CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 26274/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
en. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di Assise di Appello di Firenze, con sentenza del 26 marzo 2025,ha confermato la condanna alla pena di anni ventitré di reclusione pronunciatacon la sentenza della Corte di Assise di Firenze il 14 giugno 2024 nei confronti diXXXXXXXXXXXXXXX in relazione ai reati di omicidio aggravato di cui agli artt. 61,n. 5 e 11-quater, 575 e 577 n. 1 cod. pen., e di evasione di cui agli artt. 81 e385 cod. pen. in relazione all’art. 47-ter, n. 1, ord. pen., oltre che di utilizzazioneindebita di carta di pagamento elettronica di cui agli artt. 81 e 493-ter cod. pen.2. La vicenda si riferisce all’omicidio della sig.ra XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXper il quale è stato sottoposto a indagini, giudicato e condannato l’attualericorrente.La ricostruzione di quanto accadde la mattina del 1° giugno 2023 risultanella sostanza pacifica e l’imputato, che ha reso ampia confessione, è statocondannato per avere cagionato la morte della madre per asfissia meccanicaacuta da soffocamento.I fatti avvennero la mattina alle ore 7 e la polizia fu avvisata dallo stessoRuscio che, dopo avere fornito una diversa spiegazione circa la possibileintrusione di terze persone che avrebbero sottratto il portafoglio della madre, haammesso i fatti.La questione che la difesa ha posto sin dai momenti immediatamentesuccessivi, anche attraverso una consulenza di parte, attiene alla possibilità diriconoscere la mancanza di imputabilità in quanto l’imputato avrebbe commessoil fatto un uno stato di grave alterazione psico emotiva tale da averedeterminato, in estrema sintesi, una reazione c.d. a corto circuito che si sarebbesviluppata a causa della peculiare situazione in cui si trovava [OSCURATO:PERSONA],soggetto a cui in carcere, mediante la somministrazione di un test, è statorilevato un disturbo dissociativo con tendenza paranoidea.La ritenuta responsabilità in relazione agli altri reati non è stata oggetto dicontestazione nel corso del giudizio di appello e non lo è nell’attualeimpugnazione.All’esito del giudizio di primo grado la Corte di Assise, esaminata laconsulenza tecnica della difesa e ritenuto che non fosse necessario disporre unaperizia in ordine all’imputabilità, ha escluso la circostanza aggravante di cuiall’art. 61, n. 1-quater, cod. pen. e, riconosciute le circostanze attenuantigeneriche equivalenti alle circostanze aggravanti e alla recidiva, ha condannatol’imputato alla pena di ventitré anni di reclusione.3. Avverso la sentenza ha proposto appello la difesa chiedendo, in primabattuta, la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale al fine di disporre unaperizia psichiatrica in ordine alla capacità di intendere e volere dell’imputato almomento del fatto, nonché, nel merito, censurando la mancata concessione dellecircostanze di cui all’art. 62-bis cod. pen. con giudizio di prevalenza, la ritenutasussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 5, cod. pen. e,infine, l’aumento applicato in continuazione per gli altri due reati.All’esito del giudizio la Corte di Assise di Appello, valorizzate le dichiarazionidell’imputato e analizzata la consulenza tecnica della difesa, ha ritenuto che nonfosse necessario alcun approfondimento in relazione alla imputabilità, ciò ancherilevato che “la cosiddetta reazione a corto circuito, intesa come impulsoimprovviso e incontrollato, non costituisce di per sé una condizione patologicaidonea ad incidere sull’imputabilità, se non è riconducibile ad una patologiapsichica clinicamente accertabile” (cfr. pagine da 20 a 24 della sentenza diappello e, nello specifico, pagine 23 e 24).La Corte, poi, con la motivazione resa da pagina 25 a 27, ha ritenutoinfondate anche le ulteriori censure valorizzando la gravità dei fatti e lacondizione di minorata difesa in cui si sarebbe trovata la vittima, sorpresa nelletto della propria abitazione di prima mattina.4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato che, a mezzo deldifensore, ha dedotto i seguenti motivi.4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenutasuperfluità