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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 aprile 2026

Cassazione n. 08779/2026

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a Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, allavia dei Portoghesi n. 12 in Roma;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in atti,dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del Foro di [OSCURATO:PERSONA], che ha indicatorecapito Pec;- controricorrente -avversola sentenza n. 3482, pronunciata dalla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Calabria il 7.11.2022, e pubblicata il 10.11.2022;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 7900/2024Numero sezionale 74/2026Numero di raccolta generale 8779/2026Data pubblicazione 08/04/2026raccolte le conclusioni del P.M., s.Procuratore Generale ClaudiaPedrelli, la quale ha confermato la propria richiesta di rigettare il ricorso;ascoltate le conclusioni rassegnate, per la ricorrente, dall’[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso e, per lacontroricorrente, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ne ha domandato ilrigetto;la Corte osserva:1.

A seguito di verifiche svolte dalla Guardia di Finanza e concluse conProcesso Verbale di Costatazione di cui recepiva gli esiti, l’Agenzia delleEntrate notificava alla DIM [OSCURATO:PERSONA], attiva nella locazione diimmobili propri, l’avviso di accertamento n.

TD9030100265, avente adoggetto plurimi rilievi con i quali si richiedeva il pagamento di maggioritributi Ires, Iva ed Irap. con riferimento all’anno 2014, per un importocomplessivo superiore ai 60.000,00 Euro, oltre accessori.I maggiori importi richiesti attenevano al disconoscimentodell’esenzione dall’imposizione di movimentazioni dipendenti daprospettate operazioni societarie infragruppo.

La società promuovevaprocedura di accertamento con adesione, che non sortiva esito positivo.2.

La contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di [OSCURATO:PERSONA], sostenendo lalegittimità dell’esenzione dall’imposizione delle operazioni societarieinfragruppo.

La CTP rigettava il ricorso, ritenendo non provata laricorrenza di un gruppo societario di fatto.3.

La società spiegava appello avverso la decisione sfavorevoleconseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Calabria, insistendo sulla legittimitàdell’esenzione dall’imposizione delle operazioni societarie infragruppo.

LaCGT II riteneva che la ricorrenza del gruppo societario di fatto risultasseNumero registro generale 7900/2024Numero sezionale 74/2026Numero di raccolta generale 8779/2026Data pubblicazione 08/04/2026provata, e pertanto riformava la decisione dei primi giudici ed annullaval’avviso di accertamento sul punto.4.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, avversola pronunzia del giudice del gravame, affidandosi a tre motivi di ricorso.

Lacontribuente resiste mediante controricorso, ed ha pure depositatomemoria.

Anche l’Amministrazione finanziaria ha depositato memoria.5.1.

All’udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] questa Corte, ritenuto ilpossibile rilievo nomofilattico della decisione, disponeva la definizione delgiudizio in una prossima pubblica udienza con pronuncia n. 22569 del2025.5.2.

Ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte il PubblicoMinistero, nella persona del s.[OSCURATO:PERSONA], ed hadomandato il rigetto del ricorso.Ragioni della decisione1.

Preliminarmente occorre rilevare che parte ricorrente ha domandatola riunione di questo giudizio con quelli riportanti RGN n. 26896/2021 e n.4101/2022, pendenti tra le stesse parti.

Rilevato che le questioni propostedai contendenti risultano solo parzialmente coincidenti, per ragioni dichiarezza espositiva non si ritiene opportuno procedere alla riunione.Tuttavia, in considerazione delle ragioni sottese alla richiesta, si èprovveduto ad assicurare la trattazione contestuale dei giudizi.2.

Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., l’Agenzia delle Entrate contesta la violazione dell’art.53 del D.Lgs. n. 546 del 1992, e dell’art. 342 c.p.c., per non avere ilgiudice dell’appello rilevato l’inammissibilità del ricorso innanzi a luiintrodotto dalla contribuente, che non ha proposto alcuna critica specificadella sentenza di primo grado, e si è limitata a riproporre i suoi motivi diricorso come introdotti in primo grado.2.1.

Invero questa Corte di legittimità ha già condivisibilmente chiaritoche nel processo tributario la riproposizione, a supporto dell'appelloNumero registro generale 7900/2024Numero sezionale 74/2026Numero di raccolta generale 8779/2026Data pubblicazione 08/04/2026proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione delprovvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioniadottate dal giudice di primo grado assolve l'onere di impugnazionespecifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, atteso il caratteredevolutivo pieno, in tale giudizio, dell'appello, quale mezzo di gravamenon limitato al controllo di vizi specifici, ma volto ad ottenere il riesamedella causa nel merito, Cass. sez.

VI-V, 23.11.2018, n. 30525 (conf.

Cass.sez.

VI-V, 22.1.2016, n. 1200).Il primo motivo di ricorso risulta pertanto infondato, e deve perciòessere respinto.3.

Con il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., l’Ente impositore contesta laviolazione degli artt. 2359, commi 1 e 3, e 2729 c.c., e degli artt. 117 e118 del Dpr n. 917 del 1986 (Tuir), nonché dell’art. 32, nn. 2 e 7, del Dprn. 600 del 1973, per avere il giudice di secondo grado erroneamenteritenuto che la società potesse beneficiare dell’esenzione fiscale inrelazione alle movimentazioni bancarie accertate, ricorrendo l’ipotesi di ungruppo societario di fatto, circostanza rimasta però non provata.4.

Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., con il quale l’Agenzia delle Entrate censura la nullitàdella sentenza impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 36,comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132, n. 4, c.p.c., peressersi il giudice del gravame espresso con motivazione meramenteapparente nell’affermare che la [OSCURATO:SOCIETA] era parte di un gruppo societariodi fatto, non indicando quali siano le evidenze documentali sui cui la suavalutazione si fonda.Il secondo ed il terzo motivo di ricorso presentano elementi diconnessione e possono essere trattati congiuntamente, per ragioni disintesi e chiarezza espositiva.Numero registro generale 7900/2024Numero sezionale 74/2026Numero di raccolta generale 8779/2026Data pubblicazione 08/04/20264.1.

Questione centrale del giudizio è pertanto la configurabilità, nelcaso di specie, di un gruppo societario fatto tra le società DIM ImmobiliareSrl, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] pacifico che le societànon hanno depositato un bilancio consolidato.La Corte tributaria regionale ha osservato che “Nel caso di specietalune circostanze risultano pacifiche ed incontestate tra le parti, prima frale quali quella per la quale la ‘[OSCURATO:SOCIETA].’ ha quale socio unicola sig.ra [OSCURATO:PERSONA], mentre la ‘[OSCURATO:SOCIETA].’ è di proprietà deisig.ri [OSCURATO:PERSONA] (60%) e [OSCURATO:PERSONA] (40%) e ‘Calabria Lavoro’ hacome unico socio la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], mentre la Sig.ra MorelliAntonia è zia dei Sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è cognata dellaSig.ra [OSCURATO:PERSONA] (cfr. controdeduzioni dell’Agenzia delle Entrate).Inoltre risulta che all’epoca dell’accertamento per cui è causa ilprocuratore speciale di tutte e tre le società era il Sig. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA] poi, senza smentita o verifica contraria dell’Amministrazionefinanziaria: che è stata prodotta al giudizio una lettera di un Istitutobancario che ammette una unicità di direzione delle tre società; che le treSocietà hanno di fatto sede nello stesso edificio e che, quindi, vi è unicitàdella sede operativa e degli uffici; che il personale dipendente di unasocietà presta la propria opera anche per le attività delle altre e che vi èstato un utilizzo promiscuo dei mezzi; che vengono utilizzati dalle treimprese i medesimi software (anche di contabilità e gestione) e computer;che i sigg.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], risultanoabitanti al medesimo indirizzo.Ritiene il Collegio che tutti tali elementi, dedotti e provati anchecautelarmente dal contribuente in seno alle proprie difese, costituiscanoprova della esistenza di una attività di indirizzo e governo unitario delle tresocietà da parte di componenti la medesima famiglia, seppur nonsussistano patti sociali o parasociali, né risulti formalizzata e trascrittal’esistenza di un unico ‘gruppo’, dovendosi questo, quindi, ritenere unNumero registro generale 7900/2024Numero sezionale 74/2026Numero di raccolta generale 8779/2026Data pubblicazione 08/04/2026‘gruppo di fatto’, ai sensi di quanto sopra ricostruito” (sent. [OSCURATO:PERSONA], p.

IVss.)4.2.

Occorre allora in primo luogo confermare che non risultanoaccertati i requisiti costitutivi del gruppo societario previsti dalla normativacivilistica.

Ognuna delle tre società non mostra alcuna partecipazione alcapitale dell’altra, essendovi solo un rapporto di parentela/affinità tra isoci.

Non vi sono patti sociali o parasociali che prevedano la costituzione egestione di un gruppo societario.

Con riferimento ai profili fiscali, le societànon hanno presentato alcuna opzione per la tassazione di gruppo.La Corte tributaria regionale ha comunque ritenuto di poter valorizzareoltre la parentela tra i soci, come innanzi riportato, ulteriori elementi chedipendono dall’utilizzo in comune di alcuni lavoratori, anche se non risultain che termini, dalla comunanza della sede, etc., oltre al dato incontestatoche all’epoca dell’accertamento per cui è causa il procuratore speciale ditutte e tre le società era il Sig. [OSCURATO:PERSONA].

Il giudice del gravame hapure operato riferimento alla lettera di un Istituto di credito che avrebbecontenuto della dichiarazione, e neppure la sua esatta provenienza.Conclude quindi il giudice dell’appello che l’accertamento fiscale neiconfronti della sola [OSCURATO:SOCIETA] per cui è causa deve ritenersi in definitivaillegittimo, perché l’Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto piuttostocalcolare “l’imposizione fiscale a carico del gruppo” (sent. [OSCURATO:PERSONA], p.

VI).4.2.1.

Quello che non si riscontra, nell’analisi svolta dal giudicedell’appello, in assenza di patti formalizzati e di partecipazioni di unasocietà al capitale di un’altra, è la illustrazione degli elementi da cui siadesumibile l’esercizio in comune dell’attività d’impresa da parte delle tresocietà.

Non risulta individuata quale sia la società da dover considerare‘dominante’.

Non è evidenziato da quali elementi possa desumersi che unasocietà esercitasse una ‘influenza notevole’ sull’altra (art. 2359 c.c.).Numero registro generale 7900/2024Numero sezionale 74/2026Numero di raccolta generale 8779/2026Data pubblicazione 08/04/2026Soprattutto, non è individuato da quali atti o documenti sia desumibile lagestione in comune di un’attività economica.Su questi profili il giudice del gravame non esprime la propriavalutazione, sebbene scriva, condivisibilmente, che “nell’ambitodell’attività tesa ad indentificare l’esistenza del c.d. ‘gruppo di fatto’,devono essere, pertanto, individuati il c.d. ‘soggetto dominante’ ed i fattidi gestione da questo determinati, sia nella loro individualità, che nelcomplesso in cui si sono manifestati” (sent. [OSCURATO:PERSONA], p.

IV).

Non sussisteriferimento, nella decisione impugnata, alla partecipazione dei socidell’affermato gruppo di fatto all'esercizio dell'attività societaria in vista diun risultato unitario, secondo le regole dell'ordinamento interno, edall’accertamento che i conferimenti da loro effettuati siano stati diretti acostituire un patrimonio comune, e neppure all’esercizio in comune diun’attività economica, con condivisione degli utili e delle perdite.

Né ilgiudice dell’appello evidenzia quali siano le manifestazioni esteriori dellala esistenza del gruppo societario di fatto.La decisione assunta dal giudice dell’appello, pertanto, non rispetta lecorrette premesse che pure aveva individuato.4.2.2.

Questa Corte di legittimità ha già avuto occasione di chiarireche la mancata esteriorizzazione del rapporto societario costituisce ilpresupposto indispensabile perché possa legittimamente predicarsi, daparte del giudice, l'esistenza di una società occulta, ma ciò non toglie chesi richieda pur sempre la partecipazione di tutti i soci all'eserciziodell'attività societaria in vista di un risultato unitario, secondo le regoledell'ordinamento interno, e che i conferimenti siano diretti a costituire unpatrimonio "comune", sottratto alla libera disponibilità dei singoli partecipi(art. 2256 c.c.) ed alle azioni esecutive dei loro creditori personali (art.2270 e 2305 c.c.), Cass. sez.

I, 25.5.2021, n. 14365 (conf.

Cass. sez.

VI-I, 12.9.2016, n. 17925); e non si è mancato di specificare che la società diNumero registro generale 7900/2024Numero sezionale 74/2026Numero di raccolta generale 8779/2026Data pubblicazione 08/04/2026fatto prescinde dalle qualità o capacità personali dei contraenti e si fondasul concorso di un elemento oggettivo (conferimento di beni o servizi in unfondo comune) ed uno soggettivo (comune intenzione dei contraenti dicollaborare per conseguire risultati comuni nell'esercizio collettivo di unache il fine degli associati consista nel compimento di una opera unica,purché di obiettiva complessità (cosiddette società occasionali), ovverodalla mancanza di un atto scritto, potendo la sua costituzione risultare damanifestazioni esteriori della attività di gruppo, quando esse, per la lorosintomaticità e concludenza, evidenzino la esistenza della società, Cass.sez.

V, 25.2.2010, n. 4588.Il secondo ed il terzo motivo di ricorso risultano quindi fondati, edevono perciò essere accolti.4.3.

In definitiva devono essere accolti il secondo ed il terzo motivo diricorso, rigettato il primo, cassandosi la decisione impugnata in relazioneai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Calabria, perché proceda a nuovo esame.La Corte di Cassazione, P.Q.Maccoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso introdotti dall’Agenziadelle Entrate, rigettato il primo, cassa la decisione impugnata inrelazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Calabria perché, in diversa composizione e nelrispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, provvedendo anchea regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 5.2.2026.L’Estensore Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, allavia dei Portoghesi n. 12 in Roma;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in atti,dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del Foro di [OSCURATO:PERSONA], che ha indicatorecapito Pec;- controricorrente -avversola sentenza n. 3482, pronunciata dalla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Calabria il 7.11.2022, e pubblicata il 10.11.2022;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 7900/2024Numero sezionale 74/2026Numero di raccolta generale 8779/2026Data pubblicazione 08/04/2026raccolte le conclusioni del P.M., s.Procuratore Generale ClaudiaPedrelli, la quale ha confermato la propria richiesta di rigettare il ricorso;ascoltate le conclusioni rassegnate, per la ricorrente, dall’[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso e, per lacontroricorrente, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ne ha domandato ilrigetto;la Corte osserva:1. A seguito di verifiche svolte dalla Guardia di Finanza e concluse conProcesso Verbale di Costatazione di cui recepiva gli esiti, l’Agenzia delleEntrate notificava alla DIM [OSCURATO:PERSONA], attiva nella locazione diimmobili propri, l’avviso di accertamento n. TD9030100265, avente adoggetto plurimi rilievi con i quali si richiedeva il pagamento di maggioritributi Ires, Iva ed Irap. con riferimento all’anno 2014, per un importocomplessivo superiore ai 60.000,00 Euro, oltre accessori.I maggiori importi richiesti attenevano al disconoscimentodell’esenzione dall’imposizione di movimentazioni dipendenti daprospettate operazioni societarie infragruppo. La società promuovevaprocedura di accertamento con adesione, che non sortiva esito positivo.2. La contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di [OSCURATO:PERSONA], sostenendo lalegittimità dell’esenzione dall’imposizione delle operazioni societarieinfragruppo. La CTP rigettava il ricorso, ritenendo non provata laricorrenza di un gruppo societario di fatto.3. La società spiegava appello avverso la decisione sfavorevoleconseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Calabria, insistendo sulla legittimitàdell’esenzione dall’imposizione delle operazioni societarie infragruppo. LaCGT II riteneva che la ricorrenza del gruppo societario di fatto risultasseNumero registro generale 7900/2024Numero sezionale 74/2026Numero di raccolta generale 8779/2026Data pubblicazione 08/04/2026provata, e pertanto riformava la decisione dei primi giudici ed annullaval’avviso di accertamento sul punto.4. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, avversola pronunzia del giudice del gravame, affidandosi a tre motivi di ricorso. Lacontribuente resiste mediante controricorso, ed ha pure depositatomemoria. Anche l’Amministrazione finanziaria ha depositato memoria.5.1. All’udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] questa Corte, ritenuto ilpossibile rilievo nomofilattico della decisione, disponeva la definizione delgiudizio in una prossima pubblica udienza con pronuncia n. 22569 del2025.5.2. Ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte il PubblicoMinistero, nella persona del s.[OSCURATO:PERSONA], ed hadomandato il rigetto del ricorso.Ragioni della decisione1. Preliminarmente occorre rilevare che parte ricorrente ha domandatola riunione di questo giudizio con quelli riportanti RGN n. 26896/2021 e n.4101/2022, pendenti tra le stesse parti. Rilevato che le questioni propostedai contendenti risultano solo parzialmente coincidenti, per ragioni dichiarezza espositiva non si ritiene opportuno procedere alla riunione.Tuttavia, in considerazione delle ragioni sottese alla richiesta, si èprovveduto ad assicurare la trattazione contestuale dei giudizi.2. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., l’Agenzia delle Entrate contesta la violazione dell’art.53 del D.Lgs. n. 546 del 1992, e dell’art. 342 c.p.c., per non avere ilgiudice dell’appello rilevato l’inammissibilità del ricorso innanzi a luiintrodotto dalla contribuente, che non ha proposto alcuna critica specificadella sentenza di primo grado, e si è limitata a riproporre i suoi motivi diricorso come introdotti in primo grado.2.1. Invero questa Corte di legittimità ha già condivisibilmente chiaritoche nel processo tributario la riproposizione, a supporto dell'appelloNumero registro generale 7900/2024Numero sezionale 74/2026Numero di raccolta generale 8779/2026Data pubblicazione 08/04/2026proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione delprovvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioniadottate dal giudice di primo grado assolve l'onere di impugnazionespecifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, atteso il caratteredevolutivo pieno, in tale giudizio, dell'appello, quale mezzo di gravamenon limitato al controllo di vizi specifici, ma volto ad ottenere il riesamedella causa nel merito, Cass. sez. VI-V, 23.11.2018, n. 30525 (conf. Cass.sez. VI-V, 22.1.2016, n. 1200).Il primo motivo di ricorso risulta pertanto infondato, e deve perciòessere respinto.3. Con il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., l’Ente impositore contesta laviolazione degli artt. 2359, commi 1 e 3, e 2729 c.c., e degli artt. 117 e118 del Dpr n. 917 del 1986 (Tuir), nonché dell’art. 32, nn. 2 e 7, del Dprn. 600 del 1973, per avere il giudice di secondo grado erroneamenteritenuto che la società potesse beneficiare dell’esenzione fiscale inrelazione alle movimentazioni bancarie accertate, ricorrendo l’ipotesi di ungruppo societario di fatto, circostanza rimasta però non provata.4. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., con il quale l’Agenzia delle Entrate censura la nullitàdella sentenza impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 36,comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132, n. 4, c.p.c., peressersi il giudice del gravame espresso con motivazione meramenteapparente nell’affermare che la [OSCURATO:SOCIETA] era parte di un gruppo societariodi fatto, non indicando quali siano le evidenze documentali sui cui la suavalutazione si fonda.Il secondo ed il terzo motivo di ricorso presentano elementi diconnessione e possono essere trattati congiuntamente, per ragioni disintesi e chiarezza espositiva.Numero registro generale 7900/2024Numero sezionale 74/2026Numero di raccolta generale 8779/2026Data pubblicazione 08/04/20264.1. Questione centrale del giudizio è pertanto la configurabilità, nelcaso di specie, di un gruppo societario fatto tra le società DIM ImmobiliareSrl, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] pacifico che le societànon hanno depositato un bilancio consolidato.La Corte tributaria regionale ha osservato che “Nel caso di specietalune circostanze risultano pacifiche ed incontestate tra le parti, prima frale quali quella per la quale la ‘[OSCURATO:SOCIETA].’ ha quale socio unicola sig.ra [OSCURATO:PERSONA], mentre la ‘[OSCURATO:SOCIETA].’ è di proprietà deisig.ri [OSCURATO:PERSONA] (60%) e [OSCURATO:PERSONA] (40%) e ‘Calabria Lavoro’ hacome unico socio la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], mentre la Sig.ra MorelliAntonia è zia dei Sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è cognata dellaSig.ra [OSCURATO:PERSONA] (cfr. controdeduzioni dell’Agenzia delle Entrate).Inoltre risulta che all’epoca dell’accertamento per cui è causa ilprocuratore speciale di tutte e tre le società era il Sig. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA] poi, senza smentita o verifica contraria dell’Amministrazionefinanziaria: che è stata prodotta al giudizio una lettera di un Istitutobancario che ammette una unicità di direzione delle tre società; che le treSocietà hanno di fatto sede nello stesso edificio e che, quindi, vi è unicitàdella sede operativa e degli uffici; che il personale dipendente di unasocietà presta la propria opera anche per le attività delle altre e che vi èstato un utilizzo promiscuo dei mezzi; che vengono utilizzati dalle treimprese i medesimi software (anche di contabilità e gestione) e computer;che i sigg.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], risultanoabitanti al medesimo indirizzo.Ritiene il Collegio che tutti tali elementi, dedotti e provati anchecautelarmente dal contribuente in seno alle proprie difese, costituiscanoprova della esistenza di una attività di indirizzo e governo unitario delle tresocietà da parte di componenti la medesima famiglia, seppur nonsussistano patti sociali o parasociali, né risulti formalizzata e trascrittal’esistenza di un unico ‘gruppo’, dovendosi questo, quindi, ritenere unNumero registro generale 7900/2024Numero sezionale 74/2026Numero di raccolta generale 8779/2026Data pubblicazione 08/04/2026‘gruppo di fatto’, ai sensi di quanto sopra ricostruito” (sent. [OSCURATO:PERSONA], p. IVss.)4.2. Occorre allora in primo luogo confermare che non risultanoaccertati i requisiti costitutivi del gruppo societario previsti dalla normativacivilistica. Ognuna delle tre società non mostra alcuna partecipazione alcapitale dell’altra, essendovi solo un rapporto di parentela/affinità tra isoci. Non vi sono patti sociali o parasociali che prevedano la costituzione egestione di un gruppo societario. Con riferimento ai profili fiscali, le societànon hanno presentato alcuna opzione per la tassazione di gruppo.La Corte tributaria regionale ha comunque ritenuto di poter valorizzareoltre la parentela tra i soci, come innanzi riportato, ulteriori elementi chedipendono dall’utilizzo in comune di alcuni lavoratori, anche se non risultain che termini, dalla comunanza della sede, etc., oltre al dato incontestatoche all’epoca dell’accertamento per cui è causa il procuratore speciale ditutte e tre le società era il Sig. [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice del gravame hapure operato riferimento alla lettera di un Istituto di credito che avrebbecontenuto della dichiarazione, e neppure la sua esatta provenienza.Conclude quindi il giudice dell’appello che l’accertamento fiscale neiconfronti della sola [OSCURATO:SOCIETA] per cui è causa deve ritenersi in definitivaillegittimo, perché l’Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto piuttostocalcolare “l’imposizione fiscale a carico del gruppo” (sent. [OSCURATO:PERSONA], p. VI).4.2.1. Quello che non si riscontra, nell’analisi svolta dal giudicedell’appello, in assenza di patti formalizzati e di partecipazioni di unasocietà al capitale di un’altra, è la illustrazione degli elementi da cui siadesumibile l’esercizio in comune dell’attività d’impresa da parte delle tresocietà. Non risulta individuata quale sia la società da dover considerare‘dominante’. Non è evidenziato da quali elementi possa desumersi che unasocietà esercitasse una ‘influenza notevole’ sull’altra (art. 2359 c.c.).Numero registro generale 7900/2024Numero sezionale 74/2026Numero di raccolta generale 8779/2026Data pubblicazione 08/04/2026Soprattutto, non è individuato da quali atti o documenti sia desumibile lagestione in comune di un’attività economica.Su questi profili il giudice del gravame non esprime la propriavalutazione, sebbene scriva, condivisibilmente, che “nell’ambitodell’attività tesa ad indentificare l’esistenza del c.d. ‘gruppo di fatto’,devono essere, pertanto, individuati il c.d. ‘soggetto dominante’ ed i fattidi gestione da questo determinati, sia nella loro individualità, che nelcomplesso in cui si sono manifestati” (sent. [OSCURATO:PERSONA], p. IV). Non sussisteriferimento, nella decisione impugnata, alla partecipazione dei socidell’affermato gruppo di fatto all'esercizio dell'attività societaria in vista diun risultato unitario, secondo le regole dell'ordinamento interno, edall’accertamento che i conferimenti da loro effettuati siano stati diretti acostituire un patrimonio comune, e neppure all’esercizio in comune diun’attività economica, con condivisione degli utili e delle perdite. Né ilgiudice dell’appello evidenzia quali siano le manifestazioni esteriori dellala esistenza del gruppo societario di fatto.La decisione assunta dal giudice dell’appello, pertanto, non rispetta lecorrette premesse che pure aveva individuato.4.2.2. Questa Corte di legittimità ha già avuto occasione di chiarireche la mancata esteriorizzazione del rapporto societario costituisce ilpresupposto indispensabile perché possa legittimamente predicarsi, daparte del giudice, l'esistenza di una società occulta, ma ciò non toglie chesi richieda pur sempre la partecipazione di tutti i soci all'eserciziodell'attività societaria in vista di un risultato unitario, secondo le regoledell'ordinamento interno, e che i conferimenti siano diretti a costituire unpatrimonio "comune", sottratto alla libera disponibilità dei singoli partecipi(art. 2256 c.c.) ed alle azioni esecutive dei loro creditori personali (art.2270 e 2305 c.c.), Cass. sez. I, 25.5.2021, n. 14365 (conf. Cass. sez. VI-I, 12.9.2016, n. 17925); e non si è mancato di specificare che la società diNumero registro generale 7900/2024Numero sezionale 74/2026Numero di raccolta generale 8779/2026Data pubblicazione 08/04/2026fatto prescinde dalle qualità o capacità personali dei contraenti e si fondasul concorso di un elemento oggettivo (conferimento di beni o servizi in unfondo comune) ed uno soggettivo (comune intenzione dei contraenti dicollaborare per conseguire risultati comuni nell'esercizio collettivo di unache il fine degli associati consista nel compimento di una opera unica,purché di obiettiva complessità (cosiddette società occasionali), ovverodalla mancanza di un atto scritto, potendo la sua costituzione risultare damanifestazioni esteriori della attività di gruppo, quando esse, per la lorosintomaticità e concludenza, evidenzino la esistenza della società, Cass.sez. V, 25.2.2010, n. 4588.Il secondo ed il terzo motivo di ricorso risultano quindi fondati, edevono perciò essere accolti.4.3. In definitiva devono essere accolti il secondo ed il terzo motivo diricorso, rigettato il primo, cassandosi la decisione impugnata in relazioneai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Calabria, perché proceda a nuovo esame.La Corte di Cassazione, P.Q.Maccoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso introdotti dall’Agenziadelle Entrate, rigettato il primo, cassa la decisione impugnata inrelazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Calabria perché, in diversa composizione e nelrispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, provvedendo anchea regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 5.2.2026.L’Estensore Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08779/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris