CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 23167/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20576/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA]- cato, rappresentatae difesa da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e An- tonio Borraccino, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, vialargo Arrigo VII, n. 4 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore generale p.t., rappresentata e difesa dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –resistente – per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del Tribunale di Pescara depositata il 18 ottobre 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] NARDECCHIA, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 21 febbraio 2020, n. 367, il Tribunale di Pescara, su ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di cessionaria dei crediti vantati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. proprietaria della Casa di cura Pierangeli, ha ingiunto all'Azienda sanitaria locale di Pescara il pagamento della somma di Euro 1.156.375,16, oltre interessi, dovuta a titolo di corrispettivo per prestazioni erogate dalla casa di cura tra gli anni 2010 e 2016. 1.1. Avverso il decreto ingiuntivo ha proposto opposizione l'Asl, ed ha eccepito, tra l'altro, la compensazione impropria del credito azionato con un proprio controcredito di Euro 4.891.466,86, conseguente ai controlli effettuati in ordine all'attività svolta nell'anno 2013, il cui esito era stato comunicato alla struttura sanitaria con nota del 27 maggio 2020. 1.2. Si è costituita la [OSCURATO:SOCIETA], ed ha eccepito a sua volta l'inopponi- bilità della predetta nota, in quanto successiva alla cessione dei crediti, avve- nuta nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione effettuata il 21 giugno 2019, pubblicata il 20 luglio 2019 e notificata il 29 ed il 30 luglio 2019, ag- giungendo che la nota era stata impugnata con ricorso al Tribunale ammini- strativo regionale per l'Abruzzo, Sede di Pescara. 2. Con ordinanza del 18 ottobre 2021, il Tribunale di Pescara ha disposto la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., in attesa della definizione di quello amministrativo. A fondamento della decisione, il Tribunale ha rilevato che la controversia pendente dinanzi al Tar rappresenta l'indispensabile antecedente logico-giu- ridico della decisione da adottare in ordine alla domanda di compensazione, dal momento che il rapporto giuridico che forma oggetto della prima integra un elemento costitutivo della situazione sostanziale dedotta con la seconda, ed il relativo accertamento dev'essere effettuato con efficacia di giudicato, al fine di assicurare uniformità di decisioni.3. Avverso la predetta ordinanza la [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto istanza di regolamento di competenza, affidata ad un solo motivo, illustrato anche con memoria, cui l'Asl ha resistito con memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. A sostegno dell'istanza, la ricorrente afferma l'insussistenza di un rap- porto di pregiudizialità tra il giudizio pendente dinanzi al Tar e quello di op- posizione al decreto ingiuntivo, osservando che, mentre quest'ultimo ha ad oggetto l'accertamento di un credito derivante da prestazioni effettuate in regime di accreditamento, nel primo si controverte della legittimità di un do- cumento contabile non avente natura di atto amministrativo generale ed au- toritativo, dalquale dipende l'esistenza del controcredito eccepito in compen- sazione, con la conseguente esclusione della possibilità di un contrasto di giudicati.Premesso che l'eccezione di compensazione impropria dà luogo ad un mero accertamento di dare ed avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, sostiene che in ordine alla stessa il Giudice ordinario avrebbe dovuto decidere nell'ambito dellapropria giurisdi- zione, spettando alla sua cognizione l'accertamento di eventuali inappropria- tezze delle prestazioni rese. Aggiunge che, anche in caso di rigetto del ricorso da parte del Giudice amministrativo, dovrebbe comunque procedersi alla quantificazione del debito dell'Asl estraneo alla competenza del Tar, soste- nendo comunque che lacompensazione resterebbe pur sempre opponibile in riferimento ad eventuali altre partite creditorie della Casa di cura. Ribadisce infine l'inopponibilità della compensazione nei confronti di essa ricorrente, in quanto avente ad oggetto un controcredito sorto successivamente alla ces- sione del credito azionato. 