CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17100/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione alla dichiarazione di responsabilità per i reati di rapina aggravata e lesioni aggravate ascritti all'odierno ricorrente, risulta formulato in termini non consentiti dalla legge in questa sede, per un duplice ordine di ragioni: reiterando nella riproduzione di profili di censura già prospettati con l'atto di appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, esso risulta volto a prospettare un," diverso apprezzamento degli elementi probatori e un diverso giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, stante invece la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, essendo il sindacato di legittimità, per espressa volontà del legislatore, limitato a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che, i giudici di appello - conformandosi pienamente al principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui le dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del/della dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214) - hanno sottolineato la piena attendibilità delle dichiarazioni rese dalla vittima e come esse abbiano trovato piena conferma nel raffronto con gli ulteriori elementi di prova, dovendosi così ritenere certamente provata la penale responsabilità dell'odierno ricorrente per i reati ascrittigli (si vedano le pagg. 2-5 dell'impugnata sentenza); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta un improprio vizio di "travisamento del fatto", risulta generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 581, comma 1, cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata esente da vizi (si vedano pagg. da 2 a 5), non indica con puntualità e concreta specificità gli elementi di fatto e di diritto che fondano la censura formulata, non consentendo così al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende