CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 28593/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, Il Tribunale di Roma, investito da istanza di riesame avanzata ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., ha confermato il decreto con cui era stato disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il sequestro di 30 cartucce cosiddette a pallettoni e di un silenziatore. Osservava che era astrattamente ipotizzabile la contestata contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. con riferimento ad entrambi i beni in sequestro. Quanto alle cartucce, non poteva trovare applicazione in favore dell'indagato la disposizione dell'art. 26 I., 18 aprile 1975, n. 110 perché non erano riferibili a nessuna delle armi regolarmente detenute Quanto al silenziatore, se è vero che l'art. 1-bis del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 527 2, inserito dall'art. 2, comma 1 lett. b) d.lgs. 10 agosto 2018, n. 204, non lo inserisce nel catalogo delle "parti di arma" per cui è previsto l'obbligo di denuncia, è altrettanto vero che tale disposizione trova applicazione, a mente dell'arti, comma 2, d.lgs., n. 527 del 1992 "limitatamente ai casi in cui la detenzione ed il porto sono consentiti nel territorio dello Stato" laddove il silenziatore, a mente dell'art. 2, comma 2, I. n. 110 del 1975, in quanto "dispositivo progetto o adattato per attenuare il rumore causato dallo sparo" non può essere né fabbricato né introdotto né venduto nel territorio dello Stato. 2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza sulla base di due motivi. 2.1. Con il primo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 26 della legge n. 110 del 1975 nonché degli artt. 192 e 234 cod. proc. pen. Il Tribunale non ha rilevato - o comunque avrebbe dovuto farlo acquisendo di ufficio gli atti rilevanti pe la decisione - che l'indagato deteneva legalmente al momento del sequestro fucili a canna liscia calibro 12. Tale circostanza si evince chiaramente sia dal verbale di ritiro cautelare amministrativo sia dal verbale di sequestro, allegati al ricorso nell'osservanza del principio dell'autosufficienza. Felici, pertanto, era facoltizzato a detenere senza obbligo di denunzia fino a mille cartucce a pallini dello stesso calibro. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in riferimento al d.lgs. n. 104 del 2018 e all'art. 2 della legge n. 110 del 1975. Erroneamente il Tribunale, per ritenere punibile la detenzione del silenziatore in sequestro, ha applicato la disposizione di cui all'arti, comma 2, d.lgs., n. 527 del 1992 che però è applicabile alle armi da fuoco della categoria A della direttiva 91/447/CEE, il cui porto e detenzione non sono consentiti nel territorio nazionale. Laddove il silenziatore, come nel caso in esame, costituisca "accessorio" di armi comuni da sparo, inserite nelle categorie B e C, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 104 del 2018 non è più qualificabile come "parte di arma", la cui detenzione è legittima previa denuncia ma bene di libera circolazione di cui l'art. 2, comma 2, I. n. 110 del 1975 ne vieta l'importazione, la vendita e la fabbricazione ma non il porto e la detenzione, oltre che l'uso venatorio effettivo. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è parzialmente fondato nei termini chiariti nel prosieguo. 1. La censura relativa alle cartucce coglie nel segno. Risulta dal verbale di sequestro e dal verbale amministravo di ritiro cautelare che Felici deteneva legittimamente fucili a canna liscia calibro 12. Proprio questa circostanza, d'altra parre, ha indotto gli agenti operanti a non sottoporre a sequestro le cartucce a pallini calibro 12, ritenute evidentemente, in applicazione della disposizione dell'art. 26 della legge, 18 aprile 1975, n. 110, oggetto di detenzione lecita, ma esclusivamente delle cartucce "a piombo spezzato, a palla singola e a pallettoni". Tanto posto, il Tribunale non ha adeguatamente spiegato le ragioni per cui questo tipo di munizioni, a differenza delle cartucce a pallini, non siano riferibili alle armi regolarmente denunziate di calibro compatibile. Tale verifica si impone posto che, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte "ai fini della configurabilità del reato di detenzione abusiva di munizioni, le cartucce caricate a "panettoni", ossia a pallini di numerazione compresa tra il 5/0 e 111/0, sono munizioni spezzate, e rientrano nella previsione dell'art. 26 I. n. 110 del 1975, con la conseguenza che per le stesse, ove riferite ad arma di cui sia stato regolarmente denunziato l'acquisto, non è obbligatoria la denuncia di detenzione, fino al numero di mille (Sez. 1, n. 20442 del 27/03/2015, Ferrai, Rv. 263606 - 01). 2. Il secondo motivo, relativo al silenziatore, non è fondato. 2.1. Con il decreto legislativo, 30 dicembre 1992, n. 527 è stata data attuazione nell'ordinamento interno alla direttiva 91/477/CEE del 18 giugno 1991 relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Scopo dichiarato della direttiva è quella di dettare, a seguito della soppressione alle frontiere intracomunitarie e la creazione di uno spazio unico nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali una normativa efficace dei controlli relativi alla detenzione di armi idonea a consentire «il controllo all'interno degli Stati membri dell'acquisizione e della detenzione di armi da fuoco, nonché del loro trasferimento in un altro Stato membro». Il principio cardine del sistema delineato è costituito dal «divieto di passaggio con armi da uno Stato membro ad un altro». Deroghe sono possibili solo nel caso in cui venga «applicata una procedura che permetta agli Stati membri di essere informati dell'ingresso di un'arma da fuoco nel loro territorio». Il d.lgs. n. 527 del 1992 ha recepito all'art. 1-bis, alcune definizioni con l'espressa precisazione («Ai fini del presente decreto») della loro stretta funzionalità alla classificazione di ogni arma o parte di essa in una delle categorie meglio definite dalla direttiva (Sez. 3, n. 5329 del 12/12/2007, dep. 2008, Cagnin, Rv. 238860 - 01). Tra le «parti» di arma da fuoco è incluso «ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco» Il decreto legislativo, 10 agosto 2018, n. 104, ha dato attuazione ad una successiva direttiva, la n. 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che ha modificato la direttiva 91/477/CEE, sempre nell'ottica di definire misure di accompagnamento per il mercato interno ed al fine di «creare un equilibrio tra l'impegno a garantire una certa libertà di circolazione all'interno dell'Unione per alcune armi da fuoco e loro componenti essenziali e la necessità di inquadrare tale libertà mediante opportune garanzie di sicurezza adeguate a tali prodotti». Tra i criteri fissati dalla nuova direttiva, al punto 3) viene precisato che «una volta che le armi da fuoco sono acquisite e detenute legalmente in conformità della direttiva 91/477/CEE, si dovrebbero applicare le disposizioni nazionali relative al porto d'armi o alla regolamentazione della caccia o del tiro sportivo". Il nuovo testo dell'art. 1-bis lett. b d.lgs. n. 527 del 1992, come modificato dal d.lgs. n. 104 del 2018, definisce "parte" alcune componenti essenziali dell'arma da fuoco (la canna, il telaio, il fusto, il carrello, il tamburo, l'otturatore, il blocco di culatta) non menzionando più il silenziatore. 2.2. Ritiene il Collegio che tale modifica non assume alcun rilievo ai fini dell'applicazione delle norme incriminatrici previste dalle legge 2 ottobre 1967 n. 895. In stretta correlazione con il bene giuridico primario dell'ordine e della sicurezza della collettività tutelato dai predetti reati ed in continuità con la giurisprudenza di legittimità consolidatasi nel tempo deve accedersi una diversa e più ampia definizione di "parti" di arma da fuoco di quella accolta nel d.lgs. n. 104 del 2018 che, come già chiarito, detta una disciplina non di carattere generale ma finalizzata a regolamentare la circolazione delle armi nel mercato interno dell'Unione. Pertanto, ai fini della legge 2 ottobre 1967 n. 895, sono «parti di arma da fuoco", tutti i componenti strettamente necessari a rendere l'arma stessa atta allo sparo nonché quelli che contribuiscono a renderla più pericolosa per volume di fuoco o rapidità di sparo, precisione di tiro e simili, ovvero più insidiosa, sempre che, pur avendo una loro autonomia funzionale, si prestino a una ricomposizione con l'arma mediante un procedimento di facile e veloce effettuazione. Non rientrano in questa categoria solo le parti di mera rifinitura od ornamento, non aventi cioè riflesso alcuno, ne' diretto né indiretto, sul funzionamento e/o sulla pericolosità dell'arma al momento della sua utilizzazione" (Cass., Sez. 1, 24 ottobre 2004, n. 41704, Frittelli, Rv 222944 Sez. 1, n. 38706 del 05/03/2013 Bruno, Rv. 256880 - 01; [OSCURATO:PERSONA]. 1, n. 31624 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Monaco, Rv. 261466 - 01, Sez. 1, n. 42291 del 08/11/2007, Spezia, Rv. 238116 - 01) D'altra parte, la direttiva 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 non mirava certamente a depotenziare le norme interne che eventualmente reprimevano più severamente l'«uso improprio delle armi da fuoco per scopi criminali». Anzi l'obbiettivo primario delle revisioni in essa contenuti è quello di rendere più efficace rispetto alla precedente disciplina il contrasto a all'uso criminale delle armi nell'ambito del «programma europeo sulla sicurezza» che, come si legge nel punto 2), della comunicazione Commissione del 28 aprile 2015, è incentrato sull'«approccio comune alla disattivazione delle armi da fuoco per prevenirne la riattivazione e l'utilizzo da parte dei criminali». 2.3. Che il silenziatore da applicare sulle armi da fuoco continui a costituire "parte" di arma da fuoco, e pertanto, per quanto rileva in questa sede, la sua detenzione illegale costituisca reato trova conferma nel testo rimasto immutato dell'art. 2, comma 2, I. n. 110 del 1975. Tale disposizione, nel fornire un'elencazione dettagliata delle "armi e munizioni comuni da sparo", valida "agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia", espressamente vieta a monte la fabbricazione, l'introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di "ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo", sul presupposto che i silenziatori, per le loro caratteristiche intrinseche di componenti idonei a rendere l'ama da fuoco più pericolosa, siano assoggettati alla disciplina penalistica prevista non per gli "accessori" ma per le "parti" di arma. 3. Va dunque pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente al sequestro delle trenta cartucce a pallettoni, con rinvio al Tribunale di Roma competente ex art. 324, comma 5, cod. proc. pen., provveda a nuovo giudizio sul punto nell'osservanza del principio fissato richiamato nel par. 1. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente al sequestro delle trenta cartucce a pallettoni, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunal