un inferiore.2.1.2. Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erroneaapplicazione degli artt. 71, 81, comma secondo, cod. pen., 196, commasecondo, c.p.m.p., con riferimento alla ritenuta sussistenza di più condotteingiuriose, quanto ai capi a) e c), con vizio di motivazione.La Corte di appello ha riqualificato il reato di cui al capo c) (art. 195c.p.m.p.) in quello di cui all’art. 196, comma secondo, c.p.m.p. ritenendo lasussistenza di un’autonoma fattispecie delittuosa, in concorso materiale conquella di cui al capo a).Con il motivo n. 1 dell'atto di appello si era dedotta la natura unitariadella condotta. Il contatto fisico posto in essere dall'imputato descritto al capo c)dell’imputazione si accompagna alla frase descritta al capo a) (sei solo uncaporale di merda) trattandosi di azioni poste in essere nello stesso momento eaffasciate da un'unica dinamica.Si tratta dello stesso contesto, senza soluzione di continuità, prosecuzioneconclusiva dell’offesa verbale. Inoltre, le due condotte erano unificate da un finecomune, quello di far cessare la condotta indisciplinata del sottoposto - descrittagià nella sentenza di primo grado - nel corso dell'adunata che stava conducendoil Comandante di plotone.Né può dirsi che il toccamento di per sé ha natura di espressione offensivanel senso che non è ontologicamente espressivo di un dileggio dell'onore o deldecoro altrui (come potrebbe essere ad esempio uno sputo) e, come tale, nonpotrebbe essere inquadrato nella fattispecie di cui all'art 196 comma secondo cit.In ogni caso, il tocco alla spalla da parte dell'imputato, non sarebbecondotta idonea a rappresentare aggressione all'onore e al decoro della partelesa perché non offensiva di tali beni. Anzi, dalla deposizione dei testimoni risultache l'intento dell'imputato era quello di far tacere la persona offesa perchésovrapponeva le proprie parole a quelle dell'imputato, così non permettendo dirispondere al suo superiore al quale [OSCURATO:PERSONA] si stava rivolgendo, quindireplicando alla persona offesa che continuava a interromperlo.Tale ricostruzione è cristallizzata nelle deposizioni testimoniali dei testiCalogero [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché nella deposizione resadall'imputato nel corso del suo esame.Si riporta (v. p. 19 e ss.) stralcio delle dichiarazioni rese dalla parte civilenel corso dell'esame del 18 settembre 2024. Il ricorrente assume che, anche allaluce di queste dichiarazioni, emergerebbe una situazione di parità tra imputato epersona offesa e non di sopraffazione del primo nei confronti della seconda.Il toccamento, temporalmente coincidente con la pronuncia della fraseoggetto dell’imputazione di cui al capo c), anche analizzando le deposizioni deitestimoni e proprio in base alla motivazione della Corte di appello, non puòritenersi condotta distinta da quella sub a).Di qui la contraddittorietà intrinseca ed estrinseca della pronuncia disecondo grado. Né viene specificata nella sentenza di secondo grado la ragioneper la quale si ritiene sussistente l'elemento soggettivo dell’ingiuria ad uninferiore in relazione al fatto consistito nel toccamento descritto al capo c)dell'imputazione.Peraltro, si tratta di condotte che si sono svolte in modo concitato, sicchéil gesto di per sé neutro potrebbe essere stato frutto di un'azione involontaria,ma su tale aspetto alcuna motivazione ha svolto la Corte territoriale, la quale siconcentra a spiegare la sussistenza del dolo limitatamente alla condotta sub a).Anzi, sembra che la sentenza di appello abbia ritenuto la sussistenza di undolo unitario dei due atti con una motivazione contraddittoria perché, da unaparte, afferma che le due condotte sono state poste in essere in rapidasuccessione, dall'altra, afferma che sono da considerare episodi diversi diingiuria, con particolari conseguenze quanto alla sussistenza della causa di nonpunibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.2.1.3. Con il terzo motivo si denuncia inosservanza ed erroneaapplicazione di legge penale in relazione al reato di cui al capo c) in ordineall'elemento soggettivo del reato e vizio di motivazione quanto alla provatestimoniale resa da [OSCURATO:PERSONA], con travisamento della prova eviolazione dell'obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 125, comma 3, del codicedi rito.Si eccepisce la mancanza assoluta di motivazione in relazione all'elementosoggettivo del reato di cui al capo c). Tale aspetto viene motivato (v. p. 34 dellasentenza di secondo grado) dalla Corte territoriale facendo uso di mere clausoledi stile, peraltro, rendendo una motivazione che si attaglia alla fattispeciedescritta al capo a), mancando invece una valutazione specifica del presuppostosoggettivo di cui al capo c) inerente non a parole profferite ma a un mero gesto,peraltro generico, realizzato repentinamente, caratteristiche inidonee arappresentare di per sé aggressione all'onore e al decoro della parte civile perchénon offensivo di tali beni.Si tratta di fatti che si sono svolti in modo concitato e, quindi, il gesto, diper sé neutro, non ha assunto carattere ontologicamente offensivo. In ogni casonessuna spiegazione ha svolto alla Corte di appello per affermare, oltre ogniragionevole dubbio, la sussistenza della volontarietà che sorregge il gesto.La Corte di appello, poi, avrebbe travisato le dichiarazioni del teste Leoneche ha imputato il gesto all'esigenza del graduato di intervenire perl'atteggiamento del soldato che ribatteva, comunque, rispondendo in sede dimotivazione quanto alla sussistenza del dolo relativamente al reato di cui al capoc) con motivazione in sostanza mancante, in violazione dell'art. 125, comma 3,del codice di rito, e che non si confronta con la rapidità della condotta realizzata,il contesto in cui questo si è verificata, l'assenza di volontà di ledere l'onore e ildecoro del soggetto passivo dunque circa l’assenza di dolo anche eventuale.2.1.4. Con il quarto motivo si denuncia inidoneità della condotta a ledere ibeni giuridici dell'onore e del decoro della persona offesa con vizio dimotivazione, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 49, comma secondo,cod. pen., in relazione all'art. 196, comma secondo, c.p.m.p.La Corte di appello, nel riqualificare il fatto di cui al capo c) da violenza adingiuria, ha motivato nel senso che la modalità del gesto e la frase pronunciatanello stesso contesto erano tali da integrale l'ingiuria cd. reale cioè una condottamateriale lesiva del prestigio e del decoro dell’inferiore, fondando la motivazionesulla modalità del gesto, trascurandone la repentinità e il luogo colpito, cioè laspalla, parte anatomica che non manifesta disprezzo alla persona.Si eccepisce il vizio di motivazione con riferimento alla dedotta inidoneitàdella condotta ad arrecare effettivo pregiudizio dei beni giuridici tutelati, alla lucedell'art. 49, comma secondo, cod. pen., dell'onore e del decoro.2.1.5. Con il quinto motivo si denuncia vizio di motivazione ed erroneaapplicazione di legge penale con riferimento alla mancata applicazione dellacircostanza attenuante della provocazione di cui all'art. 198 c.p.m.p.Dalle dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è emersa una condottaprovocatoria della persona offesa, come si evince dagli stralci di deposizione deitesti e della stessa persona offesa (riportati a pagina 43 e ss. del ricorso) e comerisulta, secondo il ricorrente, dalle deposizioni riassunte nella sentenza di primogrado.Lo stesso imputato ha riferito di tale condotta ma di tali circostanze lasentenza di secondo grado non ha tenuto conto e non ha fornito alcunamotivazione circa la configurabilità della circostanza attenuante speciale, senzaprendere in esame la condotta tenuta dalla persona offesa, con una carenzaincidente anche sulla motivazione del diniego della causa di non punibilità di cuiall’art. 131-bis cod. pen. Peraltro, la stessa Corte territoriale ha riconosciuto lecircostanze attenuanti generiche senza fare alcun riferimento alla condotta dellaparte lesa che, quindi, appare non valutata.2.1.6. Con il sesto motivo si denuncia inosservanza ed erroneaapplicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione.Il fatto deve essere necessariamente offensivo di beni giuridici di rilievocostituzionale. Tuttavia, in relazione al reato di ingiuria depenalizzato si èritenuto inoffensivo l'uso di espressioni, seppur volgari e potenzialmenteoffensive dell'onore e del decoro altrui, nel caso in cui queste non raggiunganoun livello di lesività tale da pregiudicare i beni giuridici dell'onore e del decoroaltrui, anche tenendo conto delle condizioni della persona offesa.La sussistenza del reato, quindi, non può prescindere, quanto allanecessaria offensività della condotta, da una lesione significativa del benegiuridico tutelato.Sotto tale profilo, la motivazione è insufficiente nonché manifestamenteillogica nella parte in cui ritiene significativa la lesione del bene giuridico tutelatoper escludere l'applicabilità della causa di non punibilità perché tale significativitànon sarebbe compatibile con la particolare tenuità del fatto. A parere delricorrente, si finirebbe per confondere il piano della necessaria offensività dellacondotta con quello della tenuità dell'offesa che rileva ai sensi dell'art. 131-biscit. Inoltre, non può essere rilevante di per sé, ai fini di escludere la causa di nonpunibilità invocata, la circostanza aggravante dell'essere stata la condotta svoltain presenza di più militari, risultando tale circostanza non ostativa alla particolaretenuità dell'offesa arrecata alla parte lesa.Del resto, il mero riferimento a tale circostanza rende la motivazionesoltanto apparente e in violazione dell'art. 47 n. 4 c.p.m.p., tenuto conto che lastessa Corte territoriale ha ritenuto la circostanza aggravante sub valenterispetto alle circostanze attenuanti generiche. La circostanza aggravante èvenuta meno per effetto del giudizio di bilanciamento, sicché questa non puòincidere ai fini della valutazione della non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. Nelcaso di specie, peraltro, la modalità dell'azione, se si tiene conto dell’unitarietàdella condotta posta in essere, è stata erroneamente valutata, considerato che sitratta di un unico reato, rispetto al quale la condotta dell'imputato si è posta inrapporto di causa ed effetto con la condotta provocatoria della persona offesa. Sitratta di circostanze non valutate, sicché la motivazione appare mancante èfondata su clausole di stile.2.2. B): capo a).2.2.1. Con il primo motivo relativo al reato di ingiuria a inferiore, ai sensidell'art 196 comma secondo, c.p.m.p. in relazione al capo a) dell’imputazione, sidenuncia erronea applicazione dei criteri di valutazione dell'attendibilità ecredibilità dei testimoni, violazione delle norme processuali in tema divalutazione della prova e vizio di motivazione.La frase pronunciata è “non fare il caporale di merda”, non quellacontestata “sei solo un caporale di merda”.Quindi, manca la prova certa della natura offensiva della frasepronunciata visto il tenore delle dichiarazioni rese dallo stesso imputato anchenel corso del suo interrogatorio davanti al pubblico ministero. Anche letestimonianze riportano le stesse parole riferite dall’imputato, ma condeclinazione diversa, dunque, non vi è superamento del dubbio necessario perl'affermazione di responsabilità ai sensi dell'art 533 del codice di rito.Di qui la violazione dell’art. 606 lett. c) cod. proc. pen. e il vizio dimotivazione.2.2.2. Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erroneaapplicazione dell’art. 196, comma secondo, c.p.m.p. per assenza dell’abuso diautorità, con vizio di motivazione.Il ricorrente si richiama, sul punto, alle stesse argomentazioni svolte conriferimento al capo c), come riqualificato, nel motivo primo.2.2.3. Con il terzo motivo si denuncia inosservanza ed erroneaapplicazione dell’art. 196, comma secondo, c.p.m.p. in relazione al dolo, vizio dimotivazione con travisamento della testimonianza del teste [OSCURATO:PERSONA] e, comunque,carenza di motivazione, violazione degli artt. 533, 546, comma 1, lett. e) e 125,comma 3, cod. proc. pen.Il contesto in cui la frase è stata pronunciata è di stress e disagio derivatodalla condotta intemperante del sottoposto, quindi, l’imputato ha agito diimpulso, come emerge dalle deposizioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e della personaoffesa, nonché come riferito dallo stesso imputato nel corso dell’interrogatorioreso al pubblico ministero.Di conseguenza vi è, per il ricorrente, carenza di dolo anche nella forma diquello generico o eventuale come si ricava dall’unicità della frase pronunciata,dal diverso tenore delle parole come descritte dall’imputato, dal contesto.2.2.4. Con il quarto motivo si denuncia mancanza di motivazionesull’elemento soggettivo e violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen.La Corte di appello ricava l’esistenza del dolo generico del reato di cui alcapo a) dalle modalità della condotta e dal contesto in cui si è verificata (v. p. 35della sentenza di secondo grado), dunque, richiamandosi soltanto alla condottamateriale. Tanto, senza vagliare adeguatamente la deposizione del teste Leoneriportata, per stralcio, a p. 69 del ricorso, giungendo in definitiva a unamotivazione inesistente in punto di dolo.2.2.5. Con il quinto motivo si denuncia vizio di motivazione in puntooffensività della condotta di cui al capo a), in relazione all’art. 49, commasecondo, cod. pen.L’espressione utilizzata è stata reputata oggettivamente offensiva senzatenere conto della giurisprudenza più recente che ha escluso la rilevanza penalerispetto alla previsione di cui all’art. 196, comma secondo, c.p.m.p. di un epitetoche, a differenza di quello pronunciato nei confronti di un sottoposto nel caso dispecie, senz’altro rappresenta una espressione offensiva (“coglione”), negandoalla frase carica offensiva perché l’espressione andava tradotta nel senso diingenuo, sprovveduto, così depotenziando l’offensività dell’espressione usata,considerando il contesto.Sotto tale profilo, invece, la sentenza appare carente dal punto di vistadella motivazione perché dalle dichiarazioni testimoniali risulta che la frase èstata pronunciata in un contesto specifico, a seguito di condotta provocatoria, siè sostanziata in una sola frase, con uso di una espressione volgare, nondirettamente offensiva della persona del soggetto passivo, comunque, nonidonea a ledere il decoro o l’onore del destinatario, in presenza peraltro delComandante di plotone che alcuna iniziativa nei confronti dell’imputato avevaadottato.2.2.6. Con il sesto motivo si denuncia mancanza di motivazione circa ildiniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. einosservanza dell’art. 131-bis cod. pen.Si richiama quanto già illustrato per il reato di cui al capo c). Si aggiunge,con specifico riferimento alla imputazione sub a), che si tratta di una sola frasepronunciata, senza tenere conto del contesto in cui questo è avvenuto e senzaprendere in alcuna considerazione la condotta provocatoria della parte lesa,anche alla luce della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] che ha attribuito ben altrocontenuto alla frase pronunciata dall’imputato.2.3. C): vizio comune alla motivazione per i capi a) e c).Si denuncia vizio di motivazione in relazione della valutazione delle provealla luce del canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio di cui all’art. 533 comma 1e art. 192, comma 1, cod. proc. pen., nonché violazione di cui all’art. 606,comma 1, lett. c) cod. proc. pen.Dopo aver richiamato i canoni giurisprudenziali fissati in relazione alragionamento induttivo che può condurre all’affermazione della penaleresponsabilità, alla luce del nuovo principio introdotto nel 2006, a seguito dellamodifica del comma 1 dell’art. 533 cod. proc. pen., si evidenzia che in relazioneal capo a) non si è raggiunta la prova piena dell’esatto contenuto della frasepronunciata dall’imputato con riferimento alle parole contestate nell’imputazionee al senso da attribuire a queste, anche alla luce della deposizione del testeLeone riportata per stralcio a p. 80 del ricorso.Su tale punto, anzi, per il ricorrente la motivazione è contraddittoria e,comunque, svolta in violazione degli artt. 533, comma 1, e 192, comma 1, cod.proc. pen.2.4. D): trattamento sanzionatorio.2.4.1. Con il primo motivo relativo al trattamento sanzionatorio sicontesta inosservanza o erronea applicazione degli artt. 71, 81, comma secondo,cod. pen., in relazione all’art. 196, comma secondo, c.p.m.p. La ritenutasussistenza di plurime condotte in relazione ai capi a) e c) ha condotto allaconseguente violazione dell’art. 133, comma primo, cod. pen. in puntodeterminazione dell’entità della pena.2.4.2. Con il secondo motivo inerente al trattamento sanzionatorio sicontesta inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 63, ultimo comma, 65n. 3, 67 ultimo comma e 69, comma secondo, cod. pen., 198 c.p.m.p. con viziodi motivazione.L’erronea configurazione di due distinte condotte incide sull’erroneocalcolo della pena irrogata. Il mancato riconoscimento della circostanzadeterminazione del trattamento sanzionatorio potendo il riconoscimento di talecircostanza condurre alla ulteriore riduzione della pena sino ad un ulteriore terzo,a mente dell’art. 63, ultimo comma, 65 n. 3, 67, ultimo comma, e 69, commasecondo, cod. pen.2.5. E): capi civili.2.5.1. Con il primo motivo si contesta vizio di motivazione in relazioneall’entità del danno.L’imputato, in sede di appello, aveva censurato la sentenza di primogrado quanto alla determinazione della somma liquidata a titolo di dannopatrimoniale.La sentenza di appello si è limitata a richiamare quella di primo gradononostante i plurimi vizi che, sul punto, erano stati dedotti con il gravame. A p.84 del ricorso si ripropongono le doglianze devolute con l’atto di appellosostenendo che la parte civile, sulla quale grava il relativo onere, ai sensidell’art. 2043 cod. civ. e 74 cod. poc. pen., non ha provato alcun dannoessendosi limitata, in sede di conclusioni, per il tramite del difensore, a chiedereil risarcimento dei danni patiti, non specificamente quantificati. Nemmeno laparte offesa, escussa al dibattimento, peraltro ha fatto menzione di dannicagionatigli dalle condotte dell’imputato, tra le quali quella di minaccia sub capob) per la quale anzi [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto già in primo grado.Dalla deposizione della persona offesa, anzi, risulta secondo le frasiriportate per stralcio a p. 86 del ricorso, che questa, dopo la frase rivoltagli dalsuperiore, aveva accettato la sfida dicendogli “beh se vuoi picchiami” e poi si eraallontanata tranquillamente, senza alcuno stato psichico alterato. Del resto, nelcorso della deposizione, la stessa persona offesa non ha indicato conseguenzefisiche che sarebbero derivate dalla condotta dell’imputato. Di qui la dedottainsussistenza anche del danno morale derivante dalla condotta dell’imputato.2.5.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazionealla mancata compensazione delle spese.Si rigetta la richiesta di compensazione delle spese di parte civile, ancheparziale, formulata dall’appellante, senza fornire alcuna motivazione,richiamandosi soltanto alla sentenza di primo grado, con violazione degli artt.125, comma 3, 541, comma 1, cod. proc. pen.3. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto tempestivamente la trattazione in pubblicaudienza partecipata.[OSCURATO:PERSONA] della parte civile ha fatto pervenire memoria, contenenteconclusioni e nota delle spese, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso e lacondanna alle spese del giudizio di legittimità.Le parti presenti all’odierna udienza hanno concluso nel senso indicato inepigrafe, la parte civile riportandosi anche al contenuto della memoria giàdepositata in atti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è parzialmente fondato, nei limiti di seguito indicati.2. Capo c).2.1. Il primo motivo è infondato.La Corte territoriale descrive l’episodio avvenuto durante un’adunatadisposta dopo l’alzabandiera, per incontrare il Comandante di plotone, LaRicchia, appena rientrato in servizio dopo un periodo di assenza e peraggiornarlo, aggiungendo che in tale occasione [OSCURATO:PERSONA] (Sergente maggiore, inservizio presso l’ottavo [OSCURATO:PERSONA] di Legnago) si eralamentato del fatto che il plotone si trovasse in una situazione di anarchia totale.A tale affermazione aveva risposto la parte lesa pensando che la critica siriferisse a lui perché assentatosi senza dare comunicazione a chi di dovere,secondo quanto contestatogli dall’imputato, e perché ritenuto responsabile daparte di [OSCURATO:PERSONA] – intervenuto quale capo della gestione mantenimento deimezzi militari e, dunque, sovraordinato rispetto a Sicorello che prestava servizionell’officina - del danneggiamento di un mezzo avvenuto il giorno prima.Nel contesto di questa discussione, secondo la ricostruzione della personaoffesa recepita nelle sentenze di merito, l’imputato aveva spinto Sicorello e,pronunciando la frase contestata, era andato in escandescenze. A quel punto, ilComandante [OSCURATO:PERSONA] aveva sciolto l’adunata invitando l’imputato a rivolgere leproprie scuse al sottoposto.Orbene, si osserva che, effettivamente, secondo la descrizione degli eventiricavata dalla motivazione esauriente e completa resa nel provvedimentoimpugnato, risulta la presenza del Comandante di plotone nel corso di tuttal’azione, come dedotto dal ricorrente. Tuttavia, la ricostruzione dei convergentiprovvedimenti di merito evidenzia che [OSCURATO:PERSONA] era intervenuto nell’adunatanella sua qualità di coordinatore dell’attività finalizzata alla riparazione dei mezzimilitari, quale capo gestione mantenimento dei mezzi, quindi, nella veste disovraordinato rispetto alla persona offesa, rendendo, anzi, conto al Comandantedi plotone delle condotte di quest’ultimo.Dunque, appare coerente e immune da vizi anche logici, rilevabili nellapresente sede, la conclusione cui è giunta la Corte territoriale attraverso unamotivazione adeguata ed esauriente, nella parte in cui ha escluso che possaipotizzarsi, nel contesto in cui si sono svolti i fatti, una sia pure implicitaautorizzazione, da parte del Comandante di plotone in favore di [OSCURATO:PERSONA], adesprimersi in sua vece.Anzi, dalla ricostruzione in fatto, di cui rende conto la sentenza impugnata,non censurata, sotto questo aspetto attraverso la denuncia di rilevantitravisamenti della prova, risulta che l’imputato ha manifestato autoritàgerarchica propria verso il sottoposto, così integrandosi il necessario presuppostomateriale della condotta in addebito.Anzi, in tema di ingiuria a un inferiore, va osservato che è proprio laposizione di supremazia gerarchica dell’autore della condotta – senz’altroravvisabile nel caso al vaglio per quanto sinora esposto - rispetto alla posizionedella parte lesa che non consente di reputare prive di contenuto lesivodeterminate espressioni verbali volgari anche se queste, nel linguaggio comune,possono essere reputate ormai prive di significato dispregiativo, quando sianorivolte al sottoposto in violazione delle regole di disciplina e dei principi chedevono ispirarle ex art. 53, comma terzo, Cost. (tra le altre, Sez. 1, n. 7575 del22/01/2014, Torre, Rv. 259415, fattispecie relativa all’uso del termine“coglione”; Sez. 1, n. 1711 del 26/09/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], non mass.).2.2. I motivi secondo e terzo sono fondati nei limiti di seguito indicati.Invero, la motivazione della sentenza di secondo grado risulta parzialmentecontraddittoria.A p. 30 e ss. del provvedimento si descrivono le due condotte, meglioindicate ai capi a) e c) come attuate nel medesimo contesto, con modi offensividel prestigio, dell’onore e della dignità dell’inferiore, incompatibili con il rispettodovuto nei rapporti gerarchici, peraltro, svolte alla presenza di un numero dimilitari superiore a tre, riuniti per ragioni di servizio, onde indurre il sottoposto aevitare la replica, con tono elevato di voce, quindi commesse per cause inerential servizio medesimo.Dalla ricostruzione della Corte territoriale emerge che la condotta ascrittaall’imputato si è sostanziata, prima, nel tocco alla spalla del sottoposto e,immediatamente dopo, in rapida successione ma senza soluzione di continuità,nel medesimo contesto e con la stessa finalità, nella pronuncia della fraseoffensiva contestata al capo a).Si tratta di condotta che, dunque, secondo la stessa ricostruzione dei giudicidi secondo grado, risulta essere intervenuta nel medesimo contesto temporale edi luogo, attuata senza allontanamento di entrambe le parti coinvolte, peraltro,con la stessa finalità da parte dell’agente.Ciò comporta che, come dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’imputato, l’azione deveessere reputata unitaria, sia dal punto di vista naturalistico, sia giuridico, conconseguente esclusione, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale,della continuazione ex art. 81 cod. pen., che ha condotto all’aumento di pena perl’ipotesi di cui al capo c), come riqualificato il reato ivi descritto in sede diappello.Va osservato, poi, che il gesto contestato deve essere considerato senz’altrooffensivo dell’onore e prestigio del sottoposto, anche se è emerso si sia trattatonon di una vera e propria spinta ma di un toccamento, ancorché energico,proprio perché accompagnato dalla frase offensiva pronunciata nel medesimocontesto, davanti ad altri militari, nel corso di una adunata collettiva, in presenzaanche di altro sovraordinato e per evidenti ragioni di servizio.In ogni caso, il tocco alla spalla da parte dell'imputato, pur alla stregua delledeposizioni testimoniali evidenziate dalla [OSCURATO:PERSONA], nonché alla luce delledichiarazioni di persona offesa e imputato, richiamate nel ricorso anche se perstralcio, non consentono di escludere la natura offensiva in sé del gesto e la suacarica lesiva dell’onore e del prestigio del sottoposto. Tanto, in considerazionedelle complessive modalità della composita condotta, delle circostanze in cuiquesta è stata attuata, del gesto in sé, consistito in una spinta in corrispondenzadella parte davanti della spalla sinistra della parte lesa, integrante un contatto diintensità tale da poter senz’altro raggiungere la necessaria lesività dei benigiuridici protetti dalla norma violata, in quanto accompagnato anche dalla fraseoffensiva pronunciata immediatamente dopo.Si tratta di conclusione in linea con la giurisprudenza di questa Corte dilegittimità secondo la quale integra la cd. ingiuria reale la condotta materialelesiva del prestigio, decoro e dignità dell’inferiore gerarchico, che si sostanzia inmodi offensivi, gesti incompatibili con il contegno rispettoso che deve sempreispirare i rapporti gerarchici, rispetto ai quali moventi e finalità particolarifiniscono per essere irrilevanti. Infatti, il particolare rigore cui sono improntati irapporti della disciplina militare, conduce a considerare offesa all'onore e alprestigio ogni atto o parola che risulti contrario alle esigenze della disciplinamilitare, sicché le medesime espressioni o determinati gesti, rivolti a unsottoposto, in violazione delle regole di disciplina e dei principi che devonoispirarle, in forza dell'art. 53 Cost., comma terzo, riassumono appieno il lorospecifico significato spregiativo e lesivo, penalmente rilevante (cfr. in sensoanalogo, Sez. 1, n. 12997 del 10/02/2009, Rv. 243545 e, in tema di ingiuriacomune, Sez. 5, n. 27966 del 2007, Battaglino).Appare, invece, priva di fondamento la deduzione difensiva relativa allacarenza di motivazione circa il dolo del reato così unitariamente considerato,tenuto conto che la Corte territoriale effettivamente, nell’affrontare il tema deldolo necessario, si riferisce alla condotta sub a) (v. p. 34 della sentenza disecondo grado), ma, evidentemente, finisce per accomunare le due porzionidell’unica, contestuale, condotta dell’agente, dunque, fornendo quantoall’elemento soggettivo del reato, una motivazione esauriente e immune daillogicità manifesta per la complessiva condotta posta in essere.Non risulta, poi, sufficientemente illustrata la decisività del dedottotravisamento delle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] che, secondo la prospettazionedifensiva, ha imputato il gesto all'esigenza del graduato di intervenire perl'atteggiamento della parte lesa che ribatteva.Deriva da quanto sin qui esposto, l’assorbimento del reato di cui al capo c),come riqualificato dalla Corte territoriale, ai sensi degli artt. 196, commasecondo, e 47 n. 4 c.p.m.p., nella condotta sub a), con le necessarie conclusioniin punto di trattamento sanzionatorio, cioè con l’elisione della relativa penairrogata in aumento, ex art. 81 cod. pen., per il reato sub c).2.3. Il quarto motivo è infondato.La censura, per un verso, è reiterativa dell’appello che, in relazione al reatodi cui al capo a), aveva posto il tema della natura inoffensiva della condotta.Tuttavia, il ragionamento della Corte territoriale, ineccepibile in diritto e immuneda illogicità manifesta, ricostruisce l’offensività della condotta in modo unitario,valutando l’azione nel suo complesso (v. p. 34 e ss.).Sicché, sotto tale profilo, la censura si palesa inammissibile.Per altro verso, il motivo è infondato.Il delitto di ingiuria ad inferiore presenti profili di similitudine con quellocomune di ingiuria, già incriminato dall'art. 594 cod. pen., poiché da questoripete le sue caratteristiche di delitto a dolo generico, che si realizza allorchél'agente rivolga al destinatario, in questo caso un militare di grado inferiore, unafrase lesiva del prestigio e dell'onore dello stesso, senza che sia necessaria lavolontà di offendere o umiliare; deve però riscontrarsi la natura plurioffensivadella fattispecie, volta a tutelare sia il patrimonio morale della persona, sia ilbene indisponibile della disciplina militare (Sez. 1, n. 12997 del 10/02/2009,Ottaviano, Rv. 243545; Sez. 1, n. 42367 del 16/11/2006, Toraldo, Rv. 235569;Sez. 1, n. 58 del 16/11/2006, Rizzi, Rv. 235335). Se dunque entrambi i delittisul piano oggettivo richiedono il compimento di una condotta che rechi offesaall'onore ed alla dignità del soggetto passivo, va però aggiunto che la fattispeciedi cui all'art. 196 c.p.m.p., comma secondo, è qualificata da elementispecializzanti, rappresentati dalla qualità personale dell'offeso, che deve essereun militare di grado inferiore rispetto all'agente, collocato in posizione disupremazia nell'organizzazione gerarchica dell'istituzione di appartenenza, cheesige un più rigoroso rispetto della dignità di ciascun militare e dalla pluralità dibeni giuridici lesi. E sulla scorta di tali presupposti si è osservato nellagiurisprudenza di legittimità che le stesse espressioni, anche se intrinsecamentevolgari e sgradevoli, sono ormai correnti nel linguaggio colloquiale comune,quindi consentite dal costume sociale, specie nelle relazioni tra pari, e assumonospecifico rilievo illecito per il contenuto dispregiativo e denigratorio quando sianorivolte dal superiore all'inferiore gerarchico (v. Sez. 1, n. 17830 del 10/01/2017,Rv. 269561 - 01 nel senso che è manifestamente infondata la questione dilegittimità costituzionale, per sospetta violazione dell'art.3, comma primo, Cost.,dell'art.196, comma secondo, c.p.m.p., in ragione della intervenutadepenalizzazione dell'art.594 cod.pen, in quanto il mantenimento dellaincriminazione prevista dal delitto di ingiuria ad un militare di grado inferiore,risponde ad esigenze di salvaguardia dell'ordine e della disciplina militare,riconosciute dall'art.52, comma terzo, Cost.).Tanto, a maggior ragione in un caso come quello di specie, nel quale lacondotta posta in essere è composita e che, al gesto, accompagna una frase delpari munita, in sé, di carica offensiva dell’onore e prestigio del suo destinatario.2.4. Il quinto motivo è inammissibile perché non consentito in questa sede.Da un lato, si osserva che, dalla incontestata sintesi dei motivi di gravame(v. p. 13 e ss. della sentenza di appello), non