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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 34861/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Napoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Napoli in data 28/9/2022 Dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ. modif.; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost.

Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli riformava quoad poenam la decisione del Tribunale di Noia che, in data 2/12/2021, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delitti di rapina pluriaggravata in concorso e sequestro di persona, determinando la pena in anni nove di reclusione ed euro 2500,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 la violazione dell'art. 192 cod.proc.pen. e il vizio di motivazione con particolare riguardo alla valutazione delle dichiarazioni del teste Martynovych.

Il difensore sostiene che la sentenza impugnata è viziata da omissione, contraddizione e illogicità nella parte in cui non ha motivato e ha trascurato di valutare nella loro globalità le dichiarazioni rilasciate in più date dal teste Martynovych, estrapolando solo le dichiarazioni che indirizzano verso la tesi accusatoria e risultano compatibili con la individuazione del ricorrente quale partecipe del gruppo di rapinatori; 2.2 la mancata assunzione di prova decisiva con riguardo al richiesto esame del consulente tecnico di parte e la violazione degli artt. 142 disp att. cod.proc.pen. e 133 cod.proc.pen.

Il difensore lamenta che la Corte territoriale ha negato la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per assumere il consulente della difesa il quale avrebbe dovuto riferire le proprie valutazioni circa la perizia dattiloscopica sull'impronta papillare rinvenuta sul veicolo [OSCURATO:PERSONA] sottratto nel corso dell'azione delittuosa.

Aggiunge che, sebbene all'imputato sia riconosciuto il diritto all'ammissione delle prove a discarico sui fatti oggetto delle prove a carico, nella specie il Tribunale di Noia aveva negato il rinvio richiesto dal consulente tecnico per motivi di salute con decisione lesiva dei diritti della difesa in quanto ha comportato la revoca della prova quantunque il Tribunale avesse la possibilità di disporre accertamenti circa l'impedimento dedotto e addirittura ordinare l'accompagnamento coattivo dell'interessato.

Assume, inoltre, che l'avvenuta acquisizione della relazione non elide le conseguenze del diritto negato. 1.11 primo motivo è inammissibile per genericità e, comunque, manifestamente infondato.

La difesa sostiene che la p.o.

Martynovych, sentita in più occasioni, avrebbe reso dichiarazioni discordanti circa l'esistenza, l'ubicazione e le caratteristiche del tatuaggio con un tema a fiori che il più giovane dei rapinatori mostrava sul polpaccio destro.

Il primo giudice (pag. 7) adesivamente richiamato dalla Corte territoriale, ha chiarito che il teste, escusso in fase dibattimentale, dopo un iniziale momento in cui mostrava di non ricordare con esattezza i particolari del predetto tatuaggio anche in ragione del consistente lasso temporale trascorso dal fatto delittuoso, a seguito delle contestazioni del P.m. aveva confermato che l'unico dei rapinatori che indossava un pantalone corto presentava sul polpaccio destro un'immagine tatuata raffigurante dei fiori colorati che racchiudevano all'interno un'altra immagine.

Il teste di P.g. [OSCURATO:PERSONA] ha riferito che dalla scheda segnaletica del prevenuto consta che egli sul polpaccio destro portava tatuata una rosa con un pugnale. 1.1 Deve aggiungersi che le doglianze difensive sono, in ogni caso, prive di decisività giacché non tengono conto del complesso degli elementi probatori valorizzati dai giudici di merito a sostegno del giudizio di responsabilità, che annovera la piena corrispondenza dei caratteri fisiognomici del Paudice con quelli del più giovane dei rapinatori e il rinvenimento di un'impronta papillare, repertata sulla manopola di apertura della portiera di destra del [OSCURATO:PERSONA] sottratto, che alla comparazione è risultata presentare non meno di 22 punti di contatto con l'impronta del dito anulare destro del prevenuto.

2. Anche il secondo motivo è destituito di pregio in quanto la Corte di merito ha negato la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di esaminare il consulente dattiloscopico di parte, dott. [OSCURATO:PERSONA], rimarcando la completezza delle acquisizioni dibattimentali e condividendo, con ampia e persuasiva motivazione, il rigetto della richiesta di rinvio formulata in primo grado per ragioni di salute, non adeguatamente motivate, del predetto.

I giudici d'appello hanno, inoltre, dato conto che il Tribunale, a richiesta della difesa, aveva disposto l'acquisizione della relazione scritta del consulente ed aveva analiticamente valutato i rilievi in quella sede esposti tanto dì, disporre perizia dibattimentale che confermava l'identità dattiloscopica della traccia rilevata sul furgone.

3. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 7 l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Napoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Napoli in data 28/9/2022 Dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ. modif.; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli riformava quoad poenam la decisione del Tribunale di Noia che, in data 2/12/2021, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delitti di rapina pluriaggravata in concorso e sequestro di persona, determinando la pena in anni nove di reclusione ed euro 2500,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 la violazione dell'art. 192 cod.proc.pen. e il vizio di motivazione con particolare riguardo alla valutazione delle dichiarazioni del teste Martynovych. Il difensore sostiene che la sentenza impugnata è viziata da omissione, contraddizione e illogicità nella parte in cui non ha motivato e ha trascurato di valutare nella loro globalità le dichiarazioni rilasciate in più date dal teste Martynovych, estrapolando solo le dichiarazioni che indirizzano verso la tesi accusatoria e risultano compatibili con la individuazione del ricorrente quale partecipe del gruppo di rapinatori; 2.2 la mancata assunzione di prova decisiva con riguardo al richiesto esame del consulente tecnico di parte e la violazione degli artt. 142 disp att. cod.proc.pen. e 133 cod.proc.pen. Il difensore lamenta che la Corte territoriale ha negato la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per assumere il consulente della difesa il quale avrebbe dovuto riferire le proprie valutazioni circa la perizia dattiloscopica sull'impronta papillare rinvenuta sul veicolo [OSCURATO:PERSONA] sottratto nel corso dell'azione delittuosa. Aggiunge che, sebbene all'imputato sia riconosciuto il diritto all'ammissione delle prove a discarico sui fatti oggetto delle prove a carico, nella specie il Tribunale di Noia aveva negato il rinvio richiesto dal consulente tecnico per motivi di salute con decisione lesiva dei diritti della difesa in quanto ha comportato la revoca della prova quantunque il Tribunale avesse la possibilità di disporre accertamenti circa l'impedimento dedotto e addirittura ordinare l'accompagnamento coattivo dell'interessato. Assume, inoltre, che l'avvenuta acquisizione della relazione non elide le conseguenze del diritto negato. 1.11 primo motivo è inammissibile per genericità e, comunque, manifestamente infondato. La difesa sostiene che la p.o. Martynovych, sentita in più occasioni, avrebbe reso dichiarazioni discordanti circa l'esistenza, l'ubicazione e le caratteristiche del tatuaggio con un tema a fiori che il più giovane dei rapinatori mostrava sul polpaccio destro. Il primo giudice (pag. 7) adesivamente richiamato dalla Corte territoriale, ha chiarito che il teste, escusso in fase dibattimentale, dopo un iniziale momento in cui mostrava di non ricordare con esattezza i particolari del predetto tatuaggio anche in ragione del consistente lasso temporale trascorso dal fatto delittuoso, a seguito delle contestazioni del P.m. aveva confermato che l'unico dei rapinatori che indossava un pantalone corto presentava sul polpaccio destro un'immagine tatuata raffigurante dei fiori colorati che racchiudevano all'interno un'altra immagine. Il teste di P.g. [OSCURATO:PERSONA] ha riferito che dalla scheda segnaletica del prevenuto consta che egli sul polpaccio destro portava tatuata una rosa con un pugnale. 1.1 Deve aggiungersi che le doglianze difensive sono, in ogni caso, prive di decisività giacché non tengono conto del complesso degli elementi probatori valorizzati dai giudici di merito a sostegno del giudizio di responsabilità, che annovera la piena corrispondenza dei caratteri fisiognomici del Paudice con quelli del più giovane dei rapinatori e il rinvenimento di un'impronta papillare, repertata sulla manopola di apertura della portiera di destra del [OSCURATO:PERSONA] sottratto, che alla comparazione è risultata presentare non meno di 22 punti di contatto con l'impronta del dito anulare destro del prevenuto. 2. Anche il secondo motivo è destituito di pregio in quanto la Corte di merito ha negato la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di esaminare il consulente dattiloscopico di parte, dott. [OSCURATO:PERSONA], rimarcando la completezza delle acquisizioni dibattimentali e condividendo, con ampia e persuasiva motivazione, il rigetto della richiesta di rinvio formulata in primo grado per ragioni di salute, non adeguatamente motivate, del predetto. I giudici d'appello hanno, inoltre, dato conto che il Tribunale, a richiesta della difesa, aveva disposto l'acquisizione della relazione scritta del consulente ed aveva analiticamente valutato i rilievi in quella sede esposti tanto dì, disporre perizia dibattimentale che confermava l'identità dattiloscopica della traccia rilevata sul furgone. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 7 l
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