della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale al fine di disporre unaccertamento relativo all’imputabilità del ricorrente. Nel primo motivo la difesarileva che la conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale in merito allarichiesta della difesa di disporre una perizia è errata, in quanto il giudice nonavrebbe adeguatamente considerato, tanto che la motivazione sul punto sarebbemanifestamente illogica, le circostanze emerse nel corso delle indagini e,segnatamente, il comportamento complessivamente tenuto dall’imputato che inun primo momento ha criticato le conclusioni cui era pervenuto il medico delpronto soccorso, che aveva indicato come naturali le cause della morte, e haquindi, di fatto, indirizzato le indagini nei proprio confronti. Elemento questo chesarebbe estremamente significativo della mancanza di consapevolezza di quantocommesso e, quindi, in relazione all’incapacità di intendere e volere dell’imputatoallorché commise il fatto, poi solo successivamente focalizzato, ricostruito afatica e confessato in termini genuini.4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenutaconfigurabilità della circostanza aggravante della c.d. minorata difesa di cuiall’art. 61, n. 5, cod. pen. Nel secondo motivo la difesa evidenzia che il ricorrenteera in possesso delle chiavi dell’abitazione della madre e che, pertanto, sfruttòalcuna situazione di c.d. minorata difesa commettendo il fatto, come anchetestimoniato dai vicini, durante una discussione e non avvalendosi dello stato didormiveglia della madre.4.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenzae ciò soprattutto per non avere valutato i motivi aggiunti, inviatitempestivamente in cancelleria i l 5 marzo 2025.La difesa rileva che la Corte di assise avrebbe del tutto omesso di valutare leconsiderazioni esposte nei motivi aggiunti, neanche citati nella sentenza, neiquali si era prospettato che all’esito del processo di primo grado l’imputato si eraimpegnato a risarcire le persone danneggiate che, peraltro, non si erano neanchecostituite parte civile in quanto erano già consapevoli della peculiare situazioneche si era determinata. Sotto tale profilo, pertanto, i secondi giudici nonavrebbero tenuto conto di uno degli elementi specificamente indicati dall’art. 133cod. pen., cioè delle condotte successive al reato, elemento questo decisivo aifini della decisione in punto di riconoscimento delle circostanze attenuanti congiudizio di prevalenza.5. In data 23 marzo 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni concui il sostituto [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che il ricorso siarigettato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è complessivamente infondato.2. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentaleal fine di disporre una perizia sul punto e, conseguentemente, in merito allaritenuta piena imputabilità del ricorrente.La doglianza è manifestamente infondata.2.1. In prima battuta si deve rilevare che le Sezioni unite di questa Cortehanno evidenziato che la mancata effettuazione di un accertamento peritale nonpuò costituire motivo di ricorso per cassazione quale violazione di leggeprocessuale ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. «in quanto laperizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di unmezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alladiscrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art.495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discaricoche abbiano carattere di decisività» (così Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A,Rv. 270936 – 01 e, da ultimo, Sez. 4, n. 9455 del 09/01/2025, Lettieri, Rv.287734 – 01).2.2. Più in generale, d’altro canto, con riferimento alle censure formulate neitermini del vizio di motivazione, si deve invece ribadire che la rinnovazione inappello dell'istruttoria dibattimentale è un istituto di carattere eccezionale alquale può farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell'istruttoriaespletata in primo grado (o delle indagini nel caso di giudizio abbreviato),esclusivamente allorché il giudice dell’impugnazione ritenga, nella propriadiscrezionalità, che l’integrazione sia indispensabile, nel senso che non èaltrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a suadisposizione.A fronte di una richiesta di rinnovazione dell'istruttoria al fine di acquisireuna prova preesistente al giudizio di appello ma non ancora acquisita, così comedi disporre una perizia in precedenza non effettuata e tesa a verificare lafondatezza della ricostruzione contenuta nella sentenza di primo grado, infatti,l’art. 603, comma 1, cod. proc. pen., attribuisce al giudice il potere discrezionaledi accogliere o meno la sollecitazione in ossequio alla regola di giudizio della "nondecidibilità allo stato degli atti".In tale corretta prospettiva, pertanto, la motivazione del provvedimento nelquale siano indicate, anche in sintesi, le ragioni della scelta operata, non incorrein vizi di manifesta illogicità (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep.2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203574;Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, Carratelli, Rv. 274996 – 02; Sez. 4, n. 1184del 03/10/2018 - dep. 11/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275114 – 01; Sez. 2, n.41808 del 27/09/2013, Mongiardo, Rv. 256968 - 01; Sez. 6, n. 20095 del26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228 - 01; Sez. 2, n. 3458 del 01/12/2005, dep.2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233391 – 01) e così anche con specifico riferimento allaperizia nel senso che «la rinnovazione di una perizia può essere disposta solo seil giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, e il rigettodella relativa richiesta, se logicamente e congruamente motivato, è incensurabilein sede di legittimità, trattandosi di un giudizio di fatto» (Sez. 1, n. 11168 del18/02/2019, Pg, Rv. 274996 – 02; Sez. 2, n. 34900 del 07/05/2013, S, Rv.257086 – 01; Sez. 5, n. 7569 del 21/04/1999, Jovino, Rv. 213637 – 01).2.3. Nel caso di specie la motivazione in ordine alla mancanza di necessità didisporre l’accertamento peritale richiesto al fine di verificare la capacità diintendere e volere dell’imputato, peraltro conforme a quella effettuato del giudicedi primo grado, è coerente e adeguata.La Corte territoriale, infatti, ha dato atto di avere proceduto a un attento eapprofondito esame della consulenza tecnica prodotta dalla difesa e delleconsiderazioni esposte dal dott. [OSCURATO:PERSONA], che nel corso dell’esame si era peraltroespresso solo in termini ipotetici (“un approfondimento potrebbe essere utile …forse un po’ va approfondito … poi può darsi benissimo che possono non essereinfluenti”, cfr. pag. 22 della sentenza impugnata) e non nel senso che lecondizioni mentali dell’imputato fossero tali da comportare una, quanto menoparziale, incapacità di intendere e volere.La Corte, d’altro canto, ha dato pure atto di avere tenuto conto deglielementi indicati dal consulente e ha così considerato la possibile incidenza dellac.d. reazione a corto circuito sulla capacità di intendere e volere alla luce dellagiurisprudenza di legittimità sul punto.Anche sotto tale profilo la motivazione, che tiene conto e fa coerenteriferimento ai principi enucleati dalle Sez. U, n. 9163 del 25/01/2005, Raso, Rv.230317 – 01 in tema di incidenza dei disturbi della personalità, ha reso unamotivazione pertinente rilevando come nel caso di specie non risultavanecessario alcun ulteriore accertamento in quanto, sulla base degli elementiacquisiti, si deve ritenere che la c.d. reazione a corto circuito non era laconseguenza di una alterazione patologica preesistente quanto, piuttosto, eraeventualmente connessa a un turbamento psichico di tipo transitorio ovvero a unspinta emotiva e passionale che, pertanto, in quanto tale non rientra nellacategoria della infermità mentale (specifica sul punto Sez. 6, n. 23737 del01/04/2004, Martelli, Rv. 229136 – 01; nello stesso senso anche se risalente neltempo Sez. 1, n. 11373 del 11/10/1995, Losio, Rv. 203651 – 01 per cui «in temadi imputabilità, affinché una reazione "a corto circuito" costituisca manifestazionedi una vera e propria malattia che comprometta la capacità di intendere e divolere del soggetto, è necessario che essa si inquadri in una preesistentealterazione patologica comportante infermità o seminfermità mentale. Quando lareazione a corto circuito si ricolleghi a semplici manifestazioni di tipo nevrotici oad alterazioni comportamentali prive di substrato organico, essa si configuracome situazione di turbamento psichico transitorio, qualificabile come statoemotivo o passionale, tale da non escludere né diminuire l'imputabilità a normadell'art. 90 cod. pen.»).Ciò anche tenendo conto che l’argomento per cui la mancanza diconsapevolezza dell’azione commessa sarebbe desumibile dal comportamentotenuto nelle prime fasi dal ricorrente, che aveva messo in dubbio il primocertificato del pronto soccorso in cui si indicavano come naturali le cause dellamorte, così indirizzando lui stesso su di sé i sospetti.La censura così formulata dalla difesa, infatti, non tiene conto del fatto chela polizia giudiziaria aveva dato immediatamente atto delle ecchimosi riscontratesul viso del ricorrente e che era coerentemente letto nel senso che il ruolo svoltodall’imputato avrebbe dovuto essere approfondito. La prima reazione è statacoerentemente interpretata dai giudici di merito come un tentativo, senz’altrogoffo, di sviare i sospetti.3. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione alla ritenuta configurabilità della circostanza aggravantedella c.d. minorata difesa di cui all’art. 61, n. 5, cod. pen.La doglianza è infondata.3.1. Come di recente evidenziato dalle Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021,Cardellini, Rv. 282095 – 01, la ratio posta a fondamento della circostanzaaggravante è costituita dal maggior disvalore che ha la condotta nei casi in cui ilsoggetto agente approfitta di situazioni che agevolano la commissionedell’attività delittuosa sfruttando il contesto ambientale e spaziale in cui questaviene commessa e che sono tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.Sotto tale profilo, pertanto, ai fini dell'integrazione della circostanzaaggravante della c.d. "minorata difesa" di cui all'art. 61, primo comma, n. 5, cod.pen., si è coerentemente rilevato che si deve prescindere da presunzioni assolutee, piuttosto, si deve considerare lo specifico contesto spazio-temporale in cui sisono verificate le vicende storico-fattuali oggetto d'imputazione, sì da enucleare,in concreto, l'effettivo ostacolo alla pubblica e privata difesa che sia, in ipotesi,derivato dalla commissione del reato nella circostanza in concreto valorizzata,nonché l'approfittamento di essa da parte del soggetto agente.In questa prospettiva, quindi, si è evidenziato che «le circostanze di tempo,di luogo o di persona, di cui l'agente ha profittato in modo tale da ostacolare lapredetta difesa, devono essere accertate alla stregua di concreti e concludentielementi di fatto atti a dimostrare la particolare situazione di vulnerabilità -oggetto di approfittamento - in cui versava il soggetto passivo, essendonecessaria, ma non sufficiente, l'idoneità astratta delle predette condizioni afavorire la commissione del reato», per cui la verifica circa la sussistenza o menodell’aggravante deve essere effettuata sulla base di tre distinti elementi:a) l'esistenza di una circostanza di tempo, di luogo o di persona in astrattoidonea ad ingenerare una situazione di "ostacolo alla pubblica o privata difesa";b) la produzione in concreto dell'effetto di "ostacolo alla pubblica o privatadifesa" che ne sia effettivamente derivato;c) il fatto che l'agente ne ha concretamente "profittato", avendone, quindi,consapevolezza.3.2. Nel caso di specie la Corte territoriale si è conformata ai principiindicati.La motivazione della sentenza impugnata, infatti, con gli specifici e puntualiriferimenti all’età avanzata della vittima e, soprattutto, alle modalità di tempo eluogo (poco dopo le sei di mattina nella fase del risveglio mentre la donna erasupina nel letto), rende adeguato e coerente conto dei fattori che hannoagevolato l’azione delittuosa e, conseguentemente, della sussistenza deglielementi costitutivi dell’aggravante.Ciò anche sotto il profilo della consapevolezza del ricorrente che, proprio perapprofittare di tale momento di minore reattività e nella speranza di non esseresentito dai vicini, ha violato le prescrizioni della detenzione domiciliare cui erasottoposto.Senza, d’altro canto, che possa assumere alcun effettivo peso quantoaffermato da ricorrente, di avere agito all’esito di una discussione per cui lavittima sarebbe stata perfettamente vigile.A prescindere dal fatto che l’esistenza di una eventuale discussione nonesclude la sussistenza delle condizioni in precedenza indicate, si deve rilevareche tale circostanza non ha trovato alcun riscontro in quanto la vicina di casa,come evidenziato nella sentenza impugnata, non ha riferito di avere sentitoalcuna discussione quanto, piuttosto, i soli lamenti della vittima.4. Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche con giudizio di prevalenza e ciò soprattutto per non avere valutato imotivi aggiunti, inviati tempestivamente in cancelleria il 5 marzo 2025, nei qualisi era prospettato che all’esito del processo di primo grado l’imputato si eraimpegnato a risarcire le persone danneggiate che, peraltro, non si erano neanchecostituite parte civile in quanto erano già consapevoli della peculiare situazioneche aveva determinato i fatti.La doglianza è infondata.Pure a fronte dell’assenza di una specifica motivazione sull’impegnorisarcitorio, la Corte territoriale ha comunque motivato in merito alle ragioni percui ha condiviso il giudizio di equivalenza effettuato dal giudice di primo grado eha così dato ampio e soddisfacente risposta alle doglianze per il rigetto dellarichiesta di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.Con lo specifico riferimento all’estrema gravità del fatto e al complessivoquadro delle circostanze emerse, e pure considerato che la stessa confessione,resa solo nel corso dell’interrogatorio, è risultata essere una scelta quasiobbligata, il giudice di appello ha evidenziato gli elementi che hanno guidato, nelrispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale che gliartt. 132 e 133 cod. pen. attribuiscono al giudice di merito e la motivazione cosìesposta non è censurabile in questa sede.La sussistenza delle attenuanti generiche e il giudizio di bilanciamento,d’altro canto, sono oggetto di un giudizio di fatto per cui il giudice è tenuto afornire sul punto una motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti dellapropria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e noncontraddittoria, non può essere sindacata in cassazione, neppure quando difettidi uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicatinell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899 -01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244 - 01; n. 42688 del24/09/ 2008, Caridi, RV 242419 - 01).Ragione questa per cui il giudice, nell’esercizio del suo potere discrezionale,deve motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente lavalutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva delreato e alla personalità del reo e, quindi, il diniego delle attenuanti generiche,così come il giudizio di bilanciamento delle stesse con le ritenute aggravanti,possono legittimamente fondarsi anche sull’apprezzamento di un solo datonegativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri,disattesi o superati da tale valutazione (cfr. Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, DeCotiis, RV. 265826; n.3609 del 18/01/2011, Sermone, RV. 249163; Sez. 6,n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737).Ciò anche considerato, da ultimo, che in una corretta prospettivainterpretativa si deve ribadire che «nel giudizio di cassazione non comportaautomatica nullità della sentenza di appello l'omessa motivazione in ordine aimotivi nuovi ritualmente depositati dall'appellante, dovendo il giudice dilegittimità valutare se non si tratti di motivi manifestamente infondati oaltrimenti inammissibili o comunque non concernenti un punto decisivo, oppurese la motivazione della sentenza impugnata non contenga argomentazioni eaccertamenti che risultino incompatibili con tali motivi o siano tali da consentirealla Corte stessa di procedere ad una integrazione della motivazione sulla basedegli argomenti posti a fondamento delle sentenze di primo e di secondo grado»(Sul punto Sez. 2, n. 31278 del 15/05/2019, E., Rv. 276982 – 01)5. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.