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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 giugno 2026

Cassazione n. 22336/2026

Testo disponibile della fonte

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a e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato2026ANTONIO NARDELLA;2771- controricorrente –avverso la sentenza n. 1736/2022 della CORTE D'APPELLO diBARI, depositata il 02/11/2022 R.G.N. 1979/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/06/2026 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 2771/20261.

La Corte d’appello di Bari ha respinto l’appello della NCuamserao ddi rai ccolta generale 22336/2026cura prof.

Brodetti “[OSCURATO:PERSONA]” spa, incorporante della DaunDiaat a pubblicazione 29/06/2026Medica spa, confermando la sentenza di primo grado che avevaaccolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condannato la societàal pagamento delle differenze retributive maturate nel periododall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 3.7.2010.La Corte territoriale, in difformità rispetto al tribunale, haritenuto dimostrato, in base ai dati del libro unico del lavoro(LUL), il requisito occupazionale atto a determinarel’applicazione del regime di stabilità reale, con conseguentedecorso della prescrizione dei crediti del lavoratore in costanzadel rapporto (cessato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]); ha rilevato che il decorso deltermine prescrizionale era stato interrotto dal lavoratore condue missive di messa in mora, datate rispettivamente17.11.2011 e 10.7.2013, e ricevute dalla società.I giudici di appello hanno respinto la censura dell’appellante, dierroneità dei conteggi, rilevando che nessuna contestazione erastata mossa in ordine all’an del diritto azionato dal lavoratore,come accertato dal tribunale con rifermento al suo passaggioalla fascia funzionale C, con qualifica di operatore tecnicomanutentore, e contestuale attribuzione di un maggiortrattamento retributivo pari ad euro 2.300,00 netti mensili.2.

Avverso la sentenza la Casa di cura ha proposto ricorso percassazione affidato ad un unico motivo.

Il sig. [OSCURATO:PERSONA] haresistito con controricorso.

È stata depositata memorianell’interesse della ricorrente.3. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.,come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.Numero registro generale 9319/2023Numero sezionale 2771/2026Numero di raccolta generale 22336/2026Ragioni della decisione Data pubblicazione 29/06/20261.

Il motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 4 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 324, 329,comma 2, 333, 346 e 436 c.p.c. nonché dell’art. 2909 c.c. perviolazione del giudicato interno.La società ricorrente allega di avere sollevato l’eccezione diprescrizione dei crediti retributivi nella memoria di costituzionein primo grado; osserva che il tribunale ha respinto taleeccezione per assenza di prova del requisito dimensionale,dando atto che il termine di prescrizione, decorrentedall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], era stato comunque interrotto con la notifica delricorso introduttivo del giudizio in data 9.1.2015; assume che,in tal modo, la sentenza di primo grado avrebbe implicitamentenegato efficacia di messa in mora alle lettere del 17.11.2011 edel 10.7.2013; che tale implicita statuizione non è stataimpugnata, in via incidentale, dal lavoratore appellato e chesulla stessa deve ritenersi formato il giudicato, nella specieviolato dalla Corte di merito.1.1.

Il motivo di ricorso è infondato.1.2.

La questione posta concerne la formazione di un giudicatoimplicito interno sulla inidoneità, quali atti interruttivi dellaprescrizione, delle missive inviate dal lavoratore nel 2011 e nel2013.1.3.

Secondo l’insegnamento di questa Corte, la questioneconcernente la preclusione di giudicato interno è sottoposta, insede di giudizio di legittimità, al trattamento giuridico propriodegli errores in procedendo, con la conseguenza che laCassazione ha il potere - dovere di interpretare direttamentenon solo la sentenza, ma anche ogni atto del procedimento perstabilire se rispetto alla relativa statuizione si sia o menoesaurita, con la formazione del giudicato, la funzNiuomnereo r egistro generale 9319/2023Numero sezionale 2771/2026giurisdizionale (Cass. n. 1565 del 2001; Cass. n. 113N2um2e rod dei ral ccolta generale 22336/20262003; più recentemente, Cass. n. 7499 del 2019).

Data pubblicazione 29/06/20261.4.

Premesso che il giudicato implicito può legittimamente dirsiformato sulle questioni e sugli accertamenti che costituiscono ilpresupposto logico indispensabile di una questione o di unaccertamento sul quale si sia formato un giudicato esplicito (v.Cass. n. 7667 del 2006; Cass. n. 10027 del 2009), deveescludersi la formazione di un giudicato implicito sulla inidoneitàdelle lettere del 2011 e del 2013 ad interrompere la prescrizionepoiché la statuizione di primo grado, che ha fatto decorrere laprescrizione dalla cessazione del rapporto (1.1.2012) ed haindicato quale atto interruttivo la notifica del ricorso introduttivodel giudizio in data 9.1.2015, non reca quale presupposto logicoindispensabile la inesistenza di altri precedenti atti interruttivi;ai fini del riconoscimento del diritto azionato dal lavoratore, laCorte di merito aveva necessità di individuare anche solo un attointerruttivo della prescrizione, senza in tal modo pronunciarsisulla esistenza ed efficacia di altri atti interruttivi.1.5.

La non configurabilità di un giudicato implicito esclude ognicondizione di soccombenza del lavoratore sul punto e quindi lanecessità di proposizione di appello incidentale.Al contrario, una volta che la questione di prescrizione è statadevoluta in appello dalla società, la Corte, accolto il motivo diimpugnazione sul punto e appurato il decorso della prescrizionein costanza del rapporto di lavoro, ha legittimamente accoltol’eccezione di interruzione della prescrizione nel 2011 e nel2013, riproposta ai sensi dell’art. 346 c.p.c.

Va, peraltro,ribadito, che l’interruzione della prescrizione costituisceeccezione in senso lato e può essere rilevata d'ufficio dalgiudice, anche in appello, sulla base degli elementi probatoriritualmente acquisiti agli atti (v.

Cass. n. 9810 del 2023; 1N8u6m0er2o r egistro generale 9319/2023Numero sezionale 2771/2026del 2013; Cass., Sez.

U., n. 15661 del 2005).

Numero di raccolta generale 22336/20262.

Le considerazioni svolte conducono al rigetto del ricorso.

Data pubblicazione 29/06/2026La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue ilcriterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per ilraddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass.

S.U. n. 4315 del2020).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio dilegittimità che liquida in euro 4.500,00 per compensiprofessionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarienella misura del 15% e accessori come per legge, condistrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatario.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per i rispettivi ricorsi a norma del comma1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale del 4 giugno 2026La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato2026ANTONIO NARDELLA;2771- controricorrente –avverso la sentenza n. 1736/2022 della CORTE D'APPELLO diBARI, depositata il 02/11/2022 R.G.N. 1979/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/06/2026 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 2771/20261. La Corte d’appello di Bari ha respinto l’appello della NCuamserao ddi rai ccolta generale 22336/2026cura prof. Brodetti “[OSCURATO:PERSONA]” spa, incorporante della DaunDiaat a pubblicazione 29/06/2026Medica spa, confermando la sentenza di primo grado che avevaaccolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condannato la societàal pagamento delle differenze retributive maturate nel periododall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 3.7.2010.La Corte territoriale, in difformità rispetto al tribunale, haritenuto dimostrato, in base ai dati del libro unico del lavoro(LUL), il requisito occupazionale atto a determinarel’applicazione del regime di stabilità reale, con conseguentedecorso della prescrizione dei crediti del lavoratore in costanzadel rapporto (cessato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]); ha rilevato che il decorso deltermine prescrizionale era stato interrotto dal lavoratore condue missive di messa in mora, datate rispettivamente17.11.2011 e 10.7.2013, e ricevute dalla società.I giudici di appello hanno respinto la censura dell’appellante, dierroneità dei conteggi, rilevando che nessuna contestazione erastata mossa in ordine all’an del diritto azionato dal lavoratore,come accertato dal tribunale con rifermento al suo passaggioalla fascia funzionale C, con qualifica di operatore tecnicomanutentore, e contestuale attribuzione di un maggiortrattamento retributivo pari ad euro 2.300,00 netti mensili.2. Avverso la sentenza la Casa di cura ha proposto ricorso percassazione affidato ad un unico motivo. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] haresistito con controricorso. È stata depositata memorianell’interesse della ricorrente.3. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.,come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.Numero registro generale 9319/2023Numero sezionale 2771/2026Numero di raccolta generale 22336/2026Ragioni della decisione Data pubblicazione 29/06/20261. Il motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 4 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 324, 329,comma 2, 333, 346 e 436 c.p.c. nonché dell’art. 2909 c.c. perviolazione del giudicato interno.La società ricorrente allega di avere sollevato l’eccezione diprescrizione dei crediti retributivi nella memoria di costituzionein primo grado; osserva che il tribunale ha respinto taleeccezione per assenza di prova del requisito dimensionale,dando atto che il termine di prescrizione, decorrentedall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], era stato comunque interrotto con la notifica delricorso introduttivo del giudizio in data 9.1.2015; assume che,in tal modo, la sentenza di primo grado avrebbe implicitamentenegato efficacia di messa in mora alle lettere del 17.11.2011 edel 10.7.2013; che tale implicita statuizione non è stataimpugnata, in via incidentale, dal lavoratore appellato e chesulla stessa deve ritenersi formato il giudicato, nella specieviolato dalla Corte di merito.1.1. Il motivo di ricorso è infondato.1.2. La questione posta concerne la formazione di un giudicatoimplicito interno sulla inidoneità, quali atti interruttivi dellaprescrizione, delle missive inviate dal lavoratore nel 2011 e nel2013.1.3. Secondo l’insegnamento di questa Corte, la questioneconcernente la preclusione di giudicato interno è sottoposta, insede di giudizio di legittimità, al trattamento giuridico propriodegli errores in procedendo, con la conseguenza che laCassazione ha il potere - dovere di interpretare direttamentenon solo la sentenza, ma anche ogni atto del procedimento perstabilire se rispetto alla relativa statuizione si sia o menoesaurita, con la formazione del giudicato, la funzNiuomnereo r egistro generale 9319/2023Numero sezionale 2771/2026giurisdizionale (Cass. n. 1565 del 2001; Cass. n. 113N2um2e rod dei ral ccolta generale 22336/20262003; più recentemente, Cass. n. 7499 del 2019). Data pubblicazione 29/06/20261.4. Premesso che il giudicato implicito può legittimamente dirsiformato sulle questioni e sugli accertamenti che costituiscono ilpresupposto logico indispensabile di una questione o di unaccertamento sul quale si sia formato un giudicato esplicito (v.Cass. n. 7667 del 2006; Cass. n. 10027 del 2009), deveescludersi la formazione di un giudicato implicito sulla inidoneitàdelle lettere del 2011 e del 2013 ad interrompere la prescrizionepoiché la statuizione di primo grado, che ha fatto decorrere laprescrizione dalla cessazione del rapporto (1.1.2012) ed haindicato quale atto interruttivo la notifica del ricorso introduttivodel giudizio in data 9.1.2015, non reca quale presupposto logicoindispensabile la inesistenza di altri precedenti atti interruttivi;ai fini del riconoscimento del diritto azionato dal lavoratore, laCorte di merito aveva necessità di individuare anche solo un attointerruttivo della prescrizione, senza in tal modo pronunciarsisulla esistenza ed efficacia di altri atti interruttivi.1.5. La non configurabilità di un giudicato implicito esclude ognicondizione di soccombenza del lavoratore sul punto e quindi lanecessità di proposizione di appello incidentale.Al contrario, una volta che la questione di prescrizione è statadevoluta in appello dalla società, la Corte, accolto il motivo diimpugnazione sul punto e appurato il decorso della prescrizionein costanza del rapporto di lavoro, ha legittimamente accoltol’eccezione di interruzione della prescrizione nel 2011 e nel2013, riproposta ai sensi dell’art. 346 c.p.c. Va, peraltro,ribadito, che l’interruzione della prescrizione costituisceeccezione in senso lato e può essere rilevata d'ufficio dalgiudice, anche in appello, sulla base degli elementi probatoriritualmente acquisiti agli atti (v. Cass. n. 9810 del 2023; 1N8u6m0er2o r egistro generale 9319/2023Numero sezionale 2771/2026del 2013; Cass., Sez. U., n. 15661 del 2005). Numero di raccolta generale 22336/20262. Le considerazioni svolte conducono al rigetto del ricorso. Data pubblicazione 29/06/2026La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue ilcriterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per ilraddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio dilegittimità che liquida in euro 4.500,00 per compensiprofessionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarienella misura del 15% e accessori come per legge, condistrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatario.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per i rispettivi ricorsi a norma del comma1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale del 4 giugno 2026La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]
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