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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 23750/2026

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ta a Roma il 29/10/1992 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Roma; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile, e la memoria difensiva trasmessa nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 9 ottobre 2025 resa nel procedimento n. 2019/2021 R. S.I.U.S., il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] finalizzata ad ottenere l'ammissione alla misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali. 1A fondamento della decisione, il Tribunale ha richiamato, anzitutto, la particolare gravità dei fatti per i quali la [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanna, con sentenza della Corte di appello di Roma, definitiva il 21 gennaio 2021, alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione: l'istante è stata, infatti, ritenuta partecipe ad un'associazione strutturata su base familiare e capeggiata dal padre, stabilmente dedita, lungo un apprezzabile arco temporale (dal 2011 al 2017), alla commissione dei reati di esercizio abusivo del credito, di usura e di estorsione («la sentenza allegata dimostra il pieno coinvolgimento della condannata nella tenuta della contabilità usuraia, al pari del padre, [OSCURATO:PERSONA] - condannato a dieci anni di reclusione - in quanto la stessa è stata trovata in possesso della postepay sulla quale avvenivano numerosi movimenti di denaro inerenti i reati e di una chiavetta usb ed un pc sul quale era tenuta la suddetta contabilità usuraia»).

Ha altresì evidenziato come la nota del Commissariato di Primavalle del 29 agosto 2025, versata in atti, qualifichi come , scontati» i collegamenti tra la condannata ed ambienti della criminalità organizzata, come «assai deludenti» debbano qualificarsi gli esiti dell'indagine socio-familiare operata da personale dell'U.E.P.E., come la stessa [OSCURATO:PERSONA], pur avendo ammesso le proprie responsabilità, non abbia intrapreso un serio processo di revisione critica del suo vissuto criminale, come nulla sia stato addotto riguardo al risarcimento dei danni subiti dalle vittime dei reati ed in merito al pagamento della pena pecuniaria, ammontante ad euro 5.000,00.

Ha, pertanto, rappresentato che alla luce di quanto dedotto, apprezzato altresì il contesto familiare nel quale la condannata è inserita («il padre ed i fratelli sono recidivi nei suddetti gravi reati»), debba formularsi nei suoi riguardi un giudizio di pericolosità sociale («con particolare riferimento al concreto rischio di recidiva nei gravi reati commessi») che osta all'accoglimento della richiesta.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione lamentando mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen ed inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 47 legge 26-luglio 1975 n. 354 (d'ora in- avanti: -ord. pen), ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

Il difensore lamenta che il Tribunale di sorveglianza, omettendo di considerare le favorevoli conclusioni cui l'U.E.P.E. di Roma è giunto nella sua relazione, ma esaltando di essa solo il riferimento alla mancanza di un processo di revisione critica ed all'assenza di ogni iniziativa risarcitoria,- ha di fatto fondato la decisione sull'apprezzamento della gravità dei reati per i quali la ricorrente ha riportato condanna e del negativo contesto familiare, legato al fatto che il padre, la madre 2ed i fratelli sono pregiudicati e sono stati condannati nel medesimo procedimento penale.

Ha, in tal modo, trascurato di considerare che, secondo quanto segnalato dalle Forze dell'ordine e dall'U.E.P.E.: - entrambi i genitori sono in atto percettori di redditi leciti, derivanti dalla percezione di una pensione (il padre) e dallo svolgimento di regolare attività lavorativa (la madre); in particolare, quest'ultima è stata già ammessa ad usufruire della misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali; - le più recenti informazioni acquisite sui genitori non presentano accenti allarmanti.

Il padre della condannata ha finito di scontare la pena inflittagli dal 2022; il domicilio indicato dalla ricorrente è stato qualificato come idoneo; - la [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto le proprie responsabilità e compreso la gravità dei fatti commessi, svolge dal 2018 regolare attività lavorativa, non ha più commesso reati ed ha manifestato la volontà di eseguire attività di volontariato o lavori socialmente utili («segnale indicativo senz'altro di volere riparare alle illecite condotte»).

Contesta, pertanto, che il Tribunale ha effettuato di detti atti una valutazione parcellizzata, trascurando, in particolare, di considerare le «conclusioni favorevoli cui erano giunti i servizi sociali» ai fini della concessione del beneficio richiesto.

3. Con memoria pervenuta il 1° marzo 2026 il difensore della [OSCURATO:PERSONA] ha, anzitutto, rappresentato che, successivamente alla proposizione del presente ricorso, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha disposto la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza impugnata, così finendo, sostanzialmente, per riconoscerne «l'erroneità».

Ha, quindi, ribadito le doglianze esposte con l'atto di ricorso, rimarcando, in specie, come il Tribunale abbia travisato le risultanze acquisite al fascicolo, trascurando gli elementi positivi che da essi potevano trarsi e, in specie, sottacendo che la [OSCURATO:PERSONA] ha dato prova di una «profonda resipiscenza» e «seria consapevolezza» del disvalore delle condotte consumate manifestando la seria volontà di intraprendere un «percorso di volontariato o lavori socialmente utili». [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Va premesso che l'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 ord. pen., è una misura alternativa alla detenzione carceraria che attua la finalità costituzionale rieducativa della pena e che può essere adottata, entro la 3generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge, allorché, sulla base dell'osservazione della personalità del condannato condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà, si ritenga che essa, anche attraverso l'adozione di opportune prescrizioni, possa contribuire ad una già avviata risocializzazione e prevenire così il pericolo di ricaduta nel reato.

Primo presupposto per l'ammissione al beneficio è, quindi, il fatto che il processo di emenda sia significativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale, previsto dal codice penale (cfr. sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, Loggia, Rv. 248984; sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti, Rv 244654; sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, Anastasio, Rv. 202413), tanto che, ove il presupposto dell'emenda non sia riscontrato, o non lo sia nella misura reputata adeguata, il condannato, se lo consentono il limite di pena diversamente stabilito con riferimento alle varie ipotesi disciplinate dall'art. 47 ter legge 26 luglio 1975, n. 354 - ed il titolo di reato, può essere comunque ammesso alla detenzione domiciliare alla sola condizione che sia scongiurato il pericolo di commissione di nuovi reati (cfr. sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009, Castiglione, Rv. 243745).

Il giudizio in merito alla concessione del beneficio di cui all'art. 47 ord. pen. sifonda sull'osservazione dell'evoluzione della personalità registratasi successivamente al fatto-reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale: è infatti consolidato, presso la giurisprudenza di legittimità, l'indirizzo ermeneutico secondo cui «in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine al buon esito della prova, il giudice, pur non potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi, dai precedenti penali e dai procedimenti penali eventualmente pendenti, deve valutare anche la condotta successivamente serbata dal condannato» (cfr. sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018, S., Rv. 273985), in tal senso deponendo il tenore-letterale dell'art. 47, commi 2 e 3, ord pen., nella parte in cui condiziona l'affidamento al convincimento che esso, anche attraverso le prescrizioni impartite al condannato, contribuisca alla sua rieducazione ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli Commetta altri reati.

Tra gli indicatori utilmente apprezzabili in detta ottica soccorrono allora la considerazione dell'assenza di nuove denunce, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l'adesione a valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare e l'eventuale buona prospettiva di risocializzazione (cfr. sez. 1, n. 44992 del 17 settembre 2018, S., Rv 273985).

Tra gli elementi positivi che possono legittimare un giudizio prognostico in ordine al buon esito della prova nell'ottica di prevenzione del pericolo di recidiva rientra, ancora, lo svolgimento di attività lavorativa da parte del condannato in stato di libertà o, per chi sia privo di 4 J(1-opportunità di inserimento nel mondo del lavoro, anche l'ammissione ad un idoneo servizio di volontariato oppure ad un'attività di pubblica utilità senza remunerazione nelle forme e con le modalità di cui agli artt. 1, 2 e 4 del decreto del Ministero della giustizia del 26 marzo 2001, come stabilito dal comma 2 bis dell'art. 47 ord. pen. introdotto dal legislatore con d.l. n. 92/ 24 convertito dalla

I. 112/24.

3. Il Tribunale di sorveglianza non ha fatto buon governo dei canoni ermeneutici appena sinteticamente delineati.

La fondatezza della valutazione appena espressa appare agevolmente apprezzabile ove si ponga mente al fatto che il Tribunale ha fondato il rigetto della richiesta di concessione della misura alternativa di cui all'art. 47 ord. pen. sull'apprezzamento, in via pressoché esclusiva, della gravità dei delitti per i quali la [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanna e della dimensione «domestica» nella quale essi risultano essere consumati.

Ciò, però, ha fatto nel corpo di un giudizio che, quanto al primo profilo, è stato formulato senza nel contempo procedere ad una prudente considerazione dell'entità non esorbitante della pena inflitta alla condannata e, soprattutto, del rilevantissimo arco temporale medio tempore decorso dal momento della consumazione dei reati in esame (quasi dieci anni) e del consequenziale apprezzamento delle determinazioni cui più recentemente la condannata ha ispirato il proprio agire sociale e che, poi, quanto al secondo aspetto, non risulta fondato sulla rappresentazione di concreti elementi e circostanze che permettano di attribuire al contesto familiare, nell'attualità, un'effettiva capacità di orientare la condotta della condannata verso scelte di natura criminale.

Quanto appena evidenziato vale già a conferire alla valutazione in esame tratti di censurabile astrattezza che, peraltro, si atteggiano ancora più marcati ove si abbia riguardo, anzitutto, al fatto che il Tribunale ha obliterato ogni considerazione sul percorso riabilitativo dalla stessa condannata effettivamente intrapreso e, in specie, sul fatto che la stessa svolga da tempo un'attività lavorativa e si consideri, ancor di più, che esso ha degradato a «deludenti» gli esiti dell'indagine sociale e familiare di cui alla relazione a firma del direttore dell'U.E.P.E. operando in tal modo una sintesi della stessa che è in primis autoreferenziale ma che è, soprattutto, ben lontana dal rifletterne il reale tenore.

L'atto, allegato dal difensore al presente ricorso, restituisce, invero, una rappresentazione ben più articolata dei tratti attuali della personalità della condannata e, soprattutto, ne rimarca la presa di coscienza critica rispetto al suo passato, fatto, quest'ultimo, con il quale il Tribunale deve attuare un serrato confronto ai fini in valutazione. 4 Quanto appena illustrato impone allora l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo e più 5completo esame dell'istanza, libero nell'esito, ma emendato dai segnalati vizi motivazionali.

P.Q.M.

Annulla l'or P.Q.[OSCURATO:PERSONA] 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta a Roma il 29/10/1992 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Roma; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile, e la memoria difensiva trasmessa nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 9 ottobre 2025 resa nel procedimento n. 2019/2021 R. S.I.U.S., il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] finalizzata ad ottenere l'ammissione alla misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali. 1A fondamento della decisione, il Tribunale ha richiamato, anzitutto, la particolare gravità dei fatti per i quali la [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanna, con sentenza della Corte di appello di Roma, definitiva il 21 gennaio 2021, alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione: l'istante è stata, infatti, ritenuta partecipe ad un'associazione strutturata su base familiare e capeggiata dal padre, stabilmente dedita, lungo un apprezzabile arco temporale (dal 2011 al 2017), alla commissione dei reati di esercizio abusivo del credito, di usura e di estorsione («la sentenza allegata dimostra il pieno coinvolgimento della condannata nella tenuta della contabilità usuraia, al pari del padre, [OSCURATO:PERSONA] - condannato a dieci anni di reclusione - in quanto la stessa è stata trovata in possesso della postepay sulla quale avvenivano numerosi movimenti di denaro inerenti i reati e di una chiavetta usb ed un pc sul quale era tenuta la suddetta contabilità usuraia»). Ha altresì evidenziato come la nota del Commissariato di Primavalle del 29 agosto 2025, versata in atti, qualifichi come , scontati» i collegamenti tra la condannata ed ambienti della criminalità organizzata, come «assai deludenti» debbano qualificarsi gli esiti dell'indagine socio-familiare operata da personale dell'U.E.P.E., come la stessa [OSCURATO:PERSONA], pur avendo ammesso le proprie responsabilità, non abbia intrapreso un serio processo di revisione critica del suo vissuto criminale, come nulla sia stato addotto riguardo al risarcimento dei danni subiti dalle vittime dei reati ed in merito al pagamento della pena pecuniaria, ammontante ad euro 5.000,00. Ha, pertanto, rappresentato che alla luce di quanto dedotto, apprezzato altresì il contesto familiare nel quale la condannata è inserita («il padre ed i fratelli sono recidivi nei suddetti gravi reati»), debba formularsi nei suoi riguardi un giudizio di pericolosità sociale («con particolare riferimento al concreto rischio di recidiva nei gravi reati commessi») che osta all'accoglimento della richiesta. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione lamentando mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen ed inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 47 legge 26-luglio 1975 n. 354 (d'ora in- avanti: -ord. pen), ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Il difensore lamenta che il Tribunale di sorveglianza, omettendo di considerare le favorevoli conclusioni cui l'U.E.P.E. di Roma è giunto nella sua relazione, ma esaltando di essa solo il riferimento alla mancanza di un processo di revisione critica ed all'assenza di ogni iniziativa risarcitoria,- ha di fatto fondato la decisione sull'apprezzamento della gravità dei reati per i quali la ricorrente ha riportato condanna e del negativo contesto familiare, legato al fatto che il padre, la madre 2ed i fratelli sono pregiudicati e sono stati condannati nel medesimo procedimento penale. Ha, in tal modo, trascurato di considerare che, secondo quanto segnalato dalle Forze dell'ordine e dall'U.E.P.E.: - entrambi i genitori sono in atto percettori di redditi leciti, derivanti dalla percezione di una pensione (il padre) e dallo svolgimento di regolare attività lavorativa (la madre); in particolare, quest'ultima è stata già ammessa ad usufruire della misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali; - le più recenti informazioni acquisite sui genitori non presentano accenti allarmanti. Il padre della condannata ha finito di scontare la pena inflittagli dal 2022; il domicilio indicato dalla ricorrente è stato qualificato come idoneo; - la [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto le proprie responsabilità e compreso la gravità dei fatti commessi, svolge dal 2018 regolare attività lavorativa, non ha più commesso reati ed ha manifestato la volontà di eseguire attività di volontariato o lavori socialmente utili («segnale indicativo senz'altro di volere riparare alle illecite condotte»). Contesta, pertanto, che il Tribunale ha effettuato di detti atti una valutazione parcellizzata, trascurando, in particolare, di considerare le «conclusioni favorevoli cui erano giunti i servizi sociali» ai fini della concessione del beneficio richiesto. 3. Con memoria pervenuta il 1° marzo 2026 il difensore della [OSCURATO:PERSONA] ha, anzitutto, rappresentato che, successivamente alla proposizione del presente ricorso, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha disposto la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza impugnata, così finendo, sostanzialmente, per riconoscerne «l'erroneità». Ha, quindi, ribadito le doglianze esposte con l'atto di ricorso, rimarcando, in specie, come il Tribunale abbia travisato le risultanze acquisite al fascicolo, trascurando gli elementi positivi che da essi potevano trarsi e, in specie, sottacendo che la [OSCURATO:PERSONA] ha dato prova di una «profonda resipiscenza» e «seria consapevolezza» del disvalore delle condotte consumate manifestando la seria volontà di intraprendere un «percorso di volontariato o lavori socialmente utili». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Va premesso che l'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 ord. pen., è una misura alternativa alla detenzione carceraria che attua la finalità costituzionale rieducativa della pena e che può essere adottata, entro la 3generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge, allorché, sulla base dell'osservazione della personalità del condannato condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà, si ritenga che essa, anche attraverso l'adozione di opportune prescrizioni, possa contribuire ad una già avviata risocializzazione e prevenire così il pericolo di ricaduta nel reato. Primo presupposto per l'ammissione al beneficio è, quindi, il fatto che il processo di emenda sia significativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale, previsto dal codice penale (cfr. sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, Loggia, Rv. 248984; sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti, Rv 244654; sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, Anastasio, Rv. 202413), tanto che, ove il presupposto dell'emenda non sia riscontrato, o non lo sia nella misura reputata adeguata, il condannato, se lo consentono il limite di pena diversamente stabilito con riferimento alle varie ipotesi disciplinate dall'art. 47 ter legge 26 luglio 1975, n. 354 - ed il titolo di reato, può essere comunque ammesso alla detenzione domiciliare alla sola condizione che sia scongiurato il pericolo di commissione di nuovi reati (cfr. sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009, Castiglione, Rv. 243745). Il giudizio in merito alla concessione del beneficio di cui all'art. 47 ord. pen. sifonda sull'osservazione dell'evoluzione della personalità registratasi successivamente al fatto-reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale: è infatti consolidato, presso la giurisprudenza di legittimità, l'indirizzo ermeneutico secondo cui «in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine al buon esito della prova, il giudice, pur non potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi, dai precedenti penali e dai procedimenti penali eventualmente pendenti, deve valutare anche la condotta successivamente serbata dal condannato» (cfr. sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018, S., Rv. 273985), in tal senso deponendo il tenore-letterale dell'art. 47, commi 2 e 3, ord pen., nella parte in cui condiziona l'affidamento al convincimento che esso, anche attraverso le prescrizioni impartite al condannato, contribuisca alla sua rieducazione ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli Commetta altri reati. Tra gli indicatori utilmente apprezzabili in detta ottica soccorrono allora la considerazione dell'assenza di nuove denunce, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l'adesione a valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare e l'eventuale buona prospettiva di risocializzazione (cfr. sez. 1, n. 44992 del 17 settembre 2018, S., Rv 273985). Tra gli elementi positivi che possono legittimare un giudizio prognostico in ordine al buon esito della prova nell'ottica di prevenzione del pericolo di recidiva rientra, ancora, lo svolgimento di attività lavorativa da parte del condannato in stato di libertà o, per chi sia privo di 4 J(1-opportunità di inserimento nel mondo del lavoro, anche l'ammissione ad un idoneo servizio di volontariato oppure ad un'attività di pubblica utilità senza remunerazione nelle forme e con le modalità di cui agli artt. 1, 2 e 4 del decreto del Ministero della giustizia del 26 marzo 2001, come stabilito dal comma 2 bis dell'art. 47 ord. pen. introdotto dal legislatore con d.l. n. 92/ 24 convertito dalla I. 112/24. 3. Il Tribunale di sorveglianza non ha fatto buon governo dei canoni ermeneutici appena sinteticamente delineati. La fondatezza della valutazione appena espressa appare agevolmente apprezzabile ove si ponga mente al fatto che il Tribunale ha fondato il rigetto della richiesta di concessione della misura alternativa di cui all'art. 47 ord. pen. sull'apprezzamento, in via pressoché esclusiva, della gravità dei delitti per i quali la [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanna e della dimensione «domestica» nella quale essi risultano essere consumati. Ciò, però, ha fatto nel corpo di un giudizio che, quanto al primo profilo, è stato formulato senza nel contempo procedere ad una prudente considerazione dell'entità non esorbitante della pena inflitta alla condannata e, soprattutto, del rilevantissimo arco temporale medio tempore decorso dal momento della consumazione dei reati in esame (quasi dieci anni) e del consequenziale apprezzamento delle determinazioni cui più recentemente la condannata ha ispirato il proprio agire sociale e che, poi, quanto al secondo aspetto, non risulta fondato sulla rappresentazione di concreti elementi e circostanze che permettano di attribuire al contesto familiare, nell'attualità, un'effettiva capacità di orientare la condotta della condannata verso scelte di natura criminale. Quanto appena evidenziato vale già a conferire alla valutazione in esame tratti di censurabile astrattezza che, peraltro, si atteggiano ancora più marcati ove si abbia riguardo, anzitutto, al fatto che il Tribunale ha obliterato ogni considerazione sul percorso riabilitativo dalla stessa condannata effettivamente intrapreso e, in specie, sul fatto che la stessa svolga da tempo un'attività lavorativa e si consideri, ancor di più, che esso ha degradato a «deludenti» gli esiti dell'indagine sociale e familiare di cui alla relazione a firma del direttore dell'U.E.P.E. operando in tal modo una sintesi della stessa che è in primis autoreferenziale ma che è, soprattutto, ben lontana dal rifletterne il reale tenore. L'atto, allegato dal difensore al presente ricorso, restituisce, invero, una rappresentazione ben più articolata dei tratti attuali della personalità della condannata e, soprattutto, ne rimarca la presa di coscienza critica rispetto al suo passato, fatto, quest'ultimo, con il quale il Tribunale deve attuare un serrato confronto ai fini in valutazione. 4 Quanto appena illustrato impone allora l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo e più 5completo esame dell'istanza, libero nell'esito, ma emendato dai segnalati vizi motivazionali. P.Q.M. Annulla l'or P.Q.[OSCURATO:PERSONA] 6