Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03339/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 29599-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 477/2/2021 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 26/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 29599 sez.

MT - ud. 13-12-2022 -2- Rg 29599/2021 [OSCURATO:PERSONA] srl c/ Agenzia delle Entrate Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] srl, ricorre per la cassazione della sentenza della CTR delle Marche, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per Ires anno 2006, per maggior reddito accertato in base all'art. 30

I. 724/1994 in relazione alla cd. società di comodo, ha accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate.

La CTR ha ritenuto che la cessione in affitto di una parte del patrimonio aziendale tra Valle verde srl e la società affittuaria, gestite entrambe dalla famiglia Giacomel, è stata attuata al solo scopo di tutelare gli interessi della famiglia piuttosto che interessi di carattere economico, ritenendo che fossero state effettuate solo nel 2009 le spese per costi di manutenzione, mentre le quote di ammortamento sono state dedotte dalla [OSCURATO:PERSONA] srl e non dall'affittuaria.

Conclusivamente, preso atto che nel 2007 era stata ritenuta applicabile la disciplina sulle cd società di comodo, "tenuto conto degli stretti legami di parentela che legano gli amministratori, padre e figlio, di entrambe le società coinvolte", in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l'appello dell'Ufficio.

L'Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] srl deposita memoria.

Considerato che: 1.Col primo motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360 n. 5 c.p.c., costituito dall'eccezione pregiudiziale sulla irretroattività dell'art. 30

I. 724/94, come modif. dalla

I. 223/2006, e alla inapplicabilità della indicata norma ai contratti stipulati antecedentemente.

Col secondo motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360 n. 5 c.p.c., circa la prova dell'esistenza di oggettive situazioni di carattere straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi nella misura richiesta dall'art. 30, co. 1

I. 724/94. 2.Entrambi i motivi sono inammissibili. 2.1.Vanno richiamati i principi consolidati di questa Corte in relazione al vizio di motivazione di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., secondo cui la parte che si duole di carenze o lacune nella decisione del giudice di merito che abbia basato il proprio convincimento disattendendo le prospettazioni della parte , non può limitarsi a censure apodittiche di erroneità o di inadeguatezza della motivazione od anche di omesso approfondimento di determinati temi di indagine, traendone conclusioni difformi da quelle alle quali è pervenuto il giudice " a quo", ma, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed il carattere limitato di tale mezzo di impugnazione, è per contro tenuta ad indicare, riportandole per esteso, le pertinenti parti sia dell'avviso di accertamento impugnato - riportato peraltro dall'Agenzia, pag. 8 del controricorso, che fa espresso riferimento alla novella legislativa asseritamente non tenuta in considerazione- sia dei motivi di impugnazione, condizione di ammissibilità del motivo essendo che il medesimo consenta al giudice di legittimità (cui non è dato l'esame diretto degli atti se non in presenza di "errores in procedendo") di effettuare, preliminarmente, al fine di pervenire ad una soluzione della controversia differente da quella adottata dal giudice di merito, il controllo della decisività della risultanza non valutata, delle risultanze dedotte come erroneamente od insufficientemente valutate, e un'adeguata disamina del dedotto vizio della sentenza impugnata.

La mancanza di tali essenziali riferimenti si traduce in una sostanziale prospettazione di tesi difformi da quelle recepite dal giudice di merito, di cui si chiede a tale stregua un riesame, inammissibile in sede di legittimità (Cass. 27702/2020; cfr. Cass. n. 20553 del 19/07/2021).

2.2. Con riferimento alle doglianze, prospettate ai sensi dell'art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., va ancora ribadito che l'art. 360, 10 comma, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv. in I. 7 agosto 2012 n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli art. 366, 1 comma, n. 6, e 369, 2 comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività», fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. ex multis, Sez. un. 22/9/2014 n. 19881, Sez. un. 7/4/2014 n.8053; Cass. n. 27415 del 29/10/2018). 2.3.Ciò posto, nella fattispecie la CTR ha tenuto conto, sia pure in modo sintetico, dei motivi proposti in primo grado, dando rilevanza ed elementi ritenuti decisivi al fine della decisione.

Peraltro la ricorrente società ha fatto riferimento, senza tuttavia allegare la documentazione relativa e la proposizione del motivo di impugnazione ad essa inerente, al documento della direzione generale che ha concesso l'esonero dalla disciplina delle società di comodo per l'anno 2008, ritenendolo estensibile all'anno 2006, oggetto del presente ricorso; mentre la CTR ha valorizzato il documento della direzione generale dell'Agenzia delle entrate che aveva respinto l'istanza di disapplicazione, ritenendo che i beni posseduti non giustificassero il canone percepito.

1. Il ricorso va conclusivamente dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente società al pagamento delle spese, liquidate in C 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 29599-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 477/2/2021 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 26/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 29599 sez. MT - ud. 13-12-2022 -2- Rg 29599/2021 [OSCURATO:PERSONA] srl c/ Agenzia delle Entrate Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] srl, ricorre per la cassazione della sentenza della CTR delle Marche, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per Ires anno 2006, per maggior reddito accertato in base all'art. 30 I. 724/1994 in relazione alla cd. società di comodo, ha accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate. La CTR ha ritenuto che la cessione in affitto di una parte del patrimonio aziendale tra Valle verde srl e la società affittuaria, gestite entrambe dalla famiglia Giacomel, è stata attuata al solo scopo di tutelare gli interessi della famiglia piuttosto che interessi di carattere economico, ritenendo che fossero state effettuate solo nel 2009 le spese per costi di manutenzione, mentre le quote di ammortamento sono state dedotte dalla [OSCURATO:PERSONA] srl e non dall'affittuaria. Conclusivamente, preso atto che nel 2007 era stata ritenuta applicabile la disciplina sulle cd società di comodo, "tenuto conto degli stretti legami di parentela che legano gli amministratori, padre e figlio, di entrambe le società coinvolte", in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l'appello dell'Ufficio. L'Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] srl deposita memoria. Considerato che: 1.Col primo motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360 n. 5 c.p.c., costituito dall'eccezione pregiudiziale sulla irretroattività dell'art. 30 I. 724/94, come modif. dalla I. 223/2006, e alla inapplicabilità della indicata norma ai contratti stipulati antecedentemente. Col secondo motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360 n. 5 c.p.c., circa la prova dell'esistenza di oggettive situazioni di carattere straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi nella misura richiesta dall'art. 30, co. 1 I. 724/94. 2.Entrambi i motivi sono inammissibili. 2.1.Vanno richiamati i principi consolidati di questa Corte in relazione al vizio di motivazione di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., secondo cui la parte che si duole di carenze o lacune nella decisione del giudice di merito che abbia basato il proprio convincimento disattendendo le prospettazioni della parte , non può limitarsi a censure apodittiche di erroneità o di inadeguatezza della motivazione od anche di omesso approfondimento di determinati temi di indagine, traendone conclusioni difformi da quelle alle quali è pervenuto il giudice " a quo", ma, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed il carattere limitato di tale mezzo di impugnazione, è per contro tenuta ad indicare, riportandole per esteso, le pertinenti parti sia dell'avviso di accertamento impugnato - riportato peraltro dall'Agenzia, pag. 8 del controricorso, che fa espresso riferimento alla novella legislativa asseritamente non tenuta in considerazione- sia dei motivi di impugnazione, condizione di ammissibilità del motivo essendo che il medesimo consenta al giudice di legittimità (cui non è dato l'esame diretto degli atti se non in presenza di "errores in procedendo") di effettuare, preliminarmente, al fine di pervenire ad una soluzione della controversia differente da quella adottata dal giudice di merito, il controllo della decisività della risultanza non valutata, delle risultanze dedotte come erroneamente od insufficientemente valutate, e un'adeguata disamina del dedotto vizio della sentenza impugnata. La mancanza di tali essenziali riferimenti si traduce in una sostanziale prospettazione di tesi difformi da quelle recepite dal giudice di merito, di cui si chiede a tale stregua un riesame, inammissibile in sede di legittimità (Cass. 27702/2020; cfr. Cass. n. 20553 del 19/07/2021). 2.2. Con riferimento alle doglianze, prospettate ai sensi dell'art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., va ancora ribadito che l'art. 360, 10 comma, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv. in I. 7 agosto 2012 n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli art. 366, 1 comma, n. 6, e 369, 2 comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività», fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. ex multis, Sez. un. 22/9/2014 n. 19881, Sez. un. 7/4/2014 n.8053; Cass. n. 27415 del 29/10/2018). 2.3.Ciò posto, nella fattispecie la CTR ha tenuto conto, sia pure in modo sintetico, dei motivi proposti in primo grado, dando rilevanza ed elementi ritenuti decisivi al fine della decisione. Peraltro la ricorrente società ha fatto riferimento, senza tuttavia allegare la documentazione relativa e la proposizione del motivo di impugnazione ad essa inerente, al documento della direzione generale che ha concesso l'esonero dalla disciplina delle società di comodo per l'anno 2008, ritenendolo estensibile all'anno 2006, oggetto del presente ricorso; mentre la CTR ha valorizzato il documento della direzione generale dell'Agenzia delle entrate che aveva respinto l'istanza di disapplicazione, ritenendo che i beni posseduti non giustificassero il canone percepito. 1. Il ricorso va conclusivamente dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente società al pagamento delle spese, liquidate in C 5.600,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 1
Sentenza Cassazione n. 03339/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris