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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 11 dicembre 2025

Cassazione n. 32324/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9421/2023 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato indirizzo PEC -controricorrente- avverso la SENTENZA della Corte di giustizia di secondo grado della Sicilia - sez. distaccata di SIRACUSA - n. 8957/2022, depositata il 25/10/2022.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 9421/2023 Numero sezionale 4200/2025 Numero di raccolta generale 32324/2025 Data pubblicazione 11/12/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.250,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore del controricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, il 10/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 9421/2023 Numero sezionale 4200/2025 Numero di raccolta generale 32324/2025 Data pubblicazione 11/12/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9421/2023 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato indirizzo PEC -controricorrente- avverso la SENTENZA della Corte di giustizia di secondo grado della Sicilia - sez. distaccata di SIRACUSA - n. 8957/2022, depositata il 25/10/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 9421/2023 Numero sezionale 4200/2025 Numero di raccolta generale 32324/2025 Data pubblicazione 11/12/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.250,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore del controricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario. Così deciso in Roma, il 10/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 9421/2023 Numero sezionale 4200/2025 Numero di raccolta generale 32324/2025 Data pubblicazione 11/12/2025