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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 aprile 2026

Cassazione n. 10002/2026

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orrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] COATTA AMMINISTRATIVA;- intimato -avverso il DECRETO N. 2890/2023 del [OSCURATO:PERSONA],depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del25/3/2026;1.1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione allo statopassivo della Liquidazione coatta amministrativa dell’EnteStrumentale alla [OSCURATO:PERSONA], insistendo perl’ammissione dell’ulteriore “credito di €. 102.697,54, di cui €.19.304,16 in prededuzione, … a titolo di spese legali liquidate inNumero registro generale 24884/2023Nu2m ero sezionale 1349/2026Numero di raccolta generale 10002/2026Data pubblicazione 17/04/2026suo favore … nelle sentenze in cause di lavoro” nelle quali l’enteassoggettato a procedura era risultato quale “partesoccombente”.1.2.

Il tribunale, con il decreto in epigrafe, dopo averrilevato che: - il commissario liquidatore, a mezzo di pec del15/1/2019, aveva comunicato all’opponente “di aver depositatoin cancelleria, in data 20/12/18, lo stato passivo”, allegando lascheda relazione alla decisione assunta quanto al credito dallostesso vantato e dando avviso che, ai sensi dell’art. 209, comma2°, l.fall., le impugnazioni sarebbero state regolate dagli artt. 98e 99 l.fall.; - ai sensi dell’art. 209, comma 1° e 2°, l.fall., con ildeposito in cancelleria lo stato passivo predisposto dalcommissario liquidatore diventa esecutivo e può essereimpugnato con le forme e nei termini previsti dagli artt. 98 e 99l.fall.; - tale ultima norma prevede che le opposizioni allo statopassivo divenuto esecutivo debbano proporsi entro trenta giornidalla comunicazione dell’elenco dei creditori ammessi o respinti;ha sostenuto che: - “il riferimento della pec del 15 gennaio 2019alla facoltà(per i creditori e i rivendicanti…) di presentareosservazioni, istanze e documenti integrativi in ordine alledecisioni assunte dal commissario liquidatore, anche al fine diprevenire un eventuale contenzioso giudiziario , deveimputarsi ad una erronea interpretazione della legge da partedello stesso commissario liquidatore”; - “con il deposito incancelleria”, infatti, “lo stato esecutivo diviene esecutivo e,quindi, non può essere modificato se non con gli strumenti e neitermini previsti dall’art. 98, 2°, 3° e 4° comma, l.fall. …”.1.3.

Né rileva, ha proseguito il tribunale, il fatto che ilcommissario liquidatore, con pec dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], “abbiatrasmesso copia conforme dello stato passivo integrale, dandoavviso che da tale comunicazione sarebbero decorsi i terminiRic. 2023, n. 24884, Sez. 1, C.C. del 25 marzo 2026Numero registro generale 24884/2023Nu3m ero sezionale 1349/2026Numero di raccolta generale 10002/2026Data pubblicazione 17/04/2026previsti dagli artt. 98 e seguenti l.fall.”, da imputarsi, in realtà,all’errore di interpretazione della legge sopra indicato, posto che“i termini per le impugnazioni dello stato passivo decorrono dallacomunicazione del deposito in cancelleria ex art. 209 l.fall. e nonpossono essere differiti o prorogati dal commissario liquidatorein virtù della successiva comunicazione di integrazioni omodifiche, peraltro illegittime”.1.4.

Il tribunale, quindi, poiché l’opposizione era stataproposta con ricorso del 5/3/2019, ha ritenuto che l’opposizioneallo stato passivo proposta dall’istante fosse tardiva e, dunque,inammissibile.1.5. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale titolare delloS.L.A. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 12/12/2023,illustrato da memoria, ha chiesto, per un motivo, la cassazionedel decreto.1.6.

L’[OSCURATO:PERSONA] strumentale alla [OSCURATO:PERSONA] inliquidazione coatta amministrativa è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1.

Con l’unico motivo articolato, il ricorrente,lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 98 e99 e 209 l. fall., in combinato disposto con l’art. 8 del d.lgs. n.178/2012 nonché degli artt. 1173 e 1175 c.c., in rapporto congli artt. 3 e 97 Cost., ha censurato il decreto impugnato nellaparte in cui il tribunale ha ritenuto l’inammissibilitàdell’opposizione allo stato passivo che lo stesso aveva propostoin quanto tardiva sul rilievo che la comunicazione da cui fardecorrere il termine di trenta giorni per la proposizione di taleimpugnazione era costituita da una missiva del 15/1/2019 con laquale il commissario liquidatore aveva comunicato all’istantel’avvenuto deposito dello stato passivo presso la cancelleria deltribunale di Roma.Ric. 2023, n. 24884, Sez. 1, C.C. del 25 marzo 2026Numero registro generale 24884/2023Nu4m ero sezionale 1349/2026Numero di raccolta generale 10002/2026Data pubblicazione 17/04/20262.2.

Il tribunale, tuttavia, ha osservato il ricorrente, cosìopinando, ha erroneamente omesso di considerare che: - lamissiva del 15/1/2019 conteneva un semplice avviso con cui ilcommissario liquidatore avvertiva i creditori dello loro «facoltà dipresentare osservazioni, istanze o documenti integrativi alla PECdella liquidazione in ordine alle decisioni assunte dalCommissario Liquidatore, anche al fine di prevenire un eventualecontenzioso giudiziario»”; - solo in data 8/2/2019, il commissarioliquidatore aveva trasmesso una copia conforme dello statopassivo integrale, evidenziando che da tale comunicazionesarebbero decorsi i termini previsti dagli artt. 98 ss l.fall..2.3.

Il motivo è fondato.2.4.

Questa Corte, infatti, con argomentazionipienamente condivisibili, ha già avuto modo di ritenere, in unacontroversia relativa ad un’opposizione allo stato passivo dellastessa procedura concorsuale qui resistente, che: - “col depositodello stato passivo gli interessati recuperano la facoltà dirivolgersi al giudice, al fine di ottenere l’accertamento dei crediti(e degli eventuali privilegi) o delle pretese restitutorie chelamentano essere stati pretermessi, oppure al fine di contestarel’ammissione di crediti (e di privilegi) o delle pretese altrui(Cass., sez. un., n. 25174/08)”; - “l’art. 209, secondo comma,l.fall. è quindi teso a uniformare (col richiamo agli artt. 98, 99,101 e 103), rispetto al fallimento, i procedimenti impugnatori,fungendo da cerniera per l’applicazione, nel procedimento diverifica dei crediti nella liquidazione coatta amministrativa, deimedesimi principi propri di quello fallimentare (Cass., sez. un.,n. 13142/22)”; - “la natura contenziosa del procedimentod’impugnazione implica l’attuazione del contraddittoriocollettivo, esteso a tutti i partecipanti, i quali, quindi, hannointeresse a conoscere non solo l’esito della propria domanda, maRic. 2023, n. 24884, Sez. 1, C.C. del 25 marzo 2026Numero re5gis tro generale 24884/2023Numero sezionale 1349/2026Numero di raccolta generale 10002/2026Data pubblicazione 17/04/2026anche quello delle domande dei creditori (e ricorrenti)concorrenti, portatori di un diritto potenzialmente alternativo olimitativo rispetto a quello degli altri”; - “ed è per propiziarequest’attuazione, che il legislatore ha riformato l’art. 209 l.fall.,stabilendo, nel testo applicabile ratione temporis, che «Ilcommissario trasmette l’elenco dei crediti ammessi o respinti acoloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa a mezzoposta elettronica certificata ai sensi dell’articolo 207, quartocomma»”; - “è quest’ultima notizia, infatti, che consente alsingolo ricorrente di acquisire informazioni anche in ordine allealtre domande in funzione di una eventuale impugnazione deldecreto di ammissione (Cass. n. 33622/21, punto 2.3.2)”; - “peril profilo in questione l’art. 209 è coerente con l’art. 97 l.fall., anorma del quale «Il curatore, immediatamente dopo ladichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dàcomunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti,informandoli del diritto di proporre opposizione in caso dimancato accoglimento della domanda»”; - “è dunque ilricevimento di una comunicazione così allestita che, in base allacombinazione degli artt. 99 e 209 l.fall., fa scattare il decorso deltermine di trenta giorni per l’impugnazione; sicché le esigenze diuniformità presidiate dall’art. 209 l.fall., armoniche con la novellae dell’art. 97, e dell’art. 209 l.fall., conducono a ritenere che siala comunicazione del commissario corredata dell’elenco inquestione a far decorrere il termine per l’instaurazione della fasegiurisdizionale”; - “erronea è quindi la statuizione del decretoimpugnato, che ha ridotto a comunicazione irrilevante la pec conla quale il commissario ha trasmesso l’elenco dei crediti ammessio respinti, ritenendo rilevante quella precedente, che dell’elenconon era corredata” (Cass. n. 34821 del 2022).Ric. 2023, n. 24884, Sez. 1, C.C. del 25 marzo 2026Numero registro generale 24884/2023Nu6m ero sezionale 1349/2026Numero di raccolta generale 10002/2026Data pubblicazione 17/04/20262.5.

Il caso in esame è del tutto identico a quello comesopra deciso.2.6.

Il tribunale, infatti, ha ritenuto che l’opposizione allostato passivo, proposta dall’istante con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA], eratardiva e, dunque, inammissibile dando esclusivo rilievo allamissiva, inviata il 15/1/2019, con la quale il commissarioliquidatore aveva comunicato allo stesso “di aver depositato incancelleria, in data 20/12/18, lo stato passivo”, senza, tuttavia,accertare, in fatto, e così cadendo nel denunciato vizio di falsaapplicazione dell’art. 209 l.fall., se tale comunicazionecontenesse, o meno, anche la “trasmissione ai creditori di copiaconforme dello stato passivo depositato in data 20/12/2018”,dichiaratamente operata, invece, a mezzo della successivamissiva con la quale, in data 8/2/2019, lo stesso commissarioaveva senz’altro trasmesso all’istante la “copia conforme dellostato passivo integrale, dando avviso che da tale comunicazionesarebbero decorsi i termini previsti dagli artt. 98 e seguentil.fall.”.3.

Il ricorso, nei termini esposti, dev’essere, pertanto,accolto: e il decreto impugnato, per l’effetto, cassato con rinvio,per un nuovo esame, al tribunale di Roma che, in differentecomposizione, provvederà anche sulle spese del presentegiudizio.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa il decretoimpugnato con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Romache, in differente composizione, provvederà anche sulle spesedel presente giudizio.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 25 marzo 2026.Il PresidenteRic. 2023, n. 24884, Sez. 1, C.C. del 25 marzo 2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] COATTA AMMINISTRATIVA;- intimato -avverso il DECRETO N. 2890/2023 del [OSCURATO:PERSONA],depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del25/3/2026;1.1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione allo statopassivo della Liquidazione coatta amministrativa dell’EnteStrumentale alla [OSCURATO:PERSONA], insistendo perl’ammissione dell’ulteriore “credito di €. 102.697,54, di cui €.19.304,16 in prededuzione, … a titolo di spese legali liquidate inNumero registro generale 24884/2023Nu2m ero sezionale 1349/2026Numero di raccolta generale 10002/2026Data pubblicazione 17/04/2026suo favore … nelle sentenze in cause di lavoro” nelle quali l’enteassoggettato a procedura era risultato quale “partesoccombente”.1.2. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, dopo averrilevato che: - il commissario liquidatore, a mezzo di pec del15/1/2019, aveva comunicato all’opponente “di aver depositatoin cancelleria, in data 20/12/18, lo stato passivo”, allegando lascheda relazione alla decisione assunta quanto al credito dallostesso vantato e dando avviso che, ai sensi dell’art. 209, comma2°, l.fall., le impugnazioni sarebbero state regolate dagli artt. 98e 99 l.fall.; - ai sensi dell’art. 209, comma 1° e 2°, l.fall., con ildeposito in cancelleria lo stato passivo predisposto dalcommissario liquidatore diventa esecutivo e può essereimpugnato con le forme e nei termini previsti dagli artt. 98 e 99l.fall.; - tale ultima norma prevede che le opposizioni allo statopassivo divenuto esecutivo debbano proporsi entro trenta giornidalla comunicazione dell’elenco dei creditori ammessi o respinti;ha sostenuto che: - “il riferimento della pec del 15 gennaio 2019alla facoltà(per i creditori e i rivendicanti…) di presentareosservazioni, istanze e documenti integrativi in ordine alledecisioni assunte dal commissario liquidatore, anche al fine diprevenire un eventuale contenzioso giudiziario , deveimputarsi ad una erronea interpretazione della legge da partedello stesso commissario liquidatore”; - “con il deposito incancelleria”, infatti, “lo stato esecutivo diviene esecutivo e,quindi, non può essere modificato se non con gli strumenti e neitermini previsti dall’art. 98, 2°, 3° e 4° comma, l.fall. …”.1.3. Né rileva, ha proseguito il tribunale, il fatto che ilcommissario liquidatore, con pec dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], “abbiatrasmesso copia conforme dello stato passivo integrale, dandoavviso che da tale comunicazione sarebbero decorsi i terminiRic. 2023, n. 24884, Sez. 1, C.C. del 25 marzo 2026Numero registro generale 24884/2023Nu3m ero sezionale 1349/2026Numero di raccolta generale 10002/2026Data pubblicazione 17/04/2026previsti dagli artt. 98 e seguenti l.fall.”, da imputarsi, in realtà,all’errore di interpretazione della legge sopra indicato, posto che“i termini per le impugnazioni dello stato passivo decorrono dallacomunicazione del deposito in cancelleria ex art. 209 l.fall. e nonpossono essere differiti o prorogati dal commissario liquidatorein virtù della successiva comunicazione di integrazioni omodifiche, peraltro illegittime”.1.4. Il tribunale, quindi, poiché l’opposizione era stataproposta con ricorso del 5/3/2019, ha ritenuto che l’opposizioneallo stato passivo proposta dall’istante fosse tardiva e, dunque,inammissibile.1.5. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale titolare delloS.L.A. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 12/12/2023,illustrato da memoria, ha chiesto, per un motivo, la cassazionedel decreto.1.6. L’[OSCURATO:PERSONA] strumentale alla [OSCURATO:PERSONA] inliquidazione coatta amministrativa è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1. Con l’unico motivo articolato, il ricorrente,lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 98 e99 e 209 l. fall., in combinato disposto con l’art. 8 del d.lgs. n.178/2012 nonché degli artt. 1173 e 1175 c.c., in rapporto congli artt. 3 e 97 Cost., ha censurato il decreto impugnato nellaparte in cui il tribunale ha ritenuto l’inammissibilitàdell’opposizione allo stato passivo che lo stesso aveva propostoin quanto tardiva sul rilievo che la comunicazione da cui fardecorrere il termine di trenta giorni per la proposizione di taleimpugnazione era costituita da una missiva del 15/1/2019 con laquale il commissario liquidatore aveva comunicato all’istantel’avvenuto deposito dello stato passivo presso la cancelleria deltribunale di Roma.Ric. 2023, n. 24884, Sez. 1, C.C. del 25 marzo 2026Numero registro generale 24884/2023Nu4m ero sezionale 1349/2026Numero di raccolta generale 10002/2026Data pubblicazione 17/04/20262.2. Il tribunale, tuttavia, ha osservato il ricorrente, cosìopinando, ha erroneamente omesso di considerare che: - lamissiva del 15/1/2019 conteneva un semplice avviso con cui ilcommissario liquidatore avvertiva i creditori dello loro «facoltà dipresentare osservazioni, istanze o documenti integrativi alla PECdella liquidazione in ordine alle decisioni assunte dalCommissario Liquidatore, anche al fine di prevenire un eventualecontenzioso giudiziario»”; - solo in data 8/2/2019, il commissarioliquidatore aveva trasmesso una copia conforme dello statopassivo integrale, evidenziando che da tale comunicazionesarebbero decorsi i termini previsti dagli artt. 98 ss l.fall..2.3. Il motivo è fondato.2.4. Questa Corte, infatti, con argomentazionipienamente condivisibili, ha già avuto modo di ritenere, in unacontroversia relativa ad un’opposizione allo stato passivo dellastessa procedura concorsuale qui resistente, che: - “col depositodello stato passivo gli interessati recuperano la facoltà dirivolgersi al giudice, al fine di ottenere l’accertamento dei crediti(e degli eventuali privilegi) o delle pretese restitutorie chelamentano essere stati pretermessi, oppure al fine di contestarel’ammissione di crediti (e di privilegi) o delle pretese altrui(Cass., sez. un., n. 25174/08)”; - “l’art. 209, secondo comma,l.fall. è quindi teso a uniformare (col richiamo agli artt. 98, 99,101 e 103), rispetto al fallimento, i procedimenti impugnatori,fungendo da cerniera per l’applicazione, nel procedimento diverifica dei crediti nella liquidazione coatta amministrativa, deimedesimi principi propri di quello fallimentare (Cass., sez. un.,n. 13142/22)”; - “la natura contenziosa del procedimentod’impugnazione implica l’attuazione del contraddittoriocollettivo, esteso a tutti i partecipanti, i quali, quindi, hannointeresse a conoscere non solo l’esito della propria domanda, maRic. 2023, n. 24884, Sez. 1, C.C. del 25 marzo 2026Numero re5gis tro generale 24884/2023Numero sezionale 1349/2026Numero di raccolta generale 10002/2026Data pubblicazione 17/04/2026anche quello delle domande dei creditori (e ricorrenti)concorrenti, portatori di un diritto potenzialmente alternativo olimitativo rispetto a quello degli altri”; - “ed è per propiziarequest’attuazione, che il legislatore ha riformato l’art. 209 l.fall.,stabilendo, nel testo applicabile ratione temporis, che «Ilcommissario trasmette l’elenco dei crediti ammessi o respinti acoloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa a mezzoposta elettronica certificata ai sensi dell’articolo 207, quartocomma»”; - “è quest’ultima notizia, infatti, che consente alsingolo ricorrente di acquisire informazioni anche in ordine allealtre domande in funzione di una eventuale impugnazione deldecreto di ammissione (Cass. n. 33622/21, punto 2.3.2)”; - “peril profilo in questione l’art. 209 è coerente con l’art. 97 l.fall., anorma del quale «Il curatore, immediatamente dopo ladichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dàcomunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti,informandoli del diritto di proporre opposizione in caso dimancato accoglimento della domanda»”; - “è dunque ilricevimento di una comunicazione così allestita che, in base allacombinazione degli artt. 99 e 209 l.fall., fa scattare il decorso deltermine di trenta giorni per l’impugnazione; sicché le esigenze diuniformità presidiate dall’art. 209 l.fall., armoniche con la novellae dell’art. 97, e dell’art. 209 l.fall., conducono a ritenere che siala comunicazione del commissario corredata dell’elenco inquestione a far decorrere il termine per l’instaurazione della fasegiurisdizionale”; - “erronea è quindi la statuizione del decretoimpugnato, che ha ridotto a comunicazione irrilevante la pec conla quale il commissario ha trasmesso l’elenco dei crediti ammessio respinti, ritenendo rilevante quella precedente, che dell’elenconon era corredata” (Cass. n. 34821 del 2022).Ric. 2023, n. 24884, Sez. 1, C.C. del 25 marzo 2026Numero registro generale 24884/2023Nu6m ero sezionale 1349/2026Numero di raccolta generale 10002/2026Data pubblicazione 17/04/20262.5. Il caso in esame è del tutto identico a quello comesopra deciso.2.6. Il tribunale, infatti, ha ritenuto che l’opposizione allostato passivo, proposta dall’istante con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA], eratardiva e, dunque, inammissibile dando esclusivo rilievo allamissiva, inviata il 15/1/2019, con la quale il commissarioliquidatore aveva comunicato allo stesso “di aver depositato incancelleria, in data 20/12/18, lo stato passivo”, senza, tuttavia,accertare, in fatto, e così cadendo nel denunciato vizio di falsaapplicazione dell’art. 209 l.fall., se tale comunicazionecontenesse, o meno, anche la “trasmissione ai creditori di copiaconforme dello stato passivo depositato in data 20/12/2018”,dichiaratamente operata, invece, a mezzo della successivamissiva con la quale, in data 8/2/2019, lo stesso commissarioaveva senz’altro trasmesso all’istante la “copia conforme dellostato passivo integrale, dando avviso che da tale comunicazionesarebbero decorsi i termini previsti dagli artt. 98 e seguentil.fall.”.3. Il ricorso, nei termini esposti, dev’essere, pertanto,accolto: e il decreto impugnato, per l’effetto, cassato con rinvio,per un nuovo esame, al tribunale di Roma che, in differentecomposizione, provvederà anche sulle spese del presentegiudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa il decretoimpugnato con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Romache, in differente composizione, provvederà anche sulle spesedel presente giudizio.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 25 marzo 2026.Il PresidenteRic. 2023, n. 24884, Sez. 1, C.C. del 25 marzo 2026
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