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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14599/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] Alberto avverso la sentenza in epigrafe, con cui in data 8.7.2024 la Corte d'Appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Cosenza in data 14.1.2021, ha rideterminato la pena inflitta al ricorrente per i reati di detenzione illegale di armi comuni da sparo e di munizioni, previa esclusione della recidiva contestata; Evidenziato che il ricorso deduce genericamente la apparenza della motivazione della sentenza impugnata, laddove, invece, la Corte d'Appello, operando anche riferimenti ai passaggi logico-giuridici della pronuncia di primo grado (c.d. doppia conforme), ha illustrato in modo congruo gli elementi di fatto sulla base dei quali ha espressamente disatteso i motivi di impugnazione e riaffermato la responsabilità dell'imputato; Considerato, pertanto, che non si verta affatto in tema di "motivazione apparente", la quale è ravvisabile soltanto quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa (Sez. 5, n. 9677 del 14/7/2014, dep. 2015, P.g. in proc.

Vassallo, Rv. 263100 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, non essendo state specificamente confutate le argomentazioni della sentenza impugnata, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] Alberto avverso la sentenza in epigrafe, con cui in data 8.7.2024 la Corte d'Appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Cosenza in data 14.1.2021, ha rideterminato la pena inflitta al ricorrente per i reati di detenzione illegale di armi comuni da sparo e di munizioni, previa esclusione della recidiva contestata; Evidenziato che il ricorso deduce genericamente la apparenza della motivazione della sentenza impugnata, laddove, invece, la Corte d'Appello, operando anche riferimenti ai passaggi logico-giuridici della pronuncia di primo grado (c.d. doppia conforme), ha illustrato in modo congruo gli elementi di fatto sulla base dei quali ha espressamente disatteso i motivi di impugnazione e riaffermato la responsabilità dell'imputato; Considerato, pertanto, che non si verta affatto in tema di "motivazione apparente", la quale è ravvisabile soltanto quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa (Sez. 5, n. 9677 del 14/7/2014, dep. 2015, P.g. in proc. Vassallo, Rv. 263100 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, non essendo state specificamente confutate le argomentazioni della sentenza impugnata, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 14599/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris