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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 30814/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 2275-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro COMUNE DELL'AQUILA, in persona del Sindaco pro 2022 tempore, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso LA 1945 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], - controricorrente - avverso la sentenza n. 821/2015 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 348/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. la Corte d'Appello di L'Aquila ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato tutte le domande da lui formulate nei confronti del Comune di L'Aquila;

2. il ricorrente, dipendente del Comune di L'Aquila dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] in qualità di dirigente del [OSCURATO:PERSONA] e Finanziario, aveva chiesto il riconoscimento dell'indennità di posizione per gli ulteriori uffici dirigenziali interinalmente ricoperti (i.e., [OSCURATO:PERSONA] del Comune, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) nel periodo 2000-2010, in aggiunta al suo incarico dirigenziale «ordinario», e la rideterminazione dell'indennità di risultato relativa a ogni singola posizione dirigenziale (in misura non inferiore al 15% dell'indennità di posizione);

3. la Corte territoriale ha condiviso le conclusioni cui era pervenuto il Tribunale ed ha evidenziato che il trattamento economico dirigenziale - secondo l'art. 24 d.

Igs. n. 29 del 1993, poi trasfuso nell'art. 24 d.

Igs. n. 165 del 2001 - remunerava tutte le funzioni e i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto nel citato decreto, nonché qualsiasi incarico a essi conferito in ragione del loro ufficio;

4. ha evidenziato che, nel caso in esame, si trattava di incarichi ad interim conferiti dall'Amministrazione presso la quale il Cervellini prestava servizio, donde il loro assoggettamento al principio dell'onnicomprensività vigente per il personale con qualifica dirigenziale;

5. ha precisato, in sintonia con il parere Aran dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], che l'art. 27 comma 9 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] consentiva l'utilizzo delle risorse destinate al pagamento delle retribuzioni di posizione relative a posti dirigenziali vacanti per valorizzare adeguatamente la retribuzione di risultato dei dirigenti con ulteriori incarichi ad interim, dovendosi tuttavia escludere che al dirigente possano essere erogate due o più retribuzioni di posizione; i R.G. 02275/2016 / Cons. est.

Salvatore

6. il Cervellini aveva certamente usufruito di tale «valorizzazione» con la percezione dell'indennità di risultato, e ciò mediante l'applicazione delle previsioni dell'art. 26 CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA], il quale ultimo consentiva, al comma 3, di maggiorare la retribuzione dei dirigenti laddove fosse stata predisposta l'attivazione di nuovi servizi o di processi riorganizzativi finalizzati al potenziamento di servizi pregressi, con conseguente adeguamento delle disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato;

7. per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di tre motivi, ai quali ha opposto difese con tempestivo controricorso il Comune di L'Aquila. [OSCURATO:PERSONA]:

1. il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 24 d.

Igs. n. 165 del 30.3.2001 e dei contratti collettivi (art. 26 commi 1 e 9, artt. 27, 28 e 29 del [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], CCNL Area della Dirigenza 1998-2001), nonché dell'art. 115 cod. proc. civ.

«per erronea valutazione delle prove e dei fatti non contestati»; deduce in particolare che il giudice d'appello avrebbe erroneamente «valutato le prove e i fatti non contestati» e ritenuto che l'Amministrazione avesse valorizzato, ex art. 26 CCNL in menzione, gli incarichi ad interim per attribuire in misura massima la retribuzione di risultato: senonché, contrariamente all'assunto della Corte di merito, la determinazione dell'indennità di risultato nella misura massima era esclusivamente correlata alla dirigenza «principale» del [OSCURATO:PERSONA] e Finanza;

2. con la seconda censura, ricondotta anch'essa al vizio di cui all'art. 360 n. 3, cod. proc. civ., denuncia, in riferimento agli stessi parametri normativi, che per gli incarichi ad interim la valutazione positiva dell'Amministrazione (prodromica all'erogazione della retribuzione di risultato) era implicita e comunque, se pretermessa, dell'omissione non poteva patire effetti negativi R.G. 02275/2016 Cons. est.

Salvatore ciard('- il dirigente; aggiunge che la retribuzione, ex art. 36 Cost., deve essere proporzionata alle responsabilità gestionali, sicché nel caso di più incarichi ad interim per ciascuno di essi spetterebbe la retribuzione di risultato;

3. con il terzo mezzo, ricondotto anch'esso al vizio di cui all'art. 360 n. 3, cod. proc. civ., e sempre in riferimento ai parametri normativi evocati, sostiene che il principio della c.d. onnicomprensività si applicherebbe al solo incarico dirigenziale assegnato stabilmente, non anche a quello per funzioni ulteriori per la copertura di posti previsti in pianta organica e rimasti scoperti, per i quali competerebbe - in termini aggiuntivi - sia la retribuzione di posizione che quella di risultato;

4. i motivi, che ben possono essere trattati congiuntamente per l'intima connessione, sono infondati;

5. la ricostruzione del quadro normativo in materia di trattamento economico da riconoscere ai dirigenti nell'ambito del lavoro pubblico contrattualizzato è stata compiutamente effettuata da Cass. 7 agosto 2019, n. 21166, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.: a) a tale trattamento si applica il principio di onnicomprensività, che comporta che il trattamento economico dei dirigenti remunera tutte le funzioni e i compiti loro attribuiti secondo il contratto individuale o collettivo, nonché qualsiasi incarico conferito dall'Amministrazione di appartenenza o su designazione della stessa (cfr. fra le tante Cass. n. 33251/2021; Cass.n. 27385/2019; Cass. n. 3094/2018; Cass. n. 5306/2009); b) in linea generale, alla qualifica dirigenziale corrisponde, nel suddetto ambito, soltanto l'attitudine professionale all'assunzione di incarichi dirigenziali di qualunque tipo (vedi: Cass. 22 dicembre 2004, n. 23760; Cass. 15 febbraio 2010, n. 3451; Cass. 22 febbraio 2017, n. 4621) e, proprio per il significato da essa rivestito nel sinallagma contrattuale, il possesso di tale qualifica costituisce la ragion d'essere dell'attribuzione del trattamento economico fondamentale (o fisso) determinato dai contratti collettivi (Cass. 2 febbraio 2011, n. 2459; Cass. 31 gennaio 2018, n. 2462); c) in base agli artt. 19 e 24 del d.lgs. n. 165 del 2001 (e alle norme dei CCNL ad essi collegate), la struttura del trattamento retributivo del dirigente R.G. 02275/2016 i .ttt."---- Cons. est.

Salvatore sciaro si compone oltre che della retribuzione fissa, o di base, anche di una retribuzione accessoria collegata - alla stregua del citato art. 24 del d.lgs. n. 165 del 2001, che ne ha rimesso la disciplina al contratto individuale - al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione (Cass. 17 novembre 2014, n. 24396); d) anche se l'art. 24 del d.lgs. n. 165 del 2001 ha reso necessaria la presenza, nella retribuzione del dirigente, di una parte accessoria correlata alle concrete funzioni e alle responsabilità, tuttavia la relativa determinazione è rimessa alla emanazione del provvedimento di graduazione delle funzioni da parte dell'Amministrazione (quale atto di c.d. macro-organizzazione) e, poi, alla negoziazione tra le Parti sociali, quindi non è configurabile alcuna responsabilità della P.A. nei confronti dei propri dipendenti, in termini di un preteso inadempimento all'obbligo contrattuale di avviare tempestivamente procedure di confronto sindacale per la graduazione delle funzioni, quale ulteriore condizione della pretesa economica avanzata (Cass. 31 marzo 2009, n. 7768 e nello stesso senso: Cass. 25 marzo 2014, 6956; Cass. 25 settembre 2015, n. 19040; Cass. 10 novembre 2016, n. 22934); e) nel trattamento economico accessorio sono comprese: 1) l'indennità di posizione che varia, secondo le funzioni ricoperte e le responsabilità connesse, in base ad una graduazione operata da ciascuna Amministrazione; 2) l'indennità di risultato, finalizzata a remunerare la qualità delle prestazioni e gli obiettivi conseguiti; f) la retribuzione di posizione riflette «il livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione» e denota, quindi, attraverso il collegamento al livello di responsabilità, lo specifico valore economico di una determinata posizione dirigenziale al di fuori di ogni automatismo (Cass. 10 maggio 2007 n.11084; Cass. 14 ottobre 2015, n. 20697); g) la retribuzione di risultato corrisponde all'apporto del dirigente in termini di produttività o redditività della sua prestazione;R.G. 02275/2016 Cons. est.

Salvatore h) indennità di posizione e indennità di risultato, rappresentano, quindi, strumenti di differenziazione e di flessibilità del trattamento economico con funzione incentivante (Cass. 10 maggio 2007 n.11084 cit.); i) dalle disposizioni normative e contrattuali di riferimento emerge, con chiarezza, che sia la retribuzione posizione sia quella di risultato, lungi dal costituire voci automatiche restano invece subordinate, per ciascun dirigente, a specifiche determinazioni annuali volte a vagliare la presenza in concreto dei relativi presupposti, determinazioni da effettuare, nel caso della retribuzione di risultato, solo a seguito della definizione, parimenti annuale, degli obiettivi e delle valutazioni degli organi di controllo interno, oltre che al rispetto dei limiti delle risorse disponibili e della capacità di spesa dell'Amministrazione interessata (Cass. 6 ottobre 2016, n. 20065);

6. nella specie, la Corte d'appello non si è discostata da tali principi in punto di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, ed ha conseguentemente escluso, con riferimento agli incarichi ad interim del Cervellini, che potesse riconoscersi, in termini aggiuntivi, l'invocata indennità di risultato e di posizione, per la cui attribuzione, oltre ai generali presupposti (riferiti anche ai limiti di spesa) sono peraltro necessarie le anzidette verifiche in concreto dell'operato dei destinatari (vedi, per tutte: Cass. 12 maggio 2017, n. 11899).

6. alla reiezione del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;

7. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass.

S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in C. 200,00 per esborsi ed C. 4.000,00 R.G. 02275/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 2275-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro COMUNE DELL'AQUILA, in persona del Sindaco pro 2022 tempore, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso LA 1945 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], - controricorrente - avverso la sentenza n. 821/2015 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 348/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte d'Appello di L'Aquila ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato tutte le domande da lui formulate nei confronti del Comune di L'Aquila; 2. il ricorrente, dipendente del Comune di L'Aquila dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] in qualità di dirigente del [OSCURATO:PERSONA] e Finanziario, aveva chiesto il riconoscimento dell'indennità di posizione per gli ulteriori uffici dirigenziali interinalmente ricoperti (i.e., [OSCURATO:PERSONA] del Comune, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) nel periodo 2000-2010, in aggiunta al suo incarico dirigenziale «ordinario», e la rideterminazione dell'indennità di risultato relativa a ogni singola posizione dirigenziale (in misura non inferiore al 15% dell'indennità di posizione); 3. la Corte territoriale ha condiviso le conclusioni cui era pervenuto il Tribunale ed ha evidenziato che il trattamento economico dirigenziale - secondo l'art. 24 d. Igs. n. 29 del 1993, poi trasfuso nell'art. 24 d. Igs. n. 165 del 2001 - remunerava tutte le funzioni e i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto nel citato decreto, nonché qualsiasi incarico a essi conferito in ragione del loro ufficio; 4. ha evidenziato che, nel caso in esame, si trattava di incarichi ad interim conferiti dall'Amministrazione presso la quale il Cervellini prestava servizio, donde il loro assoggettamento al principio dell'onnicomprensività vigente per il personale con qualifica dirigenziale; 5. ha precisato, in sintonia con il parere Aran dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], che l'art. 27 comma 9 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] consentiva l'utilizzo delle risorse destinate al pagamento delle retribuzioni di posizione relative a posti dirigenziali vacanti per valorizzare adeguatamente la retribuzione di risultato dei dirigenti con ulteriori incarichi ad interim, dovendosi tuttavia escludere che al dirigente possano essere erogate due o più retribuzioni di posizione; i R.G. 02275/2016 / Cons. est. Salvatore 6. il Cervellini aveva certamente usufruito di tale «valorizzazione» con la percezione dell'indennità di risultato, e ciò mediante l'applicazione delle previsioni dell'art. 26 CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA], il quale ultimo consentiva, al comma 3, di maggiorare la retribuzione dei dirigenti laddove fosse stata predisposta l'attivazione di nuovi servizi o di processi riorganizzativi finalizzati al potenziamento di servizi pregressi, con conseguente adeguamento delle disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato; 7. per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di tre motivi, ai quali ha opposto difese con tempestivo controricorso il Comune di L'Aquila. [OSCURATO:PERSONA]: 1. il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 24 d. Igs. n. 165 del 30.3.2001 e dei contratti collettivi (art. 26 commi 1 e 9, artt. 27, 28 e 29 del [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], CCNL Area della Dirigenza 1998-2001), nonché dell'art. 115 cod. proc. civ. «per erronea valutazione delle prove e dei fatti non contestati»; deduce in particolare che il giudice d'appello avrebbe erroneamente «valutato le prove e i fatti non contestati» e ritenuto che l'Amministrazione avesse valorizzato, ex art. 26 CCNL in menzione, gli incarichi ad interim per attribuire in misura massima la retribuzione di risultato: senonché, contrariamente all'assunto della Corte di merito, la determinazione dell'indennità di risultato nella misura massima era esclusivamente correlata alla dirigenza «principale» del [OSCURATO:PERSONA] e Finanza; 2. con la seconda censura, ricondotta anch'essa al vizio di cui all'art. 360 n. 3, cod. proc. civ., denuncia, in riferimento agli stessi parametri normativi, che per gli incarichi ad interim la valutazione positiva dell'Amministrazione (prodromica all'erogazione della retribuzione di risultato) era implicita e comunque, se pretermessa, dell'omissione non poteva patire effetti negativi R.G. 02275/2016 Cons. est. Salvatore ciard('- il dirigente; aggiunge che la retribuzione, ex art. 36 Cost., deve essere proporzionata alle responsabilità gestionali, sicché nel caso di più incarichi ad interim per ciascuno di essi spetterebbe la retribuzione di risultato; 3. con il terzo mezzo, ricondotto anch'esso al vizio di cui all'art. 360 n. 3, cod. proc. civ., e sempre in riferimento ai parametri normativi evocati, sostiene che il principio della c.d. onnicomprensività si applicherebbe al solo incarico dirigenziale assegnato stabilmente, non anche a quello per funzioni ulteriori per la copertura di posti previsti in pianta organica e rimasti scoperti, per i quali competerebbe - in termini aggiuntivi - sia la retribuzione di posizione che quella di risultato; 4. i motivi, che ben possono essere trattati congiuntamente per l'intima connessione, sono infondati; 5. la ricostruzione del quadro normativo in materia di trattamento economico da riconoscere ai dirigenti nell'ambito del lavoro pubblico contrattualizzato è stata compiutamente effettuata da Cass. 7 agosto 2019, n. 21166, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.: a) a tale trattamento si applica il principio di onnicomprensività, che comporta che il trattamento economico dei dirigenti remunera tutte le funzioni e i compiti loro attribuiti secondo il contratto individuale o collettivo, nonché qualsiasi incarico conferito dall'Amministrazione di appartenenza o su designazione della stessa (cfr. fra le tante Cass. n. 33251/2021; Cass.n. 27385/2019; Cass. n. 3094/2018; Cass. n. 5306/2009); b) in linea generale, alla qualifica dirigenziale corrisponde, nel suddetto ambito, soltanto l'attitudine professionale all'assunzione di incarichi dirigenziali di qualunque tipo (vedi: Cass. 22 dicembre 2004, n. 23760; Cass. 15 febbraio 2010, n. 3451; Cass. 22 febbraio 2017, n. 4621) e, proprio per il significato da essa rivestito nel sinallagma contrattuale, il possesso di tale qualifica costituisce la ragion d'essere dell'attribuzione del trattamento economico fondamentale (o fisso) determinato dai contratti collettivi (Cass. 2 febbraio 2011, n. 2459; Cass. 31 gennaio 2018, n. 2462); c) in base agli artt. 19 e 24 del d.lgs. n. 165 del 2001 (e alle norme dei CCNL ad essi collegate), la struttura del trattamento retributivo del dirigente R.G. 02275/2016 i .ttt."---- Cons. est. Salvatore sciaro si compone oltre che della retribuzione fissa, o di base, anche di una retribuzione accessoria collegata - alla stregua del citato art. 24 del d.lgs. n. 165 del 2001, che ne ha rimesso la disciplina al contratto individuale - al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione (Cass. 17 novembre 2014, n. 24396); d) anche se l'art. 24 del d.lgs. n. 165 del 2001 ha reso necessaria la presenza, nella retribuzione del dirigente, di una parte accessoria correlata alle concrete funzioni e alle responsabilità, tuttavia la relativa determinazione è rimessa alla emanazione del provvedimento di graduazione delle funzioni da parte dell'Amministrazione (quale atto di c.d. macro-organizzazione) e, poi, alla negoziazione tra le Parti sociali, quindi non è configurabile alcuna responsabilità della P.A. nei confronti dei propri dipendenti, in termini di un preteso inadempimento all'obbligo contrattuale di avviare tempestivamente procedure di confronto sindacale per la graduazione delle funzioni, quale ulteriore condizione della pretesa economica avanzata (Cass. 31 marzo 2009, n. 7768 e nello stesso senso: Cass. 25 marzo 2014, 6956; Cass. 25 settembre 2015, n. 19040; Cass. 10 novembre 2016, n. 22934); e) nel trattamento economico accessorio sono comprese: 1) l'indennità di posizione che varia, secondo le funzioni ricoperte e le responsabilità connesse, in base ad una graduazione operata da ciascuna Amministrazione; 2) l'indennità di risultato, finalizzata a remunerare la qualità delle prestazioni e gli obiettivi conseguiti; f) la retribuzione di posizione riflette «il livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione» e denota, quindi, attraverso il collegamento al livello di responsabilità, lo specifico valore economico di una determinata posizione dirigenziale al di fuori di ogni automatismo (Cass. 10 maggio 2007 n.11084; Cass. 14 ottobre 2015, n. 20697); g) la retribuzione di risultato corrisponde all'apporto del dirigente in termini di produttività o redditività della sua prestazione;R.G. 02275/2016 Cons. est. Salvatore h) indennità di posizione e indennità di risultato, rappresentano, quindi, strumenti di differenziazione e di flessibilità del trattamento economico con funzione incentivante (Cass. 10 maggio 2007 n.11084 cit.); i) dalle disposizioni normative e contrattuali di riferimento emerge, con chiarezza, che sia la retribuzione posizione sia quella di risultato, lungi dal costituire voci automatiche restano invece subordinate, per ciascun dirigente, a specifiche determinazioni annuali volte a vagliare la presenza in concreto dei relativi presupposti, determinazioni da effettuare, nel caso della retribuzione di risultato, solo a seguito della definizione, parimenti annuale, degli obiettivi e delle valutazioni degli organi di controllo interno, oltre che al rispetto dei limiti delle risorse disponibili e della capacità di spesa dell'Amministrazione interessata (Cass. 6 ottobre 2016, n. 20065); 6. nella specie, la Corte d'appello non si è discostata da tali principi in punto di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, ed ha conseguentemente escluso, con riferimento agli incarichi ad interim del Cervellini, che potesse riconoscersi, in termini aggiuntivi, l'invocata indennità di risultato e di posizione, per la cui attribuzione, oltre ai generali presupposti (riferiti anche ai limiti di spesa) sono peraltro necessarie le anzidette verifiche in concreto dell'operato dei destinatari (vedi, per tutte: Cass. 12 maggio 2017, n. 11899). 6. alla reiezione del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo; 7. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in C. 200,00 per esborsi ed C. 4.000,00 R.G. 02275/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello p
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