risulta dedotta espressamente enel senso ripreso con il ricorso per cassazione la sussistenza della circostanzacomportamento di Sicorello, contenuta nell’atto di gravame, sia stata svolta percontestualizzare la condotta dell’imputato e per giustificare la condotta posta inessere a fronte del comportamento giudicato da [OSCURATO:PERSONA] indisciplinato eintemperante posto in essere dal sottoposto.Dall’altro, comunque, la deduzione è generica e non indica, specificamente,le ragioni in fatto e in diritto per l’invocata circostanza attenuante (Sez. U, n.8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).2.5. Il sesto motivo è infondato.La censura, rispetto al diniego della causa di non punibilità ex art. 131-biscod. pen. è reiterativa dell’atto di appello cui la Corte territoriale ha risposto conragionamento completo e immune da illogicità manifesta. La motivazione sulpunto (v. p. 36) è esauriente posto che valorizza l’intervenuta lesione delprestigio ed onore del sottoposto, in violazione del rapporto gerarchico, attuatain presenza di molti militari, di pari grado o superiori della persona offesa, nelcorso dell’adunata predisposta per ragioni di servizio. Anzi, la Corte d’appello, sulpunto, segnala un dato rilevante dal punto di vista della entità dell’offesa al benegiuridico protetto, evidenziando che il comportamento del [OSCURATO:PERSONA] aveva avutoincidenza anche sul servizio in corso di svolgimento proprio perché, a causa dellacondotta dell’imputato, l’adunanza era stata sciolta dal [OSCURATO:PERSONA] ilquale anzi aveva preteso le immediate scuse dell’imputato nei confronti dellapersona offesa.3. Capo a).3.1. Il primo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato.Dalla ricostruzione dei convergenti provvedimenti di merito risulta che ildedotto, diverso contenuto della frase pronunciata dall’imputato, descritta nelcapo a) della rubrica, è stato riportato soltanto nel corso dell’esamedell’imputato. Diversamente, persona offesa e testi oculari ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA])hanno riferito del contenuto della frase pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA], che risultacorrispondente a quella contestata sub a).Il travisamento denunciato in relazione alla deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] nonè ammissibile.In primo luogo, esso non trova conforto nell’esame dello stralcio delladichiarazione riportato a p. 25 della sentenza di appello. Anche lo stralcio delladeposizione riportata nel ricorso (v. p. 80 dell’impugnazione), peraltro, nonsembra riportare una frase dal contenuto diverso da quello contestato (“stai zittosei un caporale di merda” è la frase che riporta il teste [OSCURATO:PERSONA]) mentre quantoaggiunto dal teste, per affermazione dello stesso, consiste in una merapercezione del dichiarante (anche se la modalità in cui l’ha detta, l’ho percepitadi non fare …).Né, del resto, la prospettazione difensiva trova conferma nell’esame delledeposizioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (il quale, secondo quanto riportato nellasentenza di appello, pur non avendo visto il gesto dell’imputato perchéposizionato di spalle, ha dichiarato di aver udito la frase “stai zitto caporale dimerda”).3.2. Il secondo motivo si richiama ai medesimi argomenti già svolti con ilprimo motivo di ricorso relativo al capo c). Dunque, si richiamano, in questasede, gli argomenti già svolti al § 2.1.3.3. Il terzo motivo è inammissibile.La censura è reiterativa dell’appello cui la Corte territoriale ha risposto conragionamento completo e immune da censure di ogni tipo (v. p. 35).Anzi, la Corte di appello evidenzia che il dolo necessario a integrarel’elemento soggettivo del reato ascritto all’imputato è solo generico e checonsiste nella coscienza e volontà di pronunciare parole dall’univoco significatooffensivo o di compiere gesti lesivi del prestigio e dignità dell’inferiore. Lecondotte, nel caso in esame, per come descritte nella sentenza impugnataassumono tali connotazioni e risultano sostenute, secondo quanto espostoesaurientemente dai giudici di secondo grado, dall’indicato elemento soggettivo.Si tratta, infatti, di delitto a dolo generico, che si realizza allorché l'agenterivolga al destinatario, in questo caso un militare di grado inferiore, una frase ogesto lesivo del prestigio e dell'onore dello stesso, senza che sia necessaria lavolontà di offendere o umiliare il sottoposto (Sez. 1, n. 17830 del 10/01/2017,Rv. cit.).3.4. Il quarto motivo è fondato per le medesime ragioni già esposte nel §2.2. che qui si richiamano.3.5. Per i motivi quinto e sesto si richiama quanto esposto dal Collegio ai §2.4. e 2.5. per il reato di cui al capo c), fondandosi le deduzioni difensive suimedesimi argomenti.Con riferimento al sesto motivo si deve aggiungere che l’osservazione èpriva di fondamento nella parte in cui si segnala, ai fini di reputare nonadeguatamente motivato il diniego della causa di non punibilità di cui all’art.131-bis cod. pen., che si tratta di un’unica frase pronunciata, vista laconfigurazione unitaria delle due condotte sub a) e c), peraltro, suggerita dallostesso ricorrente con argomenti che questa Corte ha condiviso, ritenendol’assorbimento.4. Motivo unico relativo a entrambi i capi.Il motivo è inammissibile perché versato in fatto, reiterativo dell’appello econtrastante, quanto alla ricostruzione proposta, rispetto alle risultanze dellaprova dichiarativa di cui rendono conto i convergenti provvedimenti di merito,per i quali, secondo le deposizioni della persona offesa e dei testi [OSCURATO:PERSONA] eLeone, la frase pronunciata dall’imputato corrisponde a quella contestata (“staizitto caporale di merda”: v. p. 23 e ss. della sentenza di secondo grado).Coerente, poi, rispetto al canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, previstodall'art. 533 cod. proc. pen., risulta la motivazione, sia nel contenuto che nellaforma utilizzata dall'estensore. Il criterio di attribuzione della responsabilità, cuiha fatto ricorso la Corte d'appello, si fonda infatti, su parametri del tutto in lineacon quello normativo di indispensabile valutazione della colpevolezza penale. Sitratta, come è noto, di parametro di verifica, obbligatoriamente prescrittodall'art. 533 cod. proc. pen. che, connesso alla presunzione di innocenza o noncolpevolezza, richiede il superamento dell'oltre ogni ragionevole dubbio e non giàla mera plausibilità o la semplice verosimiglianza, sia pur dotata di forteplausibilità, della ricostruzione adottata, così assicurando lo standard richiestodal legislatore, in conformità all'art. 27 Cost. (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017,dep. 2018, Troise, Rv. 272430, in mot.). Proprio in adesione a tale canone digiudizio, i giudici di appello hanno ragionato in termini di certezza dellacolpevolezza per il reato di ingiuria di cui al capo a) per la frase ritenutapronunciata, senza accedere ad alcun dubbio.5. Motivi su trattamento sanzionatorio.5.1. Il primo motivo è fondato nella parte in cui si invoca l’esclusione dellacontinuazione. Sul punto, si richiamano gli argomenti svolti al § 2.2. e siconclude nel senso dell’elisione della porzione di pena irrogata in aumento, exart. 81 cod. pen., come da dispositivo.5.2. Il secondo motivo è infondato posto che la circostanza attenuantespeciale non risulta invocata con il gravame e, dunque, ogni deduzione chederiva dalla sua mancata concessione non è ammissibile.6. I motivi relativi alle statuizioni civili sono inammissibili.6.1. Il primo motivo è inammissibile.La lettura della sentenza di primo grado ha consentito di verificare che ildanno liquidato dal primo giudice è solo quello morale. Detto danno, nel caso diaccertamento del reato, è sempre derivante, ex art. 185 cod. pen., dallacondotta illecita.Peraltro, è inammissibile, in sede di legittimità, ogni questione relativa alrisarcimento del danno arrecato in punto quantificazione, come reputa lacostante giurisprudenza di legittimità cui il Collegio aderisce.In tema di risarcimento del danno per fatto illecito, invero, è inammissibile ilricorso per cassazione con cui si contesta la quantificazione del danno, posto cheessa, sfuggendo a una valutazione analitica, resta affidata ad apprezzamentidiscrezionali ed equitativi del giudice di merito, che, nell'effettuare laliquidazione, deve tener conto delle effettive sofferenze patite dall'offeso, dellagravità dell'illecito penale e di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, sì darendere la somma riconosciuta adeguata al caso specifico ed evitare cherappresenti un simulacro di risarcimento (Sez. 3, n. 24322 del 17/04/2025, B.,Rv. 288231 – 01; conf.: Sez. 3, n. 3912 del 1991, Rv. 186780-01).6.2. Il secondo motivo è inammissibile.La censura è generica. Invero, il ricorrente non specifica le ragioni per lequali la Corte territoriale avrebbe dovuto compensare le spese tra le parti.Invero, pur a fronte della pronunciata derubricazione della condotta di cui alcapo c), la condanna e dunque l’affermazione di penale responsabilitàdell’imputato, anche per quel capo di imputazione, è stata confermata nel gradodi appello. Sicché, appare ineccepibile la pronunciata condanna alle spese senzacompensazione, secondo l’ordinario principio della soccombenza.3. Seguono a quanto sin qui esposto l’annullamento senza rinvio dellasentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo c), già riqualificato aisensi degli artt. 196, comma secondo, e 47 n. 4 c.p.m.p., ritenendolo assorbitonel reato di cui al capo a), e per l'effetto, l’elisione della relativa pena di giorniventi di reclusione militare, con rideterminazione complessiva del trattamentosanzionatorio in mesi cinque e giorni dieci di reclusione militare.Il ricorso, nel resto, va rigettato perché infondato, con condannadell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nelpresente giudizio dalla parte civile, che si liquidano in complessivi euro 3.600,00,oltre accessori di legge, tenuto conto del parziale accoglimento delle deduzionidifensive. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui alcapo c), già riqualificato ai sensi degli artt. 196, comma secondo, e 47 n. 4c.p.m.p., perché assorbito nel reato di cui al capo a), e per l'effetto elimina lapena di giorni venti di reclusione militare con rideterminazione complessiva deltrattamento sanzionatorio in mesi cinque e giorni dieci di reclusione militare.Rigetta nel resto il ricorso. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spesedi rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civileSicorello [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3.600,00, oltre accessori dilegge.Così deciso, il 5 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]