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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 settembre 2023

Cassazione n. 35450/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16779/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587) che la rappresenta e difende ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 45, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

MILANO n. 1036/2019 depositata il06/03/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con sentenza n. 713/2017 depositata i l 23.2.2017 la [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Lombardia confermava la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Varese di accoglimento del ricorso della [OSCURATO:SOCIETA] contro avviso di accertamento e atto di irrogazione sanzioni relativi ad una rettifica di classificazione di merci importate dalla Svizzera.

In particolare, i giudici d’appello ritenevano fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dalla contribuente in difetto di prova della presentazione della notitia criminis in sede penale entro tre anni dalla data delle dichiarazioni doganali.

2. Contro questa sentenza l’Agenzia delle dogane ha proposto ricorso per revocazione davanti alla stessa CTR della Lombardia , deducendo che nell’ambito del giudizio d’appello l’Ufficio aveva prodotto copia della notizia di reato trasmessa alla Procura delle Repubblica presso il Tribunale di Varese e il giudice del gravame aveva omesso di valutare tale prova.

3. La CTR , con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso ritenendo insussistenti i presupposti di cui all’art. 395 n. 4 c.p.c. poiché si verte va su un fatto oggetto di discussione tra le parti, in ordine al quale il giudice si era pronunziato : infatti, la sentenza impugnata n. 713/2017 aveva ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione essendo risultato «non provato il fatto che la “notitia criminis” in sede penale sarebbe stata inoltrata entro i tre anni dalla data delle dichiarazioni doganali in esame» e doveva concludersi che i giudici d’appello avevano «preso in considerazione e valutato il punto controverso».

4. Quindi, in data 20/05/2019, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione avverso suddetta sentenza, affidando il ricorso ad un unico motivo.

5. Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA] che ha deposita to memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 64, d.lgs. 31.12.1992, n. 546 e 395, n. 4), c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c., avendo la CTR errato nel non considerare errore percettivo l’omessa considerazione del documento prodotto dall’Ufficio recante la notitia criminis presentata entro il termine triennale.

2. Il motivo è inammissibile. 3.Per quel che concerne la violazione e falsa applicazione degli artt. 64 del D.lgs. n. 546/92 e 395, n.4. c.p.c., si rileva, in primo luogo che la revocazione ordinaria avverso una sentenza della [OSCURATO:PERSONA], inoppugnabile sotto il profilo dell’accertamento in fatto, è ammessaper errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa: l'errore revocatorio, previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c., « deve consistere in un errore di percezione e deve avere rilevanza decisiva, oltre a rivestire i caratteri dell’assoluta evidenza e della rilevabilità sulla scorta del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti del giudizio, senza che si debba, perciò, ricorrere all’utilizzazione di argomentazioni induttive o a particolari indagini che impongano una ricostruzione interpretativa degli atti medesimi» (Cass.n.20635 del 2017; v. anche, tra le ultime, Cass. n. 37382 del 2022; Cass. n. 25752 del 2022).

4. T ra i requisiti necessari della revocazione si richiede che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi; pertanto, non è configurabile l'errore revocatorio qualora l'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice (ex multis, Cass. n. 10040 del 2022; Cass. n. 2236 del 2022; Cass. n. 9527 del 2019). 5.Nel caso di specie, la questione della prescrizione triennale e dell’eventuale interruzione mediante presentazione della notizia di reato costituì un punto controverso della lite che aveva formato oggetto di discussione tra le parti: secondo quanto si desume dalla precisa ricostruzione riportata in controricorso corredata dagli atti di causa richiamati, il documento contenente la notitia criminis era stato prodotto dall’Agenzia con l’atto d’appello e controparte aveva specificamente preso posizionesulla produzione.

6. Nello specifico, si trattava di foto copia d ella CNR datata 21.12.2012; la società, con le controdeduzioni in appello dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva contestat o tanto l’ammissibilità della produzione, poiché il documento era già in possesso dell’Amministrazione nel corso del primo grado del giudizio,quanto l’efficacia probatoria del documento, privo di attestazione di conformità agli originali e inidoneo a dimo strare la trasmissione della notitia criminis alla Procura della Repubblica nella data indicata; a seguito di ciò, l’Agenzia aveva depositato in data 9.1.2017 memoria ex art. 32 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 546/1992, corredata da copia conforme all’originale della nota prot. 36918 del 21.12.2012 e della CNR n. 8 del 21.12.2012,e la [OSCURATO:SOCIETA], con sua memoriadel 18.1.2017, aveva contestato ammissibilità ed efficacia probatoria anche di questa produzione,facendo anche rilevare che i nuovi documenti non coincidevano con quelli in copia semplice allegati all’atto d’appello.

7. N on emerge un errore percettivo rilevante ai fini della revocazione, in quanto le produzioni erano stat e oggetto di discussione tra le parti, né si può inequivocabilmente ritenere che quei documenti siano stati ignorati perché il tenore della motivazione del giudice d’appello (sentenza n. 713/2017) depone , piuttosto, nel senso della valutazione d i quei document i , ritenut i però insufficienti a provare la questione controversa, relativa alla tempestiva trasmissione della comunicazione di reato alla Procura («il fatto che la notitia criminis in sede penale sarebbe stata inoltrata entro i tre anni dalla data delle dichiarazioni doganali in esame: tutto ciò perché tale notizia comunicata in Procura prorogasse di conseguenza il predetto termine triennale..»). 8.In sostanza, come osservato dalla sentenza n. 1036/2019 , la questione riguarda la valutazione delle prove prodotte in giudizio , su cui vi è stata discussione tra le parti, che non può essere fatta valere mediante revocazione.

9. Le spese , regolate secondo soccombenza , vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 14.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16779/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587) che la rappresenta e difende ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 45, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 1036/2019 depositata il06/03/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con sentenza n. 713/2017 depositata i l 23.2.2017 la [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Lombardia confermava la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Varese di accoglimento del ricorso della [OSCURATO:SOCIETA] contro avviso di accertamento e atto di irrogazione sanzioni relativi ad una rettifica di classificazione di merci importate dalla Svizzera. In particolare, i giudici d’appello ritenevano fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dalla contribuente in difetto di prova della presentazione della notitia criminis in sede penale entro tre anni dalla data delle dichiarazioni doganali. 2. Contro questa sentenza l’Agenzia delle dogane ha proposto ricorso per revocazione davanti alla stessa CTR della Lombardia , deducendo che nell’ambito del giudizio d’appello l’Ufficio aveva prodotto copia della notizia di reato trasmessa alla Procura delle Repubblica presso il Tribunale di Varese e il giudice del gravame aveva omesso di valutare tale prova. 3. La CTR , con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso ritenendo insussistenti i presupposti di cui all’art. 395 n. 4 c.p.c. poiché si verte va su un fatto oggetto di discussione tra le parti, in ordine al quale il giudice si era pronunziato : infatti, la sentenza impugnata n. 713/2017 aveva ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione essendo risultato «non provato il fatto che la “notitia criminis” in sede penale sarebbe stata inoltrata entro i tre anni dalla data delle dichiarazioni doganali in esame» e doveva concludersi che i giudici d’appello avevano «preso in considerazione e valutato il punto controverso». 4. Quindi, in data 20/05/2019, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione avverso suddetta sentenza, affidando il ricorso ad un unico motivo. 5. Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA] che ha deposita to memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 64, d.lgs. 31.12.1992, n. 546 e 395, n. 4), c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c., avendo la CTR errato nel non considerare errore percettivo l’omessa considerazione del documento prodotto dall’Ufficio recante la notitia criminis presentata entro il termine triennale. 2. Il motivo è inammissibile. 3.Per quel che concerne la violazione e falsa applicazione degli artt. 64 del D.lgs. n. 546/92 e 395, n.4. c.p.c., si rileva, in primo luogo che la revocazione ordinaria avverso una sentenza della [OSCURATO:PERSONA], inoppugnabile sotto il profilo dell’accertamento in fatto, è ammessaper errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa: l'errore revocatorio, previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c., « deve consistere in un errore di percezione e deve avere rilevanza decisiva, oltre a rivestire i caratteri dell’assoluta evidenza e della rilevabilità sulla scorta del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti del giudizio, senza che si debba, perciò, ricorrere all’utilizzazione di argomentazioni induttive o a particolari indagini che impongano una ricostruzione interpretativa degli atti medesimi» (Cass.n.20635 del 2017; v. anche, tra le ultime, Cass. n. 37382 del 2022; Cass. n. 25752 del 2022). 4. T ra i requisiti necessari della revocazione si richiede che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi; pertanto, non è configurabile l'errore revocatorio qualora l'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice (ex multis, Cass. n. 10040 del 2022; Cass. n. 2236 del 2022; Cass. n. 9527 del 2019). 5.Nel caso di specie, la questione della prescrizione triennale e dell’eventuale interruzione mediante presentazione della notizia di reato costituì un punto controverso della lite che aveva formato oggetto di discussione tra le parti: secondo quanto si desume dalla precisa ricostruzione riportata in controricorso corredata dagli atti di causa richiamati, il documento contenente la notitia criminis era stato prodotto dall’Agenzia con l’atto d’appello e controparte aveva specificamente preso posizionesulla produzione. 6. Nello specifico, si trattava di foto copia d ella CNR datata 21.12.2012; la società, con le controdeduzioni in appello dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva contestat o tanto l’ammissibilità della produzione, poiché il documento era già in possesso dell’Amministrazione nel corso del primo grado del giudizio,quanto l’efficacia probatoria del documento, privo di attestazione di conformità agli originali e inidoneo a dimo strare la trasmissione della notitia criminis alla Procura della Repubblica nella data indicata; a seguito di ciò, l’Agenzia aveva depositato in data 9.1.2017 memoria ex art. 32 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 546/1992, corredata da copia conforme all’originale della nota prot. 36918 del 21.12.2012 e della CNR n. 8 del 21.12.2012,e la [OSCURATO:SOCIETA], con sua memoriadel 18.1.2017, aveva contestato ammissibilità ed efficacia probatoria anche di questa produzione,facendo anche rilevare che i nuovi documenti non coincidevano con quelli in copia semplice allegati all’atto d’appello. 7. N on emerge un errore percettivo rilevante ai fini della revocazione, in quanto le produzioni erano stat e oggetto di discussione tra le parti, né si può inequivocabilmente ritenere che quei documenti siano stati ignorati perché il tenore della motivazione del giudice d’appello (sentenza n. 713/2017) depone , piuttosto, nel senso della valutazione d i quei document i , ritenut i però insufficienti a provare la questione controversa, relativa alla tempestiva trasmissione della comunicazione di reato alla Procura («il fatto che la notitia criminis in sede penale sarebbe stata inoltrata entro i tre anni dalla data delle dichiarazioni doganali in esame: tutto ciò perché tale notizia comunicata in Procura prorogasse di conseguenza il predetto termine triennale..»). 8.In sostanza, come osservato dalla sentenza n. 1036/2019 , la questione riguarda la valutazione delle prove prodotte in giudizio , su cui vi è stata discussione tra le parti, che non può essere fatta valere mediante revocazione. 9. Le spese , regolate secondo soccombenza , vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso; Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 14.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per
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