CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 29094/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a del [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l’inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse della parte civile,che ha chiesto dichiararsi inammissibile o, in subordine, rigettarsi il ricorso, concondanna dell’imputato alla rifusione delle spese processuali sostenute dallaparte civile per il giudizio di legittimità;lette le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse del ricorrente, chechiede l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa in data 30 gennaio 2026, la Corte di appello diBologna ha confermato la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] dell’udienza preliminare delTribunale di Bologna del 13 febbraio 2025, che, all’esito di giudizio abbreviato,aveva dichiarato la colpevolezza di XXXXXXXXXXXXXX in ordine ai delitti di cuiagli artt. 572, 609-bis, 611 e 600-ter cod. pen. e lo aveva condannato alla penadi sette anni e sei mesi di reclusione, con diniego delle circostanze attenuantigeneriche ed applicata la diminuente per il rito.Secondo quanto ricostruito dai Giudici di merito, XXXXXXXXXXXXXXavrebbe: 1) maltrattato abitualmente la compagna convivente, medianteumiliazioni, offese verbali, minacce, percosse e costrizione a subire atti sessualinon desiderati, dal 2018 al dicembre 2023 (capo A); 2) costretto in più occasionila propria compagna convivente a compiere e subire atti sessuali, anche a tre,con minaccia di farle del male o di non supportare economicamente i di lei figli,ovvero afferrandola per i capelli, o tenendola ferma sul letto contro la suavolontà, o comunque avvalendosi di una clima di paura ed abusando dello statodi prostrazione della persona offesa, dal 2018 al dicembre 2023 (capo B); 3)costretto in più occasioni, nel corso del 2020, con violenza e minaccia, la propriacompagna convivente a recarsi da uno spacciatore per acquistare cocaina e poiconsegnargliela (capo D); 4) indotto la figlia minore della compagna convivente ainviargli fotografie e video ritraenti se stessa in atteggiamenti sessualmenteespliciti, come mostrarsi nuda e masturbarsi con vari oggetti, ovvero mentreaveva con un uomo rapporti orali o con penetrazione, con condotte protratte finoal 27 gennaio 2023 (capo E).2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte diappello indicata in epigrafe XXXXXXXXXXXXXX, con atto sottoscritto dall’Avv.esposizione del pregresso svolgimento del processo.2.1. Con il primo motivo, si denuncia vizio di motivazione, anche pertravisamento delle prove, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza dei reati di cui ai capi A(maltrattamenti in famiglia aggravati), B (violenza sessuale), D (violenza ominaccia per costringere a commettere un reato) ed E (pornografia minorileaggravata).Si deduce che le conclusioni della sentenza impugnata in ordineall’affermazione di responsabilità dell’imputato per i reati di cui ai capi A), B), D)ed E) sono illegittime, perché si fondano su travisamenti delle prove e su unamotivazione manifestamente illogica e contraddittoria.Si segnala, in primo luogo, che il procedimento è nato da una segnalazionedel fratello dell’imputato e non certo da una denuncia della vittima, che questa,anzi, intimò il denunciante per far tornare a casa il compagno, ricoverato in unastruttura proprio a seguito della denuncia, e che di tali circostanze non hanno inalcun modo tenuto conto i Giudici di merito.Si rappresenta, quanto alle condotte integranti il reato di maltrattamenti infamiglia, che il delitto non è configurabile perché: a) secondo quanto dichiaratodalla teste XXXXXXX, le decisioni di restare in casa, di non avere vita sociale e dinon lavorare erano frutto di una scelta della vittima, e non certo di imposizionidell’imputato; b) i tre episodi di violenza fisica non sono supportati dadocumentazione medica effettiva, e, anzi, l’episodio dell’estate 2021 è smentitosia dalla teste XXXXXXXXXXX, sia dalla madre della persona offesa; c) l’amicaXXXXXXXXXX non riferito di aver subito alcuna minaccia, diversamente daquanto affermato dalla persona offesa. Si conclude che, in realtà, nella specie,emerge non una situazione di sopraffazione, bensì una vicenda di conflittualità dicoppia, all’interno di un rapporto di convivenza mai interrotto.Si osserva, quanto al reato di violenza sessuale, che: a) non vi è traccia diminacce per compiere o subire atti sessuali nei video acquisiti agli atti; b) lapolizia giudiziaria ha indicato la persona offesa come «complice della situazione»emergente dai video relativi ai rapporti a tre, e quindi non come vittima“costretta”; c) la persona offesa ha ammesso la propria apertura sessuale edinoltre il suo sguardo assente rilevato in alcuni filmati può essere spiegato comeil risultato dell’uso di stupefacenti. Si conclude che la complicità della personaoffesa a compiere determinati atti sessuali è circostanza idonea ad aver indottol’imputato a ritenere sussistete il consenso della stessa.Si espone, quanto al reato di pornografia minorile aggravata, che il reatonon è configurabile perché: a) l’invio del denaro non è stato mai effettuato infavore della minore, né risulta sia stato consegnato alla stessa; b) l’imputato nonera pratico di dispositivi elettronici, sicché i suoi erano tutti gestiti dallacompagna convivente, nonché madre della minore ripresa nei filmatipornografici; c) la minore, proprio nei filmati, ha dimostrato un elevato grado dimaturità ed esperienza in ambito sessuale, e, quindi, non può ritenersi“utilizzata”. Si aggiunge che dagli atti non emergono né violenza o minaccia, néuno stato di necessità della minore, presupposti necessari per l’integrazione delleaggravanti di cui all’art. 602-ter, terzo e quarto comma, cod. pen.Si rileva, quanto al reato di violenza o minaccia per costringere acommettere un reato, che il delitto non è configurabile perché: a) anche lapersona offesa faceva uso di sostanze stupefacenti, quindi la sua azione eradiretta ad acquistare droga da consumare insieme con il compagno; b) non visono elementi da cui inferire condotte di violenza o minaccia per indurre lapersona offesa ad uscire di casa; c) addirittura, un filmato documenta la volontàdella persona offesa ad uscire di casa a mezzanotte, nonostante la contrariavolontà dell’imputato, per portare del denaro ad un terzo non identificato.2.2. Con il secondo motivo, si denunciano violazione di legge, in riferimentoagli artt. 62-bis e 133 cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo al diniego dellecircostanze attenuanti generiche.Si deduce che la sentenza impugnata ha omesso di considerare elementifavorevoli all’imputato come lo stato di incensuratezza, il comportamentoprocessuale privo di atteggiamenti dilatori, l’assenza di denunce della personaoffesa, e la mancata volontà della stessa di allontanarsi dal partner.2.3. Con il terzo motivo, si denunciano violazione di legge, in riferimentoall’art. 81 cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo al mancato assorbimento delreato di maltrattamenti in famiglia in quello di violenza sessuale e alla misuradegli aumenti applicati per la continuazione.Si deduce che il reato di maltrattamenti in famiglia deve essere dichiaratoassorbito in quello di violenza sessuale, perché non vi è prova di condottemaltrattanti diverse da quelle concernenti la violenza sessuale, e che, comunque,gli aumenti, specie quello per il reato di pedopornografia, sono eccessivi esupportati da una motivazione generica.2.4. Con il quarto motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avuto riguardo all’affermazione dellaresponsabilità civile e alla liquidazione della provvisionale.Si deduce che non vi è prova di danni cagionati alla persona offesa e che laquantificazione della provvisionale in 30.000,00 euro è eccessiva, anche perchél’imputato è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.3. A seguito della requisitoria del Procuratore generale della Corte dicassazione, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Montanari, nell’interesse della ricorrente, ha presentato memoria nella quale siripropongono e sviluppano le argomentazioni svolte nel ricorso e si insiste perl’accoglimento dello stesso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.2. Diverse da quelle consentite in sede di legittimità sono le censure espostenel primo motivo, le quali contestano l’affermazione di penale responsabilità pertutti i reati per i quali è stata pronunciata condanna, deducendo che ledichiarazioni della persona offesa sono inattendibili e che, comunque, non visono elementi idonei a fondare un corretto giudizio di colpevolezza.2.1. Ai fini dell’esame delle censure indicate, è utile dare indicazione deicriteri metodologici cui il Collegio deve attenersi sia in materia di sindacato dilegittimità sul giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesacompiuto dal giudice di merito, sia in tema di efficacia dimostrativa attribuibile atali dichiarazioni.2.1.1. Innanzitutto, occorre richiamare i principi giurisprudenziali in materiadi sindacato della Corte di cassazione sul giudizio affermativo dell’attendibilitàdella persona offesa da parte dei giudici di merito.In proposito, è costante l’affermazione secondo cui l'attendibilità dellapersona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede dilegittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta damanifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti inipotesi non fondate sullo id quod plerumque accidit, ed insuscettibili di verificaempirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una purminima plausibilità (cfr., tra le tantissime: Sez. 5, n. 1322 del 26/09/2025, dep.2026, Abbruzzese, Rv. 289333 – 01; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv.278609 – 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 – 01).Diverse pronunce, poi, hanno puntualizzato che le dichiarazioni rese dallapersona offesa non sono da ritenere inattendibili solo perché risultanoimprecisioni, inesattezze e oggettive smentite. Ad esempio, si è precisato che lamancanza dell'esatta collocazione spaziale del fatto non fa venire menol'attendibilità della narrazione fatta dalla persona offesa del reato di violenzasessuale quando la collocazione medesima risulti comunque accertata in base adaltri elementi probatori precisi e concordanti (Sez. 3, n. 41593 del 16/05/2017,P., Rv. 271312 – 01). Del resto, si è anche rimarcato che la natura progressivadelle dichiarazioni rese dalla vittima vulnerabile non è un elemento che può, dasolo, determinare una valutazione di inattendibilità, in quanto tali dichiarazionispesso non si esauriscono in un'unica soluzione, ma si sviluppano attraverso uncomplesso percorso di disvelamento, di regola condizionato dall'affidamento neiconfronti dell'autorità procedente e intrecciato con quello psicologico disuperamento del trauma, sicché il giudizio sull'attendibilità del dichiarato imponeuna valutazione d'insieme comprensiva di tutti gli stadi di tale percorso (Sez. 3,n. 6710 del 18/12/2020, dep. 2021, F., Rv. 281005 – 02).2.1.2. Ciò posto, va poi rilevato che, secondo un principio enunciato dalleSezioni Unite, le dichiarazioni della persona offesa, possono legittimamentefondare un giudizio di colpevolezza anche se non corroborate da riscontriestrinseci, essendo sufficiente una approfondita verifica, corredata da idoneamotivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilitàintrinseca del suo racconto (cfr. Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv.253214 – 01, e Sez. 4, n. 410 del 09/11/2021, dep. 2022, Aramu, Rv. 282558 –01).Del resto, l’elaborazione della giurisprudenza ha anche precisato che,qualora risulti “opportuna” l’acquisizione di riscontri estrinseci, questi possonoconsistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l’intento calunniatorio deldichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistereogni segmento della narrazione (Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv.275312 – 01).2.2. La sentenza impugnata ricostruisce i fatti sulla base delle dichiarazionidella persona offesa e di numerosi ulteriori elementi di prova, dichiarativi edocumentali, espressamente da essa ritenuti «riscontri».La Corte d’appello premette che le indagini sono iniziate a seguito delladenuncia presentata dal fratello dell’imputato, nella quale si segnalava sia ilgrave degrado igienico-sanitario in cui versava la famiglia di quest’ultimo,causata dall’abuso di alcol e di sostanze stupefacenti, sia il rinvenimento,all’interno del personal computer dell’uomo, di video ritraenti lo stesso e lacompagna in atteggiamenti sessuali davanti ai figli.[OSCURATO:PERSONA] del gravame, poi, riporta il racconto dei fatti fornito dalla personaoffesa, la quale ha riferito, in sintesi, che l’imputato: a) dal 2018, la costringevaa subire e praticare rapporti sessuali contro la sua volontà, talvolta anche allapresenza dei figli minori e immobilizzandola a letto, o invitandola a fingere diessere la figlia XXXXXXXX; b) in più occasioni, l’aveva costretta a contattaredelle amiche per avere rapporti sessuali a tre; c) era solito ingiuriarla eminacciarla, rivolgendole frasi del tipo «sei una puttana, non vali nulla, tanto nonsei in grado di fare nulla», e ancora, «tu non andrai mai via di qua», «andrai viain una bara», «non aiuterò più i tuoi figli a XXXXXXXXXXXXX se tua figlia non mimanda dei video»;d) più volte, aveva chiesto alla figlia della compagna, di nomeXXXXXXXX, anche quando la stessa era minorenne, di inviargli dei video mentresi toccava le parti intime o aveva rapporti sessuali con altre persone,minacciando, in caso di omessa soddisfazione di tali richieste, di non inviarle piùdenaro; e) le impediva di uscire di casa e di avere una vita sociale, salvo che perrecarsi al lavoro, le controllava il telefono e le aveva fatto chiudere i profili social;f) in almeno tre occasioni, tra il 2020 e il 2023, l’aveva aggredita fisicamente,colpendola alla schiena con una sedia, alla testa con un bicchiere, o sul corpo conpugni dopo averla afferrata per i capelli; g) in più occasioni, l’aveva costretta arecarsi presso uno spacciatore per acquistare sostanze stupefacenti per lui.Secondo la sentenza impugnata, la narrazione della persona offesa ècorroborata da una pluralità di riscontri, testimoniali e documentali. Innanzitutto,diversi testi escussi hanno confermato il clima generale di prevaricazione e diviolenze imposto dall’imputato, e segnatamente: a) la madre della personaoffesa ha descritto l’imputato come un uomo possessivo nei confronti dellav i t t ima; b ) l e t es t imon i XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX eXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hanno riferito di aver visto l’imputato rivolgersi allapersona offesa con toni arroganti ed aggressivi, assumere atteggiamenti disopraffazione in danno della stessa, e, in un caso, anche spingere la vittimacontro una porta e tirarle contro uno sgabello, così da colpirla ad una gamba, inpresenza del figlio piccolo terrorizzato; c) la teste XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXha riferito di aver seguito la persona offesa dopo il collocamento in comunità e diaver appreso dalla stessa come l’uomo l’avesse costretta ad avere rapportisessuali davanti ai figli ed inviasse denaro alla figlia a XXXXXXXXXXXXX incambio di foto della ragazza in atteggiamenti sessuali. In secondo luogo, leimmagini e i video presenti nelle chiavette USB ritraggono sia le lesioni riportatedalla vittima, sia l’evidente atteggiamento di costrizione e sottomissione dellastessa durante il compimento di atti sessuali per soddisfare il compagno,desumibile dallo sguardo assente e dalle espressioni sofferenti. In terzo luogo, ladocumentazione bancaria, costituita anche dalle ricevute di invio del denaropossedute dall’imputato, comprova trasferimenti di denaro effettuati da questi afavore di persone appartenenti al nucleo familiare della figlia della vittima. Inquarto luogo, le chat acquisite includono immagini e video a contenutosessualmente esplicito, raffiguranti la minore XXXXXXXX con le parti intimedenudate, nonché le conversazioni tra quest’ultima e l’uomo.La Corte distrettuale, sintetizzate le risultanze istruttorie, risponde allecritiche della difesa sul giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della personaoffesa e sulla ricostruzione dei fatti compiuta dal [OSCURATO:PERSONA] di primo grado.Rappresenta, innanzitutto, che la mancata presentazione della denuncia e ilmantenimento della convivenza da parte della persona offesa non costituisconocircostanze di per sé incompatibili con i maltrattamenti subiti, in quanto questepossono essere spiegate da una elevata capacità della vittima di resistere allecondotte prevaricatrici dell’imputato. Aggiunge, inoltre, che, ai fini dellaconfigurabilità della fattispecie incriminatrice di violenza sessuale, è privo dirilievo l’atteggiamento di “apertura sessuale” ammesso dalla stessa personaoffesa in sé considerato, quando le pratiche erotiche sono violentementeimposte.Osserva, poi, che rispetto ai maltrattamenti patiti dalla persona offesa,nessun apprezzabile significato può essere attribuito alla circostanza che l’amicaXXXXXXXXXX non abbia confermato di aver ricevuto minacce da partedell’imputato, come invece riferito dalla persona offesa, poiché questa hacomunque fornito una descrizione dell’imputato come un soggetto che trattavamale la compagna, e ha peraltro riportato le confidenze ricevute dalla vittima, laquale le aveva raccontato di essere costretta ad avere rapporti sessuali contro lapropria volontà. Rimarca, inoltre, che: a) la teste XXXXXXXXXXXXXXXXXXX hadichiarato di aver assistito personalmente a un episodio di violenza dell’imputatonei confronti della vittima, svoltosi alla presenza del figlio minore della coppia,XXXXXXXXX, e di essere stata costretta ad intervenite per dividerli e tutelare ilbambino; b) i video ritraenti la persona offesa nell’atto di compiere atti sessualicon il compagno forniscono indici inequivocabili dello stato di costrizione in cuiversava la donna, ad esempio documentando come, in una occasione, l’uomo,dopo aver afferrato la convivente al capo, l’aveva immobilizzata con il ginocchiosul letto, le aveva avvicinato il pene al viso e le aveva intimato di aprire la bocca,mentre la vittima lo supplicava di non farlo, e quindi l’aveva rimproverata peravergli detto di no, e per aver fatto sporcare la coperta nuova.Sottolinea, ancora, con riguardo ad altri episodi di rapporti sessuali, che,anche ammettendo uno stato di alterazione della persona offesa dovuto alconsumo di alcol o all’assunzione di sostanze stupefacenti, tale condizione erasintomatica della mancanza di un consenso libero e attuale in quel momento.La sentenza impugnata, quindi, in ordine al reato di pornografia aggravata,espone che: a) dalle chat acquisite emergono le insistenti richieste rivoltedall’imputato ad XXXXXXXX, figlia minorenne della persona offesa, di inviarglifotografie a contenuto sessuale, minacciandola, in caso contrario, diinterrompere i trasferimenti di denaro a XXXXXXXXXXXXX, dove la stessa sitrovava; b) le fotografie pornografiche rinvenute nelle chat, considerata l’età, itatuaggi e le inquadrature parziali del viso, erano certamente riferibili allaprecisata XXXXXXXX; c) l’invio del denaro a XXXXXXXXXXXXX è da correlareall’invio delle immagini dalla indicata XXXXXXXX all’imputato, perché le rimessedelle somme sono state effettuate in favore di soggetti facenti parte del nucleofamiliare della minore, tra i quali la nonna materna, e del cui sostegnoeconomico la ragazza beneficiava.[OSCURATO:PERSONA] di secondo grado, infine, per quanto attiene al reato di violenza ominaccia per costringere a commettere un reato, rileva che la condotta dicostrizione esercitata sulla persona offesa deve essere riferita non soltanto alsingolo acquisto della sostanza stupefacente, ma anche alla successiva condottadi cessione nei confronti dell’imputato, e deve essere valutata alla luce delregime di sopraffazione e costrizione generato dall’uomo e, quindi, delragionevole timore da parte della persona offesa di subire ripercussioni ove nonavesse acconsentito a quanto richiesto.2.3. Le conclusioni della sentenza impugnata in ordine alla affermazione diresponsabilità dell'imputato sono immuni da vizi.La Corte d'appello ha dato atto, in modo analitico e dettagliato, di tutte lerisultanze istruttorie, ed ha spiegato compiutamente, sulla base di accettabilimassime di esperienza, perché ha ritenuto pienamente attendibili le dichiarazionidella persona offesa, anche confrontandole con quelle rese dall’imputato, nonchérispondendo in modo puntuale alle deduzioni formulate in sede di gravame.Le censure formulate sul punto nel ricorso, inoltre, lungi dall'evidenziare vizilogici o giuridici, costituiscono, in sostanza, una proposta di diversa valutazionedelle risultanze istruttorie, operazione non consentita in sede di legittimità.3. Diverse da quelle consentite in sede di legittimità, o comunquemanifestamente infondate, sono le censure formulate nel secondo motivo, lequali contestano il diniego delle circostanze attenuanti generiche, deducendo lamancata considerazione di elementi favorevoli all’imputato quali lo stato diincensuratezza, il comportamento processuale privo di atteggiamenti dilatori,l’assenza di denunce della persona offesa, e la mancata volontà della stessa diallontanarsi dal compagno.Come già ripetutamente precisato dalla giurisprudenza, il mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamentemotivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, amaggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, pereffetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è piùsufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (così Sez. 4, n. 32872 del08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 – 01, e Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017,Starace, Rv. 270986 – 01).In ogni caso, la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale egiuridicamente corretto perché non ricorrono elementi valutabili a favoredell’imputato, evidenziando la gravità delle condotte e la loro protrazione neltempo, nonché l’assenza di elementi di segno positivo.4. Diverse da quelle consentite in sede di legittimità, o comunquemanifestamente infondate, sono le censure formulate nel terzo motivo, le qualicontestano il mancato assorbimento del reato di maltrattamenti in famiglia inquello di violenza sessuale e la misura degli aumenti applicati per lacontinuazione.4.1. Per quanto concerne il primo ordine di censure, occorre muovere dalconsolidato orientamento della giurisprudenza, condiviso dal Collegio, secondocui il delitto di maltrattamenti è assorbito da quello di violenza sessuale soltantoquando vi è piena coincidenza tra le condotte, nel senso che gli atti lesivi sonofinalizzati esclusivamente alla realizzazione della violenza sessuale e sonostrumentali alla stessa, mentre in caso di autonomia anche parziale dellecondotte, comprendenti anche atti ripetuti di percosse gratuite e ingiurie noncircoscritte alla violenza o alla minaccia strumentale necessaria alla realizzazionedel delitto di cui all’art. 609-bis cod. pen., vi è concorso tra il reato di violenzasessuale continuata e quello di maltrattamenti (cfr. in tal senso: Sez. 3, n. 35700del 23/09/2020, Rv. 280818; Sez. 1, n. 13349 del 17/05/2012, dep.21/03/2013, Rv. 255051-01; Sez. 3, n. 45459 del 22/10/2008, Rv. 241670-01).In punto di fatto, la sentenza impugnata evidenzia, con motivazione immuneda vizi per le ragioni analiticamente indicate in precedenza nei §§ 2.1, 2.2 e 2.3,che, nella vicenda in esame, il reato di maltrattamenti in famiglia è statocommesso, oltre che attraverso le violenze sessuali, anche mediante reiterateprevaricazioni sia psicologiche sia fisiche, consistite, segnatamente, in minacce,ingiurie, aggressioni fisiche, vessazioni e umiliazioni, nonché nell’impedire alladonna di allontanarsi dall’abitazione, consentendole di uscire soltanto per recarsial lavoro o quando la obbligava ad acquistare sostanze stupefacenti.Di conseguenza, nella specie, siccome le condotte maltrattanti non si sonoesaurite in atti finalizzati esclusivamente alla realizzazione delle violenzesessuali, deve ritenersi che correttamente la Corte d’appello abbia ritenutointegrato il concorso del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 609-bis cod. pen. e diquello di maltrattamenti in famiglia, escludendo qualunque assorbimento diquest’ultimo nel primo.4.2. Anche quanto alla misura degli aumenti applicati per la continuazione,la motivazione della sentenza impugnata è sufficiente ed esaustiva.La Corte d’appello, infatti, ha ritenuto equa e proporzionata alla gravità deifatti la pena determinata dal [OSCURATO:PERSONA] di primo grado. Questi, precisamente, ha:1) fissato la pena base per il più grave reato di violenza sessuale nel minimoedittale di otto anni, considerato l’aumento di un terzo in ragione dellacircostanza aggravante di cui all’art. 609-ter, n. 5-quater, cod. pen.; 2) applicatoun aumento per la continuazione “interna” al capo B) di sei mesi di reclusione; 3)applicato ulteriori aumenti per la continuazione pari ad un anno di reclusione peril reato di maltrattamenti in famiglia, ad un anno e sei mesi di reclusione per ildelitto di pedopornografia e a tre mesi di reclusione per il reato di violenza ominaccia per costringere a commettere un reato; 4) applicato la riduzione di unterzo per il rito abbreviato.5. Diverse da quelle consentite in sede di legittimità, infine, sono le censureproposte con il quarto motivo, le quali attengono all’affermazione dellaresponsabilità civile e alla liquidazione della provvisionale.In proposito, è sufficiente richiamare il principio ampiamente consolidato ingiurisprudenza, ed enunciato anche dalle Sezioni Unite, secondo cui non èimpugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penalee relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi didecisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamentemotivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata adessere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (così Sez. U,n. 2246 del 19/12/1990, dep. 1991, Capelli, Rv. 186722 – 01, nonché Sez. 2, n.44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 – 02).6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – ravvisandosi profili dicolpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento afavore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila, cosìequitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Segue, inoltre, la condannadell’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nelpresente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato,nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Bologna con separatodecreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo ilpagamento in favore dello Stato. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civileammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sara' liquidata dallacorte di appello di bologna con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt.82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello stato.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.