CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31636/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] P avverso la sentenza del 03/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI - i dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto si risolve nella sostanziale riproposizione - peraltro generica - dei motivi di appello il che conduce a ritenere il ricorso aspecifico in quanto non emerge la correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel succitato vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1 lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr. ex multis Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 - 01); ritenuto che lo stesso non supera la soglia di ammissibilità anche perché si risolve nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove competenza estranea alla cognizione assegnata al Giudice di legittimità; peraltro il ricorrente non indica alcun vizio decisivo del percorso motivazionale tracciato dalla sentenza impugnata per confermare la responsabilità in relazione al reato contestato (la cui sussistenza è stata puntualmente confermata alle pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata dove si rilevava la univocità del compendio probatorio anche al netto delle emergenze tratte dal carteggio intercorso tra gli avvocati), ritenuto che il motivo con il quale si contesta la valutazione di inammissibilità della doglianza relativa al mancato accoglimento della proposta di patteggiamento non supera la soglia di ammissibilità in quanto manifestamente infondata: la Corte di appello ha, infatti, legittimamente ritenuto il motivo di appello non scrutinabile a causa della sua genericità); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.M