1.1. Il ricorso è fondato. A sostegno della domanda di pagamento proposta nel procedimento mo- nitorio, la ricorrente ha infatti allegato un credito avente ad oggetto il corri- spettivo diprestazioni sanitarie effettuate in regime di accreditamento, in or- dine al quale la resistente ha eccepito, con l'atto di opposizione, l'estinzione per compensazione, facendo valere un controcredito avente ad oggetto la restituzione di somme pagate per altre prestazioni rese nell'ambito del me- desimo rapporto, e risultate non dovute a seguito di controlli effettuati in ordine all'appropriatezza delle prestazioni. L'obbligazione restitutoria ha pe- raltro costituito oggetto di contestazione dinanzi al Giudice amministrativo, avendo la dante causa della ricorrente impugnato l'atto conclusivo del proce- dimento di controllo, consistente nella nota con cui la resistente ha richiesto la restituzione delle somme indebitamente corrisposte. Ciò posto, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui,ove sia controversa, nel medesimo giudizio instau- rato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcre- dito opposto in compensazione dal debitore, il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale, dal momento che, mentre la prima postula la certezza del credito, la seconda presuppone, ai sensi dell'art. 1243, secondo comma, cod. civ., l'accertamento del controcredito da parte del giu- dice dinanzi al quale è fatta valere, e non può quindi fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso,e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo: in tale ipotesi, resta pertanto esclusa la possibilità di disporre non solo la sospensione della condanna per il credito oggetto della domanda principale, ma anche la sospensione con- templata dall'art. 295 o dall'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., in con- siderazione della specialità della disciplina prevista dall'art. 1243 cit., preva- lente su quella generale dettata dal codice di rito (cfr. Cass., Sez. Un., 15/11/2016, n. 23225; Cass., Sez. III, 14/02/2019, n. 4313; Cass., Sez.VI, 4/12/2018, n. 31359). Tale principio, enunciato in riferimento alla compen- sazione in senso tecnico, avente come presupposto l'esistenza di autonomi e contrapposti rapporti di debito e di credito, deve ritenersi applicabile anche alla compensazione c.d. impropria, caratterizzata dalla circostanza che le ob- bligazioni derivano da un unico rapporto, nell'ambito del quale la valutazione delle reciproche pretese comporta soltanto un accertamento contabile di dare ed avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca con- correnza: si è infatti osservato che tale figura non può essere utilizzata per dare ingresso ad una sorta di «compensazione di fatto», sganciata da ogni limite previsto dalla disciplina codicistica, dal momento la peculiarità della compensazione atecnica consiste nel fatto di rendere possibile la compensa- zione tra crediti che non siano tra loro autonomi, sempre, però, che ricorrano i requisiti di cui all'art. 1243 cod. civ. (cfr. Cass., Sez. lav., 29/01/2015, n. 1695). Qualora,pertanto, come nella specie, in un giudizio avente ad oggetto l'accertamento di un credito venga opposto in compensazione un altro cre- dito, sia esso dipendente da un rapporto diverso da quello da cui deriva il credito principale o dal medesimo rapporto, il quale costituisca oggetto di un diverso giudizio, non ancora definito con un provvedimento passato in giudi- cato, il giudice non ha altra scelta che decidere sul credito azionato in via principalee rigettare l'eccezione di compensazione, non potendo disporre la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 o dell'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., né la sospensione della condanna per il credito liquido fino all'accertamento del credito opposto in compensazione, ai sensi dell'art. 1243, secondo comma, cod. civ.Tale conclusione è stata ritenuta non con- trastante con il disposto dell'art. 35 cod. proc. civ., essendosi rilevato che quest'ultimo, al pari dell'art. 1243, secondo comma, cit., prevede che a deci- dere sui crediti contrapposti sia il giudice dinanzi al quale gli stessi siano stati contemporaneamente dedotti, mentre nel caso in cui il giudice adìto non possa conoscere del controcredito contestato eccepito in compensazione, ed il credito principale sia fondato su un titolo non controverso o facilmente ac- certabile, deve decidere prontamente su di esso e rimette re la decisione sull'eccezione al giudice competente; ove invece il credito principale non sia fondato su un titolo non controverso o facilmente accertabile, il giudice adìto deve rimettere la decisione su entrambi i crediti al giudice competente per il credito opposto in compensazione, a norma dell'art. 34 cod. proc. civ., cui rinvia l'ultimo comma dell'art. 35. L'applicabilità dei predetti principi non trova ostacolo, nelcaso in esame, nella circostanza che il credito eccepito in compensazione costituisca oggetto di accertamento nel giudizio separatamente promosso dalla ricorrente dinanzi al [OSCURATO:PERSONA], dal momento che l'appartenenza di quest'ultimo ad un plesso giurisdizionale diverso da quello cui fa capo il Giudice adìto con l'opposizione al decreto ingiuntivo, e dotato di un'autonoma sfera di giurisdizione, può in- cidere soltanto sull'individuazione dell'organo giurisdizionale cui spetta l'ac- certamento del credito opposto in compensazione, nonché sulla possibilità di procedere alla trattazione unitaria delle due controversie, ma non anche sulla possibilità di disporre la compensazione, che resta esclusa ove il predetto credito risulti contestato. Non può peraltro condividersi, almeno in riferimento al caso in esame, il richiamo della resistente e del Pubblico Ministero al principio, anch'esso enun- ciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui nelle controversie aventi ad oggetto la corresponsione di indennità, canoni o corrispettivi relativi a con- cessioni di pubblici servizi, rientranti nella giurisdizione del Giudice ordinario ai sensi dell'art. 133, comma primo, lett. c), cod.proc. a mm ., ove l'Ammini- strazione concedente eccepisca che il pagamento non sia dovutoin tutto o in parte in ragione dell'esistenza di un proprio provvedimento autoritativo, adot- tato sulla base di una previsione normativa,il Giudice ordinario non può di- sapplicare il provvedimento, ma deve decidere la controversia considerandolo valido ed efficace, se ed in quanto non impugnatodinanzi al Giudice ammini- strativo, titolare di giurisdizione esclusiva al riguardo, mentre,qualora il prov- vedimento siasub iudice, è tenuto a sospendere il processo ai sensi dell'art.295 cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. Un., 20/09/2019, n. 23536; 2/11/2018, n. 28053).Nella specie, infatti, per quanto risulta dalla documentazione pro- dotta, dinanzi al Giudice amministrativo non sono in contestazione le regole per l'esercizio della funzione di controllo sull’appropriatezza dell'assistenza prestata dalle strutture accreditate, determinate dalla Regione ai sensi dello art. 8-octies, comma terzo, della legge 30 dicembre 1992, n. 502 (la cui le- gittimità ha costituito oggetto di un altro giudizio amministrativo, già conclu- sosi con sentenza del Consiglio di Stato del 24 giugno 2019, n. 4314, a se- guito della quale è stata emessa la nota impugnata nel giudizio pendente dinanzi al Tar), ma solo l'appropriatezza delle prestazioni rese, il cui controllo, come recentemente chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, non costitui- sce esercizio di un potere autoritativo, idoneo a far sorgere, in caso di conte- stazione, una controversia riconducibile all'art. 133, comma primo, lett. c), cit., ma si risolve nella verifica dell'inadempimento da parte della concessio- naria delle obbligazioni derivanti dal rapporto concessorio e della fondatezza della pretesa restitutoria avanzata dall'Amministrazione, nonché dell'applica- bilità delle sanzioni amministrative irrogate, con la conseguente spettanza della giurisdizione all'Autorità giudiziaria ordinaria, trattandosi di una contro- versia a carattere paritario ed a contenuto meramente patrimoniale (cfr. Cass., Sez. Un., 19/01/2022, n. 1602; 27/11/2019, n. 31029). Può quindi ritenersi superato l'orientamento precedentemente manifestatosi nella giuri- sprudenza di legittimità, secondo cui,in quanto riconducibile all'esercizio del potere di controllo previsto dall'art. 8-octies, del d.lgs. n. 502 del 1992, avente carattere autoritativo, l'atto dell'Asl avente ad oggetto la richiesta di restituzione delle somme indebitamente versate al concessionario el'applica- zione di eventuali sanzioni è impugnabile dinanzi al Giudice amministrativo , alla cui giurisdizione esclusiva è riconducibile anche la domanda di accerta- mento dell'insussistenza delle condizioni per la compensazione del predetto credito con quello del concessionario, spettando al Giudice ordinario, ai sensi dell'art. 133, comma primo, lett. c), cit., soltanto la giurisdizione in ordine alla controversie riguardanti indennità, canoni e corrispettivi che attengano a profili paritetici, la cui debenza o determinazione non derivi dall'esercizio di poteri autoritativi (cfr. Cass., Sez. Un., 20/09/2019, n. 23540; 24/07/2017, n. 18168; v. anche Cass., Sez. Un., 9/06/2017, n. 14428, relativa alla do- manda di condanna dell'Asl al pagamento dei corrispettivi spettanti ad una casa di cura per le prestazioni rese in eccedenza rispetto al tetto di spesa deliberato per una determinata annualità). Quanto poi alla contemporanea pendenza della medesima controversia dinanzi a giudici appartenenti ad ordini diversi, derivante dall'avvenuta pro- posizione dell'eccezione di compensazione dinanzi ad un giudice diverso da quello dinanzi al quale è stata proposta la domanda di accertamento del con- trocredito fatto valere dalla debitrice, al di là della già segnalata impossibilità di disporre la compensazione, per difetto dei requisiti di certezza del credito, è appena il caso di rilevare che tale situazione non potrebbe comunque giu- stificare la sospensione del primo giudizio ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., non essendo riconducibile alla nozione di litispendenza, la quale presuppone la pendenza di separati giudizi aventi ad oggetto la medesima causa dinanzi a giudici diversi, ma appartenenti al medesimo ordine giudiziario, e dovendo essere risolta con strumenti diversi, quali il regolamento di giurisdizione o, nel caso in cui siano state emesse decisioni contrastanti, con il rimedio di cui all'art. 362 cod.proc. civ. (cfr. Cass., Sez. VI, 25/07/2013, n. 18100; 24/07/ 2013, n. 18024; Cass., Sez. V, 30/07/2007, n. 16834). 2. L'ordinanza impugnata va pertanto cassata, con il conseguente rinvio della causa alTribunale di Pescara , dinanzi al quale il giudizio d ovrà prose- guire, a