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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 giugno 1983

Cassazione n. 15082/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( NIGERIA) il 13/06/1983 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( NIGERIA) il 05/07/1991 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( NIGERIA) il 04/09/1984 avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche, in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, privi di manifeste illogicità (si vedano, in particolare, pag. 12, sulla portata offensiva delle offese profferite; pag. 13 sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., sulla configurabilità del reato ex art. 651 cod. pen. e sul beneficio della non menzione) e manifestamente infondate sia in fatto che in diritto (cfr. Sez.

U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA] os anzo DEPOSITATO !N CAN LERiA - • 1 9 A ----- [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( NIGERIA) il 13/06/1983 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( NIGERIA) il 05/07/1991 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( NIGERIA) il 04/09/1984 avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche, in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, privi di manifeste illogicità (si vedano, in particolare, pag. 12, sulla portata offensiva delle offese profferite; pag. 13 sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., sulla configurabilità del reato ex art. 651 cod. pen. e sul beneficio della non menzione) e manifestamente infondate sia in fatto che in diritto (cfr. Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA] os anzo DEPOSITATO !N CAN LERiA - • 1 9 A ----- [OSCURATO:PERSONA]