CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 marzo 2026
Cassazione n. 14458/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2025 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell'art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Velletri in data 18/04/2025 - che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, Codice della strada - riconosceva i doppi benefici di legge, confermando nel resto lasentenza impugnata. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge, in relazione all'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione. Rileva che erroneamente la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile il motivo nuovo, incentrato sulla contestazione della circostanza aggravante dell'aver provocato un incidente stradale; che, invero, l'appello conteneva un motivo specificamente dedicato alla"Eccessività della pena inflitta", con richiesta di riduzione della stessa, previo bilanciamento tra le circostanze attenuanti e la "contestata aggravante"; che ciò aveva devoluto al giudice di appello la cognizione sul "punto" della decisione relativo alla sussistenza ed alla qualificazione giuridica della aggravante stessa; che, del resto, la sussistenza di una circostanza aggravante non è un "capo" autonomo della sentenza, ma un "punto" della decisione, che incide direttamente sulla commisurazione della pena, che era stat ampiamente devolute al giudice del gravame; che, dunque, è illogico ritenere che una doglianza sul trattamento sanzionatorio non consenta di specificare con un motivo nuovo una critica mirata proprio su uno degli elementi (l'aggravate) che determinano l'entità della pena e l'applicazione di sanzioni accessorie particolarmente afflittive. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce violazione di legge, in relazione all'art. 186, comma 2-bis, codice della strada, nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione. Osserva che la sentenza di primo grado ha ritenuto la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, Codice della strada con una motivazione apodittica ed in aperto contrasto con i principi di diritto affermati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità. 2.3. Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione per manifesta illogicità e travisamento della prova, con riferimento alla valutazione dello stato di ebbrezza. Rappresenta che la Corte territoriale ha escluso la possibilità che una terapia antidolorifica possa aver alterato l'esito dell'esame alcolemico esclusivamente sulla base della ~di una specifica annotazione nella cartella clinica; che, invece, plurimi elementi depongono nel senso della somministrazione di una terapia antalgica, quali: i) la descrizione del paziente all'arrivo in ospedale come lucido e orientato nel tempo e nello spazio, ii) l'inserimento di un ago cannula nel braccio, che rende plausibile l'effettiva somministrazione di farmaci e iii) il lasso di tempo tra l'ingresso in ospedale e la richiesta di esami di laboratorio, compatibile con la somministrazione di una terapia antalgica; che, dunque, la sentenza ha omesso l'esame di tali elementi, che non dipana il ragionevole dubbio sollevato dalla difesa in ordine alla responsabilità del [OSCURATO:PERSONA]. • 2.4. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], sono pervènute conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Osserva, invero, il Collegio che i "motivi nuovi" a sostegno della impugnazione - previsti nella disposizione di ordine generale contenuta nell'art. 2585, comma 4, cod. proc. pen. - devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581, lett. a), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 4683 del 25/2/1998, Bono, Rv. 210259 - 01), rappresentando un'ulteriore illustrazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono l'originaria richiesta rivolta ai giudice dell'impugnazione, poiché la "novità" è riferita ai "motivi" e, quindi, alle ragioni che illustrano ed argomentano il gravame su singoli capi o punti della sentenza impugnata, già censurati con il ricorso (Sez. 2, n. 17693 del 17/1/2018, Corbelli, Rv. 272821 - 01; Sez. 2, n. 53630 del 17/11/2016, Braidic, Rv. 268980 - 01; Sez. 1, n. 40932 del 26/5/2011, Califano, Rv. 251482 - 01). Diversamente, se si ammettesse che i motivi nuovi possano consistere anche in deduzioni riguardanti parti del provvedimento gravato che non erano state oggetto della primitiva impugnazione, risulterebbero aggirati i termini prescritti dalla legge per la presentazione del ricorso, la cui inosservanza è sanzionata con l'inammissibilità del gravame. Orbene, risulta evidente come il motivo relativo all'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, Codice della strada costituisca istanza che si pone del tutto al di fuori dei motivi di appello che avevano ad oggetto unicamente questioni relative allo stato di ebbrezza, all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. ed al trattamento sanzionatorio ; con riferimento al riconoscimento di circostanze attenuanti e dei doppi benefici di legge. Del resto, come correttamente argomenta il Procuratore generale, è proprio il nuovo giudizio di bilanciamento delle circostanze, previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., invocato con il secondo motivo di appello, a confermare che alcuna doglianza era stata mossa con la primigenia impugnazionkin ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, Codice della strada. Dunque, il motivo nuovo non rappresenta un'ulteriore illustrazione delle ragioni poste a sostegno dell'originario atto di appello, ponendosi del tutto al di fuori del perimetro applicativo dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. 1.2. L'inammissibilità del Motivo nuovo di appello determina a cascata l'inammissibilità del secondo motivo del presente ricorso, atteso che la doglianza relativa alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, Codice della strada non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità. In proposito, la giurisprudenza di legittimità pacificamente ritiene che non possano essere dedotti con il ricorso per cassazione argomenti e questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (ex plurimis, Sez. 2, n. 29707 del 308/03/2017, Rv. 270316 -.01; Sez. 2, n. 11027 del 20/1/2016, Iuliucci, Rv. 266226 - 01; Sez. 2, n. 42408 del 21/09/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254037 - 01). Ed invero, è in gioco il rispetto dei principi che governano il sistema delle impugnazioni e in particolare di quello devolutivo, per cui la Corte di legittimità non può essere sollecitata, sostanzialmente in prima istanza, ad affrontare tale profilo se prima lo stesso non è stato sottoposto al giudice del merito. In buona sostanza, il tema relativo alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 186, comma 2 bis, (podice della strada, in conseguenza della inammissibilità del motivo di appello con il quale era stato sollevato, risulta proposto soltanto con il ricorso in cassazione, circostanza questa che ha determinato una inammissibile interruzione della catena devolutiva, che non consente l'esame in questa sede della nuova doglianza. 1.3. Il terzo motivo non è consentito, perché aspecifico, in quanto si confronta solo apparentemente con la motivazione del provvedimento impugnato, che ha escluso che gli esiti dell'esame alcolemico siano stati alterati dalla precedente somministrazione di un antidolorifico contenente alcool. In particolare, la Corte territoriale ha valorizzato la circostanza per cui nel certificato medico del [OSCURATO:PERSONA] non vi è traccia della somministrazione di antidolorifici, dato questo che impone di escludere che ciò sia avvenuto, costituendo la relativa annotazione un preciso obbligo dei sanitari; inoltre, ha puntualmente motivato per escludere che dall'inserimento nel braccio dell'ago cannula potesse desumersi la somministrazione del farmaco, evidenziando come l'applicazione del catetere venoso periferico avvenga di routine in caso di trasporto in ambulanza nell'eventualità che debba essere somministrato con urgenza un farmaco ovvero per effettuare il prelievo del sangue e ritenendo, dunque, del tutto arbitraria la deduzione difensiva. Ebbene, rispetto all'articolato tessuto motivazionale della sentenza di appello, che si sviluppa in maniera piana, esaustiva e convincente, il motivo si limita a reiterare sterilmente le stesse doglianze già avanzate nel giudizio di secondo grado, senza argomentare criticamente in ordine ad eventuali illogicità del percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale, misurandosi solo in apparenza con la sua decisione. Dunque, sòtto questo aspetto, il motivo è aspecifico, atteso che ignora gli snodi decisivi della motivazione. Invero, contenuto essenziale del ricorso in cassazione è proprio il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01). 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M P.Q.M