CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 marzo 2025
Cassazione n. 31683/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Modena, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 21 marzo 2025, ha dichiarato inammissibile l’istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di dichiarare la nullità dell’ordine di esecuzione a seguito della omessa notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari poiché questo avrebbe determinato la nullità del processo, celebrato in assenza dell’imputato, e di tutti gli atti successivi, tra cui la sentenza di condanna costituente il titolo esecutivo oggetto della richiesta. 2. Il giudice dell’esecuzione ha dichiarato inammissibile la richiesta, analoga ad altra già respinta, evidenziando che la violazione posta a fondamento della richiesta, l’omessa notifica dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. e la conseguente nullità di tutti gli atti successivi costituisce una nullità a regime intermedio che avrebbe dovuto essere eccepita nel corso del giudizio e con gli ordinari mezzi di impugnazione che ora, divenuta irrevocabile la condanna, non può essere dedotta nella fase di esecuzione. Secondo il Tribunale, d’altro canto, la questione della eventuale mancata conoscenza della celebrazione del processo non è stata sollevata e, comunque, avrebbe dovuto essere introdotta con il diverso rimedio previsto dall’art. 629-bis cod. proc. pen. Sotto altro profilo, poi, la sentenza non potrebbe ritenersi inesistente in quanto la stessa, seppure la violazione fosse stata commessa, non sarebbe estranea al sistema processuale e risulta comunque validamente deliberata e pronunciata. 3. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore, in un unico motivo ha evidenziato che l’omessa notifica dell’avviso di conclusioni delle indagini preliminari ha comunque determinato la nullità degli atti successivi e che, in ogni caso, risulta che l’assenza è stata irritualmente dichiarata e che il processo è stato celebrato senza che l’imputato abbia mai avuto conoscenza della data e del giorno in cui il processo avrebbe avuto inizio per cui l’istanza, per il principio di conservazione degli atti, avrebbe dovuto essere qualificata come richiesta di rescissione del giudicato e trasmessa alla competente Corte di appello. 4. In data 26 maggio 2025 pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile 2. In un unico motivo di ricorso la difesa censura la conclusione cui è pervenuto il giudice dell’esecuzione ribadendo che l’omessa notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e l’assenza dell’imputato al processo avrebbe determinato la nullità dell’intero giudizio e della sentenza di talché l’istanza proposta non avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile ma riqualificata come richiesta di rescissione del giudicato. La conclusione cui è pervenuto il giudice di merito è corretta e le doglianze ora proposte sono manifestamente infondate. In ordine alle questioni poste con l’odierno ricorso, infatti, si sono espressamente pronunciate le Sezioni unite di questa Corte con la sentenza Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 – 01 evidenziando in termini specifici che: a. «le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse»; b. «la richiesta di incidente di esecuzione non può essere riqualificata, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come richiesta di rescissione del giudicato, attesa la eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi». 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d