CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 ottobre 1978
Cassazione n. 21968/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 22/10/1978 avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], letta la comunicazione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in merito alla adesione al'astensione dalle udienze; considerato che detta dichiarazione non rileva nell'ambito del procedimento camerale fissata per la trattazione scritta del giudizio. Deve, infatti, ricordarsi che questa Corte di cassazione ha già affermato che allorquando, in cassazione, il procedimento si svolge in camera di consiglio senza l'intervento del difensore, nessuna rilevanza, ai fini del richiesto rinvio, assume la partecipazione del difensore stesso all'astensione dalle udienze proclamate da organismi di categoria (Sez. 2, n. 9775 del 22/11/2012, v. 255353; Sez. 5, ord. n. 1596 del 06/06/1995, Rv. 2026339); ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la mancata riqualificazione del delitto di rapina impropria in quello di furto, per difetto dell'elemento dell'unitarietà dell'azione (sottrazione e uso della violenza o minaccia), oltre ad essere manifestamente infondato, non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito che a pag. 1-2 della sentenza impugnata ha correttamente ritenuto il fatto integrante il reato di rapina impropria in ragione dell'unitarietà dell'azione: sottrazione delle biciclette e violenza o minaccia, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA]