CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 maggio 2022
Cassazione n. 13974/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
____________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 26515 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 41E14 I851R) avvocato costituito di persona ai sensi dell’art. 86 c.p.c. -ricorrente- nei confronti di MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -controricorrente- nonché AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (C.F.: non di- chiarato), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Ca- gliari n. 60/2020, pubblicata in data 28 gennaio 2020; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 12 aprile 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione, ai sensi degli artt.615 e 617 c.p.c., avverso alcune cartelle di pagamento notifi- categli dal locale agente della riscossione per il pagamento di Ric. n. 26515/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 12 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 26515/2020 Numero sezionale 3902/2022 crediti iscritti a ruolo dal Ministero della Giustizia ([OSCURATO:PERSONA]Numero di raccolta generale 13974/2022Data pubblicazione 03/05/2022 cupero Crediti della Corte di Appello di Cagliari) a titolo di spese di giustizia e relativi accessori, convenendo in giudizio sia l’agente della riscossione che l’ente creditore. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Cagliari. La Corte di Appello di Cagliari ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre lo Stara, sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altro ente in- timato. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato in parte inammissibile ed in parte manifestamente infon- dato. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Ex art. 360 n.3 CPC, per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 617 cpc e dei principi e pronunce della Cassazione in materia di nullità- inesistenza di atti anche amministrativi». Il motivo è inammissibile, ancor prima che manifestamente infondato. Il ricorrente contesta il rilievo dell’inammissibilità del suo pri- mo motivo di appello, relativo alla dedotta nullità della notifi- cazione della cartella di pagamento (in ragione del luogo in cui era apposta la relazione di notificazione). Sostiene che la corte di appello avrebbe erroneamente ritenu- ta tardiva la proposizione di tale motivo di opposizione (avve- nuta solo con la comparsa conclusionale del giudizio di primo grado), trattandosi di questione rilevabile anche di ufficio, in ogni stato e grado del giudizio. Ric. n. 26515/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 12 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 26515/2020 Numero sezionale 3902/2022 In realtà, la corte territoriale ha dichiarato l’inammissibilità del Numero di raccolta generale 13974/2022Data pubblicazione 03/05/2022 motivo di appello di cui si discute sulla base di un duplice or- dine di ragioni, ciascuno autonomo e sufficiente a sostenere la decisione: ha infatti, in primo luogo, rilevato che il suddetto motivo di gravame aveva ad oggetto una questione di regola- rità degli atti della riscossione, cioè una questione deducibile esclusivamente con l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. e per la quale, quindi, non poteva ritenersi ammissibile l’appello (essendo in tali casi la decisione di primo grado impugnabile esclusivamente con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’ar.t 111 Cost.); ha inoltre osserva- to che si trattava comunque di eccezione avanzata tardiva- mente, solo con la comparsa conclusionale del giudizio di pri- mo grado. Il ricorrente contesta esclusivamente questa seconda autono- ma ratio decidendi, non la prima, il che determina di per sé l’inammissibilità della censura. In ogni caso si tratta di censura manifestamente infondata, dal momento che entrambe le indicate autonome rationes de- cidendi poste a base delle decisione impugnata sono conformi a diritto: a) è, in primo luogo, corretta l’affermazione del tri- bunale, secondo cui, trattandosi di una questione attinente al- la notificazione della cartella di pagamento, quindi alla regola- rità degli atti della riscossione, il relativo motivo di opposizio- ne era da qualificarsi in termini di opposizione agli atti esecu- tivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. e, di conseguenza, in relazione ad esso non poteva ritenersi ammissibile l’appello; b) d’altra parte, essendo l’oggetto delle opposizioni esecutive sempre individuato dai relativi motivi, la decisione impugnata è altresì conforme al principio di diritto costantemente affermato da questa Corte, che va anche in questa sede confermato e riba- dito, secondo cui non sono ammesse, nelle opposizioni esecu- tive, domande nuove ed ulteriori rispetto a quelle avanzate Ric. n. 26515/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 12 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 26515/2020 con l’atto introduttivo e, del pari, deve escludersi che Numero sezionale 3902/2022Numero di raccolta generale 13974/2022 l’opposizione possa essere accolta sulla base di motivi diversi Data pubblicazione 03/05/2022 da quelli posti alla sua base e rilevati di ufficio dal giudice dell’opposizione stessa, finanche se tali da comportare la ca- ducazione del titolo esecutivo o, comunque, l’insussistenza del diritto del creditore di procedere all’esecuzione forzata (cfr., in motivazione, Cass., Sez. U, Sentenza n. 19889 del 23/07/2019, Rv. 654839 – 01 e Sez. U, Sentenza n. 25478 del 21/09/2021, Rv. 662368 – 01). 2. Con il secondo motivo si denunzia «a) Ex art. 360 n. 3 CPC, per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 615 e 617 cpc; b) Ex art. 360 n. 3 CPC, per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111/6 Cost., 132 n. 4 cpc e 277 CPC, per motiva- zione inadeguata, illogica e contraddittoria». Il ricorrente contesta la dichiarazione di inammissibilità dei motivi del suo appello riguardanti l’omessa notificazione del tiolo esecutivo, la mancanza di intelligibilità delle cartelle esat- toriali e dei ruoli nonché la statuizione del tribunale secondo cui le cartelle di pagamento consentivano di individuare i titoli posti a fondamento dell’iscrizione a ruolo. Il motivo è manifestamente infondato. Anche in tal caso si tratta, senza alcun dubbio, di questioni at- tinenti alla regolarità del procedimento di riscossione e, se- gnatamente, alla notificazione del titolo esecutivo (che si de- duce illegittimamente omessa) ed alla regolarità formale della cartella di pagamento. È opportuno in proposito ribadire – in diritto – che, come è noto, nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo il titolo esecutivo è costituito dal ruolo e di esso non è prevista alcuna notificazione preventiva rispetto a quella della cartella di pa- gamento, di cui agli artt. 25 e 26 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602. Ric. n. 26515/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 12 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 26515/2020 Quest’ultima, peraltro, dovendo essere redatta in conformità Numero sezionale 3902/2022Numero di raccolta generale 13974/2022 a modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, ol- Data pubblicazione 03/05/2022 tre a contenere l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione (con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecu- zione forzata) e l’indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo, ne riporta anche gli estremi ed il contenuto (la cartella, secondo il modello ministeriale, contiene in sostanza un vero e proprio estratto del ruolo). In altri termini, alla sola notificazione della cartella di paga- mento, nella procedura di riscossione esattoriale, sono attri- buite dalla legge, contemporaneamente, le medesime funzioni che, nell’esecuzione forzata ordinaria, sono svolte (distinta- mente, di regola) dalla notifica del titolo esecutivo prevista dall’art. 479 c.p.c. e dell’atto di precetto di cui all’art. 480 c.p.c. (si tratta di una situazione analoga a quella dell’esecuzione forzata fondata su titoli di credito, in cui non è prevista notificazione del titolo esecutivo anteriormente a quella del precetto, che deve peraltro contenere la trascrizione – in tal caso integrale – del titolo stesso; altre ipotesi in cui non è prevista la notificazione del titolo esecutivo anterior- mente a quella del precetto, che ne riporta gli estremi e/o il contenuto, ricorrono nell’esecuzione per credito fondiario ed in quella fondata su decreto ingiuntivo non opposto). Conseguenza e conferma della conformazione e della ratio della descritta disciplina è poi la disposizione di cui all’art. 57 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in base al quale – nella procedura di riscossione – non sono ammesse le opposizioni regolate dall’articolo 617 c.p.c. relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo (nel senso appena in- dicato, cfr., in particolare: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2553 del 30/01/2019, Rv. 652486 – 01; nel medesimo senso, sostan- Ric. n. 26515/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 12 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 26515/2020 zialmente, cfr. anche: Sez. 3, Sentenza n. 3021 Numero sezionale 3902/2022Numero di raccolta generale 13974/2022del 08/02/2018, Rv. 647938 - 01). Data pubblicazione 03/05/2022 Ne deriva, da una parte, che la mancata notificazione del tito- lo esecutivo anteriormente a quella delle cartelle di pagamen- to non determina affatto la nullità di queste ultime (diversa- mente da quanto sostenuto dall’opponente) e, dall’altra parte, che l’opposizione per dedurre tale omessa notificazione non è, in radice, ammissibile. In ogni caso, nella specie è assorbente la considerazione che le relative eccezioni, così come tutte le contestazioni in ordine alla regolarità della cartella di pagamento, alla sua inintelligi- bilità e/o al suo contenuto (anche con riguardo alla sua idonei- tà a consentire di individuare i titoli posti a fondamento dell’iscrizione a ruolo), costituiscono senz’altro motivi di oppo- sizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., in rela- zione ai quali è inammissibile l’appello, essendo consentito esclusivamente il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., come in definitiva ritenuto nella decisione impugnata. Di conseguenza, anche in relazione alle questioni oggetto del motivo di opposizione in esame, la decisione impugnata risulta del tutto conforme a diritto. 3. Con il terzo motivo (indicato come “primo motivo” in rela- zione al “merito della pronuncia impugnata”) si denunzia «a) Ex art. 360 n. 3 CPC, per violazione e/o falsa applicazione de- gli artt. 3 L. n. 241/1990 e 7 L. n. 212/2000; degli artt. 24 e 111 della Costituzione, dei principi sulla determinazione del petitum e della giurisprudenza della Cassazione e del [OSCURATO:PERSONA], circa la non integrabilità/modificabilità dell’oggetto del ruolo in cartella; b) Degli artt. 111/6 Cost., 132 n. 4 cpc e 277 CPC, per motivazione inadeguata, illogica e contradditto- ria». Ric. n. 26515/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 12 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 26515/2020 Numero sezionale 3902/2022 Con il motivo in esame il ricorrente propone varie censure, Numero di raccolta generale 13974/2022Data pubblicazione 03/05/2022 aventi peraltro tutte ad oggetto la medesima questione, cioè la corretta individuazione e documentazione dei titoli in base ai quali era stata effettuata l’iscrizione a ruolo per i crediti portati dalle cartelle di pagamento oggetto dell’opposizione. Va in primo luogo ribadito che, sulla base di quanto già espo- sto in relazione ai primi due motivi di ricorso, tutte le questio- ni relative alla regolarità formale delle cartelle di pagamento, alla completezza del loro contenuto, alla loro intelligibilità ed all’idoneità di esse a consentire l’individuazione dei titoli posti a fondamento dell’iscrizione a ruolo, devono ritenersi inam- missibili nel presente giudizio, avente ad oggetto l’impugnazione della decisione di secondo grado sulla sola op- posizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c.: l’oggetto del- le censure ammissibili e che possono essere esaminate da questa Corte è, dunque, circoscritto alle questioni qualificabili in termini di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., cioè alle sole questioni riguardanti la prova dell’effettiva esistenza del titolo idoneo a consentire l’iscrizione a ruolo del- le pretese creditorie oggetto delle cartelle di pagamento. In proposito, va altresì premesso che la corte di appello – co- me del resto già il giudice di primo grado – ha espressamente chiarito trattarsi di pretese creditorie derivanti da pronunzie della Corte di Cassazione (penale) che hanno dichiarato inammissibili alcuni ricorsi proposti dallo Stara, condannando- lo alla rifusione delle spese processuali e al pagamento di de- terminate somme in favore della Cassa delle Ammende. La documentazione attestante le indicate pretese creditorie è stata prodotta dall’amministrazione creditrice nel corso del giudizio di opposizione. Il ricorrente sostiene, nella sostanza, che la suddetta docu- mentazione non costituirebbe idoneo sostegno all’azione ese- cutiva dell’agente della riscossione, sia perché le relative pre- Ric. n. 26515/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 12 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 26515/2020 Numero sezionale 3902/2022 tese creditorie non potrebbero essere individuate e documen-Numero di raccolta generale 13974/2022Data pubblicazione 03/05/2022 tate nel giudizio di opposizione (dovendo a suo dire emergere già dalla cartella di pagamento), sia perché comunque si trat- terebbe di documentazione di per sé non idonea a dimostrare l’esistenza di titoli validi ai fini dell’iscrizione a ruolo. Le indicate censure sono in parte inammissibili ed in parte manifestamente infondate. 3.1 In primo luogo, il ricorrente contesta l’affermazione della corte di appello secondo la quale egli non aveva eccepito la tardività dell’integrazione dei dati delle cartelle. La censura è inammissibile, in quanto non coglie il senso ef- fettivo dell’affermazione contenuta, in proposito, nella senten- za impugnata: la corte territoriale ha in realtà semplicemente rilevato che l’attività di produzione documentale dell’ente op- posto nella fase di merito dell’opposizione era avvenuta tem- pestivamente, sulla base della disciplina generale applicabile al giudizio ordinario di cognizione, precisando, peraltro solo ad abundantiam, che con riguardo a tale profilo non ne era stata eccepita la tardività, essendo stata esclusivamente dedotta dall’opponente una diversa questione, cioè la pretesa “tardivi- tà dell’integrazione dei dati della cartella di pagamento”. 3.2 Per quanto riguardo tale ultima questione, del resto, le censure in diritto formulate nel ricorso risultano ugualmente in parte inammissibili e in parte manifestamente infondate. Secondo il ricorrente, l’ente creditore avrebbe illegittimamente modificato e/o quanto meno integrato, nel corso del giudizio di opposizione, l’oggetto delle pretese creditorie risultanti dalle cartelle di pagamento, producendo gli estratti dei provvedi- menti giudiziari costituenti – a dire dell’amministrazione – il titolo per l’iscrizione a ruolo delle stesse. Orbene, in primo luogo si tratta di censure non sostenute da un adeguato e specifico richiamo al contenuto dei documenti sui quali sono fondate, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. Ric. n. 26515/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 8 di 12 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 26515/2020 Numero sezionale 3902/2022 6, c.p.c.: esse sono quindi, come tali, di per sé inammissibili, Numero di raccolta generale 13974/2022Data pubblicazione 03/05/2022 non essendo possibile per la Corte verificare la fondatezza de- gli assunti posti alla loro base. In ogni caso, una volta esclusa l’ammissibilità, nella presente sede, delle contestazioni aventi ad oggetto la regolarità for- male delle cartelle di pagamento, anche sotto il profilo della loro idoneità a consentire l’individuazione delle pretese credi- torie azionate (essendo il presente giudizio limitato alle que- stioni attinenti al diritto di procedere ad esecuzione forzata, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., come ripetutamente chiarito), risulta decisiva ed assorbente la considerazione per cui è senz’altro possibile, per l’ente creditore, dimostrare nel giudizio di oppo- sizione il fondamento di tali pretese, in caso di contestazioni da parte del debitore intimato, mediante la produzione della relativa documentazione, come del resto avviene ordinaria- mente in qualunque giudizio di opposizione all’esecuzione, nel caso in cui sia contestata la sussistenza del credito oggetto dell’intimazione di cui all’atto di precetto, specie laddove il ti- tolo necessiti di eventuali integrazioni extratestuali: nell’atto di precetto deve solo essere individuata la pretesa creditoria (e la regolarità formale dello stesso, sotto tale aspetto, è que- stione deducibile esclusivamente con l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c.), mentre, in caso di conte- stazioni sull’esistenza di detta pretesa (ovvero della idoneità del relativo titolo a fondare l’esecuzione forzata), che introdu- cono invece una opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art.615 c.p.c., sarà onere del creditore fornire la prova dell’esistenza della stessa nel corso del giudizio di opposizione (producendo il titolo esecutivo ed eventualmente, ove occorra, gli ulteriori documenti necessari, in caso di titolo richiedente integrazioni extratestuali). Sotto questo aspetto, le censure avanzate dal ricorrente, che fanno riferimento a principi di diritto relativi all’impugnazione Ric. n. 26515/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 9 di 12 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 26515/2020 degli atti amministrativi e/o alla motivazione degli accerta- Numero sezionale 3902/2022Numero di raccolta generale 13974/2022 menti di natura tributaria, risultano del tutto inconferenti ri- Data pubblicazione 03/05/2022 spetto all’oggetto della presente controversia, che – come ri- petutamente chiarito – è quello di un ordinario giudizio di op- posizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c.. 3.3 Restano da esaminare le contestazioni relative all’idoneità dei documenti prodotti dall’amministrazione a dimostrare la sussistenza dei crediti azionati nonché la legittimità della rela- tiva iscrizione a ruolo. Sotto questo aspetto, ancora una volta il ricorso risulta in primo luogo inammissibile, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in quanto privo di adeguati e specifici richiami al concreto contenuto della documentazione rilevante. In ogni caso, la decisione impugnata risulta certamente con- forme a diritto, sia nella parte in cui in essa si afferma che il legittimo titolo per l’iscrizione a ruolo delle pretese creditorie dell’amministrazione era costituito dalle pronunzie della Corte di Cassazione (penale) che, nel dichiarare inammissibili i ri- corsi proposti dallo Stara, lo avevano condannato alla rifusio- ne delle spese processuali e al pagamento di determinate somme in favore della Cassa delle Ammende, sia nella parte in cui si afferma che le decisioni della Corte di Cassazione in sede penale vengono ad esistenza già con la loro pronuncia, senza che sia necessario il deposito della motivazione e che, quindi, l’iscrizione a ruolo dei crediti che trovano fonte in tali decisioni è possibile anche solo in base al relativo dispositivo, richiamando in proposito l’indirizzo di questa stessa Corte, che il ricorso non offre ragioni per rimeditare (cfr., in particolare Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 22566 del 30/01/2019 CC., dep. 23/05/2019, Rv. 276270 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 35559 del 11/07/2008 CC., dep. 17/09/2008, Rv. 241121, in cui si afferma che «poiché le decisioni della Corte di Cassazio- ne sono per legge immediatamente esecutive indipendente- Ric. n. 26515/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 10 di 12 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 26515/2020 Numero sezionale 3902/2022 mente dalla notifica o dalla comunicazione all’interessato, Numero di raccolta generale 13974/2022Data pubblicazione 03/05/2022 l’esecuzione può legittimamente avvenire sulla base dell’estratto della decisione, costituente titolo esecutivo, che viene formato e trasmesso al giudice di merito in base al semplice dispositivo riportato dal Presidente sul ruolo d’udienza, anteriormente al deposito del provvedimento in cancelleria»). 3.4 Per ogni altra questione posta con il ricorso (ivi incluse quelle relative alla rilevanza della querela di falso proposta nel corso del giudizio di merito, correttamente esclusa dalla corte territoriale), è sufficiente osservare che la valutazione della documentazione prodotta, quale prova dei crediti oggetto del- le cartelle di pagamento, nonché della sussistenza di titoli ido- nei all’iscrizione a ruolo degli stessi, costituisce attività riser- vata ai giudici del merito, non sindacabile nella presente sede. Per i profili da ultimo indicati, le censure di cui al ricorso si ri- solvono nella contestazione di accertamenti di fatto operati in sede di merito, sostenuti da adeguata motivazione, non appa- rente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede, nonché in una richie- sta di nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità 4. Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; Ric. n. 26515/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 11 di 12 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 26515/2020 Numero sezionale 3902/2022 - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di Numero di raccolta generale 13974/2022Data pubblicazione 03/05/2022 legittimità in favore dell’amministrazione controricorren- te, liquidandole in complessivi € 1.500,00, oltre spese prenotate a debito. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, in data 12 aprile 2022. Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. n. 26515/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 april