CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 dicembre 2023
Cassazione n. 35809/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34251/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 1632/2019 depositata il 09/04/2019, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO 1.Namira s.g.r. p.a. ha impugnato la cartella di pagamento conseguente all’avviso di accertamento n. 262/2016 del Comune di [OSCURATO:PERSONA] per l’i.c.i. del 2011, denunciando il suo difetto di legittimazione passiva relativamente ai debiti tributari collegati ai beni facenti parte di un fondo comune di investimento oggetto di liquidazione nel 2017 e di cui, pertanto, non ha più la gestione, essendo stati beni conferiti ad una società per azioni. 2.Il ricorso è stato dichiarato inammissibile in primo grado e rigettato nel merito all’esito dell’appello. 3.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente, che ha successivamente depositato una memoria in cui ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, stante la presentazione di istanza di definizione agevolata, ai sensi dell’art. 1, commi 186 e seguenti, della l. n. 197/2022 e dell’art. 4, comma 2, del Regolamento del Comune di [OSCURATO:PERSONA], ed il pagamento della prima rata; ciò nel giudizio avente ad oggetto l’avviso di accertamento. 4.L’Agenzia delle Entrate – Riscossione, ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita. 5.La causa è stata trattata all’adunanza camerale del 6 dicembre 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse alla luce delle allegazioni della stessa ricorrente e, cioè, della presentazione dell’istanza di definizione agevolata e del pagamento della prima rata nel giudizio avente ad oggetto l’avviso di accertamento da cui deriva la cartella in esame. Difatti, in tema di contenzioso tributario, come l'esito favorevole del giudizio promosso dal contribuente avverso l'atto impositivo presupposto integra un fatto estintivo della pretesa tributaria necessariamente destinato a ripercuotersi sull'iscrizione a ruolo, che resta priva di titolo, e sulla cartella di pagamento, che viene a mancare dell'obbligazione, anche qualora su tali atti dipendenti sia intervenuto, in senso sfavorevole al contribuente, il giudicato, travolto in virtù dell'effetto espansivo esterno di cui all'art. 336 c.p.c. (v., per tutte, Cass., 13 gennaio 2017, n. 718), allo stesso modo, la definizione agevolata della lite avente ad oggetto l’avviso di accertamento presupposto, con il pagamento del relativo importo, si ripercuote sulla cartella di pagamento, la cui ragione d’ essere viene a mancare.Come stabilisce l’art. 1, comma 196, della l. n. 197/2022, gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge: ciò vale anche se la definizione riguarda l’avviso di accertamento e le altre pronunce la cartella di pagamento ad esso conseguente. Né in senso contrario può obiettarsi che, ai sensi del comma 195 art. cit., per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione agevolata esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento, atteso che tale disposizione esclude la possibilità dell’estinzione per definizione agevolata di un giudizio in assenza di una specifica domanda, ma non esclude il collegamento funzionale tra l’avviso di accertamento e la cartella di pagamento e, quindi, le inevitabili conseguenze dell’esito del giudizio avente ad oggetto l’atto presupposto su quello avente ad oggetto l’atto conseguente. Non può, invece, procedersi alla declaratoria della cessazione della materia del contendere, in quanto tale pronuncia presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (v. Cass., Sez. 2, 29/07/2021, n. 21757), mentre, nel caso di specie, la controparte intimata non ha assunto alcuna conclusione rispetto alla circostanza sopravvenuta allegata dalla ricorrente e non risulta ancora dichiarata l’estinzione del giudizio avente ad oggetto l’avviso di accertamento. 2.In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse, con integrale compensazione delle spese di lite, tenuto conto della istanza di definizione agevolata e del pagamento della prima rata relativamente al giudizio avente ad oggetto l’avviso di accertamento. Deve pure ricordarsi che, come già chiarito da questa Corte (v., tra le tante, Cass., Sez. 6-2, 02/07/2015, n. 13636), la ratio dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (nella specie, per sopravvenuto difetto di interesse). P.Q.M. La Corte: dichiara inammissibile il ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse; dichiara