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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 15422/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

25 della Corte di appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;lette le conclusioni del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] UGL, avv.rigettarlo, con condanna alla rifusione delle spese del grado di giudizio, come da allegatanota spese.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma dellapronuncia emessa in data 5 ottobre 2021 dal Tribunale di Roma, ha dichiarato non doversiprocedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 81-110-646cod. pen., perché estinto per prescrizione, revocando la condanna al risarcimento dei dannie alla rifusione delle spese in favore di [OSCURATO:PERSONA] econfermando nel resto le statuizioni civili in favore di UGL.2.

Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore,formulando due motivi di impugnazione, che qui si riassumono, nei termini di cui all’art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Contraddittorietà o illogicità della motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenzadella previa consegna alla ricorrente della carta prepagata, presupposto del reato ascrittole,siccome utilizzata per le spese di carattere personale, secondo l’imputazione.Sussisterebbe un contrasto oggettivo tra il tenore letterale delle fonti orali (tra cuiGiovanni [OSCURATO:PERSONA], escusso nuovamente in appello, che avrebbe escluso una dazionediretta a [OSCURATO:PERSONA], come confermato anche dall’ufficiale di polizia giudiziaria Soavi) e ilcontenuto della documentazione prodotta (che attesterebbe la perdurante partecipazione2.2.

Mera apparenza della motivazione in ordine al riconoscimento e allaquantificazione del risarcimento disposto in favore di UGL.A fronte di uno specifico e articolato motivo di appello, la conferma delle statuizioni civiliin favore di UGL, viziata innanzitutto da intrinseca contraddittorietà in relazione alla parallelaposizione di [OSCURATO:PERSONA], si baserebbe soltanto su un’assertiva liquidazione definitiva del danno invia equitativa, pur nella consapevolezza che fosse impossibile distinguere le spese personalida quelle legate all’attività sindacale.3.

Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è, complessivamente, infondato.2.

Il primo motivo non è consentito, poiché diretto a un’impossibile nuova ponderazionedel materiale istruttorio, in presenza di una motivazione a sostegno dell’affermazione diresponsabilità priva di vizi logico-giuridici.I giudici di merito, infatti, nonostante le contrarie dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], giudicatoinattendibile sul punto, hanno accertato la consegna a [OSCURATO:PERSONA], quale componente delconsiglio nazionale dell’organizzazione sindacale, di una scheda prepagata (su cuisarebbero stati versati, con periodicità mensile, euro 2.000, a titolo di rimborso spesecalcolato forfettariamente), valorizzando le successive transazioni inequivocabilmenteriferibili all’allora imputata e prive di connessione con l’attività sindacale (cfr. sentenza diappello, pp. 6-10).Questa argomentata conclusione è incensurabile in sede di legittimità.3.

La suddetta ricostruzione, tale da sussumere il fatto anche quale illecito civile,secondo la Corte territoriale «giustifica la conferma delle statuizioni civili disposte dal primogiudice in favore di UGL, trattandosi dell’associazione che, per quanto emerge dagli atti, hasubito la perdita pecuniaria cagionata dal reato, oltre ad un grave danno morale e diimmagine, nella specie desumibile in tutta evidenza dalla rilevanza pubblica della vicenda,per le sue caratteristiche intrinseche e la notorietà dei soggetti che vi sono stati coinvolti».Pertanto, è stata condivisa la «quantificazione equitativamente effettuata dal primo giudice[…] pienamente congrua rispetto all’entità dei danni (comprendenti anche rivalutazionemonetaria e interessi)».Il quinto motivo dell’appello proposto dall’imputata, al netto delle censure concernenti lestatuizioni in favore di [OSCURATO:PERSONA] (poi accolte dai giudici capitolini), censurava l’impossibilitàdi verificare compiutamente il quantum, sconosciuto alla stessa persona offesa (ciò cheavrebbe portato all’assoluzione di [OSCURATO:PERSONA]) e non meglio precisato da specificheindagini successive.La sintetica condivisione da parte della Corte capitolina delle valutazioni espresse inprimo grado parrebbe scontare – solo prima facie, in realtà – la natura oggettivamenteassertiva di queste ultime («[…] consegue la condanna della stessa al risarcimento deldanno materiale e morale cagionato alla parte civile [OSCURATO:PERSONA] UGL, chepuò essere liquidato in via equitativa, in euro 25.000»).

Tuttavia, nel corpo della motivazione,in sede di accertamento di colpevolezza, il Tribunale aveva indicato assai chiaramente chele spese addebitate sulla carta [OSCURATO:PERSONA] Spider n. 4030270954715137 ammontavano a«un totale complessivo superiore ai 20.000 [euro] in un anno e due mesi» (fermo restandoche l’editto imputativo faceva riferimento a «un importo complessivo di oltre 22.000 euro»).Questa ricostruzione dei fatti, intangibile nel giudizio di cassazione, ha condotto il Tribunale,anche in considerazione delle implausibili dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],a concludere che tutte le transazioni effettuate con questo mezzo di pagamento nellafinestra temporale in esame fossero attribuibili a [OSCURATO:PERSONA] e risultassero «del tuttoestranee alla attività della UGL per l’importo complessivo indicato nel capo di imputazione».Il canone dell’equità sarebbe così venuto in rilievo solo limitatamente alla somma dieuro 3.000 circa, residua rispetto al danno direttamente provocato mediante l’utilizzo dellacarta di credito per ragioni non riconducibili, sia pure latamente, allo svolgimento di funzionisindacali.

In tali limiti, deve allora considerarsi sufficiente la spiegazione della Corte dimerito, che richiama, quanto al «grave danno morale e di immagine», la notorietà mediaticadella vicenda e, quanto all’intero credito risarcitorio, la corresponsione degli interessicompensativi e l’adeguamento al costo della vita.4.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato e la ricorrente condannata, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.Consegue, altresì, la condanna della medesima ricorrente alla rifusione delle spese diassistenza e rappresentanza sostenute dalla parte civile costituita nel presente grado digiudizio, liquidate come in dispositivo, in relazione all’attività svolta.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Condanna, inoltre, la ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] UGL che liquidain complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
25 della Corte di appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;lette le conclusioni del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] UGL, avv.rigettarlo, con condanna alla rifusione delle spese del grado di giudizio, come da allegatanota spese.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma dellapronuncia emessa in data 5 ottobre 2021 dal Tribunale di Roma, ha dichiarato non doversiprocedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 81-110-646cod. pen., perché estinto per prescrizione, revocando la condanna al risarcimento dei dannie alla rifusione delle spese in favore di [OSCURATO:PERSONA] econfermando nel resto le statuizioni civili in favore di UGL.2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore,formulando due motivi di impugnazione, che qui si riassumono, nei termini di cui all’art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1. Contraddittorietà o illogicità della motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenzadella previa consegna alla ricorrente della carta prepagata, presupposto del reato ascrittole,siccome utilizzata per le spese di carattere personale, secondo l’imputazione.Sussisterebbe un contrasto oggettivo tra il tenore letterale delle fonti orali (tra cuiGiovanni [OSCURATO:PERSONA], escusso nuovamente in appello, che avrebbe escluso una dazionediretta a [OSCURATO:PERSONA], come confermato anche dall’ufficiale di polizia giudiziaria Soavi) e ilcontenuto della documentazione prodotta (che attesterebbe la perdurante partecipazione2.2. Mera apparenza della motivazione in ordine al riconoscimento e allaquantificazione del risarcimento disposto in favore di UGL.A fronte di uno specifico e articolato motivo di appello, la conferma delle statuizioni civiliin favore di UGL, viziata innanzitutto da intrinseca contraddittorietà in relazione alla parallelaposizione di [OSCURATO:PERSONA], si baserebbe soltanto su un’assertiva liquidazione definitiva del danno invia equitativa, pur nella consapevolezza che fosse impossibile distinguere le spese personalida quelle legate all’attività sindacale.3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è, complessivamente, infondato.2. Il primo motivo non è consentito, poiché diretto a un’impossibile nuova ponderazionedel materiale istruttorio, in presenza di una motivazione a sostegno dell’affermazione diresponsabilità priva di vizi logico-giuridici.I giudici di merito, infatti, nonostante le contrarie dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], giudicatoinattendibile sul punto, hanno accertato la consegna a [OSCURATO:PERSONA], quale componente delconsiglio nazionale dell’organizzazione sindacale, di una scheda prepagata (su cuisarebbero stati versati, con periodicità mensile, euro 2.000, a titolo di rimborso spesecalcolato forfettariamente), valorizzando le successive transazioni inequivocabilmenteriferibili all’allora imputata e prive di connessione con l’attività sindacale (cfr. sentenza diappello, pp. 6-10).Questa argomentata conclusione è incensurabile in sede di legittimità.3. La suddetta ricostruzione, tale da sussumere il fatto anche quale illecito civile,secondo la Corte territoriale «giustifica la conferma delle statuizioni civili disposte dal primogiudice in favore di UGL, trattandosi dell’associazione che, per quanto emerge dagli atti, hasubito la perdita pecuniaria cagionata dal reato, oltre ad un grave danno morale e diimmagine, nella specie desumibile in tutta evidenza dalla rilevanza pubblica della vicenda,per le sue caratteristiche intrinseche e la notorietà dei soggetti che vi sono stati coinvolti».Pertanto, è stata condivisa la «quantificazione equitativamente effettuata dal primo giudice[…] pienamente congrua rispetto all’entità dei danni (comprendenti anche rivalutazionemonetaria e interessi)».Il quinto motivo dell’appello proposto dall’imputata, al netto delle censure concernenti lestatuizioni in favore di [OSCURATO:PERSONA] (poi accolte dai giudici capitolini), censurava l’impossibilitàdi verificare compiutamente il quantum, sconosciuto alla stessa persona offesa (ciò cheavrebbe portato all’assoluzione di [OSCURATO:PERSONA]) e non meglio precisato da specificheindagini successive.La sintetica condivisione da parte della Corte capitolina delle valutazioni espresse inprimo grado parrebbe scontare – solo prima facie, in realtà – la natura oggettivamenteassertiva di queste ultime («[…] consegue la condanna della stessa al risarcimento deldanno materiale e morale cagionato alla parte civile [OSCURATO:PERSONA] UGL, chepuò essere liquidato in via equitativa, in euro 25.000»). Tuttavia, nel corpo della motivazione,in sede di accertamento di colpevolezza, il Tribunale aveva indicato assai chiaramente chele spese addebitate sulla carta [OSCURATO:PERSONA] Spider n. 4030270954715137 ammontavano a«un totale complessivo superiore ai 20.000 [euro] in un anno e due mesi» (fermo restandoche l’editto imputativo faceva riferimento a «un importo complessivo di oltre 22.000 euro»).Questa ricostruzione dei fatti, intangibile nel giudizio di cassazione, ha condotto il Tribunale,anche in considerazione delle implausibili dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],a concludere che tutte le transazioni effettuate con questo mezzo di pagamento nellafinestra temporale in esame fossero attribuibili a [OSCURATO:PERSONA] e risultassero «del tuttoestranee alla attività della UGL per l’importo complessivo indicato nel capo di imputazione».Il canone dell’equità sarebbe così venuto in rilievo solo limitatamente alla somma dieuro 3.000 circa, residua rispetto al danno direttamente provocato mediante l’utilizzo dellacarta di credito per ragioni non riconducibili, sia pure latamente, allo svolgimento di funzionisindacali. In tali limiti, deve allora considerarsi sufficiente la spiegazione della Corte dimerito, che richiama, quanto al «grave danno morale e di immagine», la notorietà mediaticadella vicenda e, quanto all’intero credito risarcitorio, la corresponsione degli interessicompensativi e l’adeguamento al costo della vita.4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e la ricorrente condannata, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.Consegue, altresì, la condanna della medesima ricorrente alla rifusione delle spese diassistenza e rappresentanza sostenute dalla parte civile costituita nel presente grado digiudizio, liquidate come in dispositivo, in relazione all’attività svolta. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Condanna, inoltre, la ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] UGL che liquidain complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]
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