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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 gennaio 2026

Cassazione n. 07673/2026

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onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31 /0 5 /19 8 5 avverso l’ordinanzadel 1 7 / 1 0 / 202 5 del la Corte di appello di Bo logna Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria delSostituto procurat ore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto che la dichiarazione di inammissibilità del ricorso .

FATTOE DIRITTO

1. Con ordinanza del 17 ottobre 2025 la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 581 cod. proc. pen., l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Parma del 11 settembre 2025 di condanna alla pena di giustizia per i reati di rapina aggravata e di danneggiamento.

2. Avverso l’ordinanzapropone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, eccependo con un unico motivo l’erronea applicazione dell’art. 591, comma 1, cod. proc. pen., in relazione all’art. 581 cod. proc. pen., sul presupposto che la richiesta di riqualificazione della rapina in furto era stata oggetto di specifica contestazione, con riferimento alla condotta violenta, riferita dalla vittima, senza riscontri esterni; anche il profilo sanzionatorio era stato oggetto di censura in base ai richiamati parametri dell’art. 133 cod. pen. 3.

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo.

Il principio di diritto, ribadito anche di recente dalla Suprema Corte, alla stregua del quale esaminare il ricorso, stabilisce che il giudice d'appello può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo quando i motivi difettino o di specificità "intrinseca", ossia si limitino a lamentare genericamente l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella seguita nella decisione impugnata, o di specificità "estrinseca", ossia non siano correlati alle ragioni spese nella sentenza impugnata, ma non quando i motivi siano ritenuti inidonei, anche manifestamente, a confutare l'apparato motivazionale(Sez. 5, n. 15897 del 09/01/2025, Jabali,Rv. 288005 – 01 ) .

3.1. La Corte di appello ha fatto corretta applicazione di tale principio, avendo evidenziato che il ricorrente aveva formulato due motivi di impugnazione, richiedendo, con il primo,la riqualificazione del delitto di rapina impropria in furto, sul presupposto che l’unica prova della minaccia era costituitadalle dichiarazioni della persona offesa, in alcun modo riscontrate; con il secondo, la derubricazione della tentata rapina impropria in ipotesi tentata, per non avere la vittima mai perso il contatto visivo con l’imputato.

In entrambi i casi –ha sottolineato la corte territoriale – l’appellante non aveva contestato i presupposti dell’affermazione di responsabilità per il delitto così come contestato (l’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesaed i riscontri costituiti dagli accertamenti di polizia giudiziaria; la avvenuta sottrazione del denaro), limitandosi a svolgere considerazioni a tal fine irrilevanti,a fronte delle argomentazioni in fatto e in diritto del primo giudice.

La eccepita mancanza di riscontri alledichiarazioni della vittima ha, infatti, natura del tutto generica, se non si indicano le ragioni per le quali si dovrebbe dubitare della genuinità del narrato; ragioni contrarie a quelle indicate nella sentenza impugnata, ove si evidenziava la coerenza con gli accertamenti effettuati nell’immediatezza dalla polizia giudiziaria.

La accertata sottrazione del danaro, inoltre, ha re so inconfutabile la consumazione del reato di rapina impropria, secondo la consolidata giurisprudenza –non considerata dall’appellante e ribadita nella sentenza del Tribunale - secondo cui sussiste tentativo di rapina impropria solo quando l’avente diritto mantiene costantemente il controllo sulla resin modo da essere in grado di riprenderla autonomamente con sé.

I rilievi sul trattamento sanzionatorio, generici anche nel ricorso in esame, si sono basati sul mero richiamo all’art. 133 cod. pen. e su una ta u tologica valutazione di eccessività della pena.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 27/01/2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31 /0 5 /19 8 5 avverso l’ordinanzadel 1 7 / 1 0 / 202 5 del la Corte di appello di Bo logna Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria delSostituto procurat ore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto che la dichiarazione di inammissibilità del ricorso . FATTOE DIRITTO 1. Con ordinanza del 17 ottobre 2025 la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 581 cod. proc. pen., l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Parma del 11 settembre 2025 di condanna alla pena di giustizia per i reati di rapina aggravata e di danneggiamento. 2. Avverso l’ordinanzapropone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, eccependo con un unico motivo l’erronea applicazione dell’art. 591, comma 1, cod. proc. pen., in relazione all’art. 581 cod. proc. pen., sul presupposto che la richiesta di riqualificazione della rapina in furto era stata oggetto di specifica contestazione, con riferimento alla condotta violenta, riferita dalla vittima, senza riscontri esterni; anche il profilo sanzionatorio era stato oggetto di censura in base ai richiamati parametri dell’art. 133 cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. Il principio di diritto, ribadito anche di recente dalla Suprema Corte, alla stregua del quale esaminare il ricorso, stabilisce che il giudice d'appello può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo quando i motivi difettino o di specificità "intrinseca", ossia si limitino a lamentare genericamente l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella seguita nella decisione impugnata, o di specificità "estrinseca", ossia non siano correlati alle ragioni spese nella sentenza impugnata, ma non quando i motivi siano ritenuti inidonei, anche manifestamente, a confutare l'apparato motivazionale(Sez. 5, n. 15897 del 09/01/2025, Jabali,Rv. 288005 – 01 ) . 3.1. La Corte di appello ha fatto corretta applicazione di tale principio, avendo evidenziato che il ricorrente aveva formulato due motivi di impugnazione, richiedendo, con il primo,la riqualificazione del delitto di rapina impropria in furto, sul presupposto che l’unica prova della minaccia era costituitadalle dichiarazioni della persona offesa, in alcun modo riscontrate; con il secondo, la derubricazione della tentata rapina impropria in ipotesi tentata, per non avere la vittima mai perso il contatto visivo con l’imputato. In entrambi i casi –ha sottolineato la corte territoriale – l’appellante non aveva contestato i presupposti dell’affermazione di responsabilità per il delitto così come contestato (l’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesaed i riscontri costituiti dagli accertamenti di polizia giudiziaria; la avvenuta sottrazione del denaro), limitandosi a svolgere considerazioni a tal fine irrilevanti,a fronte delle argomentazioni in fatto e in diritto del primo giudice. La eccepita mancanza di riscontri alledichiarazioni della vittima ha, infatti, natura del tutto generica, se non si indicano le ragioni per le quali si dovrebbe dubitare della genuinità del narrato; ragioni contrarie a quelle indicate nella sentenza impugnata, ove si evidenziava la coerenza con gli accertamenti effettuati nell’immediatezza dalla polizia giudiziaria. La accertata sottrazione del danaro, inoltre, ha re so inconfutabile la consumazione del reato di rapina impropria, secondo la consolidata giurisprudenza –non considerata dall’appellante e ribadita nella sentenza del Tribunale - secondo cui sussiste tentativo di rapina impropria solo quando l’avente diritto mantiene costantemente il controllo sulla resin modo da essere in grado di riprenderla autonomamente con sé. I rilievi sul trattamento sanzionatorio, generici anche nel ricorso in esame, si sono basati sul mero richiamo all’art. 133 cod. pen. e su una ta u tologica valutazione di eccessività della pena. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 27/01/2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]