CassazionedecretoSezione 6Decisione del 14 ottobre 2022
Cassazione n. 31988/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31295-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rapprsentati e difesi in proprio ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 7 -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva in parte l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo n. 819/2017, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], della somma di € 13.789 a saldo dell’assistenza e consulenza professionale prestata dagli opposti in favore dell’opponente nell’ambito delle due fasi, cautelare e di merito, di un giudizio di opposizione all’esecuzione. Il Tribunale, in particolare, riteneva che era stata erroneamente applicata, per la prima fase, la tariffa relativa ai giudizi di cognizione, e riduceva il compenso. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e Monica, affidandosi a quattro motivi. La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. RIGETTO del ricorso. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva in parte l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo n. 819/2017, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], della somma di € 13.789 a saldo dell’assistenza e consulenza professionale prestata dagli opposti in favore dell’opponente nell’ambito delle due fasi, cautelare e di merito, di un giudizio di opposizione all’esecuzione. Il Tribunale, in particolare, riteneva che erroneamente era stata applicata, per la prima fase, la tariffa relativa ai giudizi di cognizione, e riduceva di conseguenza il compenso. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e Monica, affidandosi a quattro motivi. La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Con il primo motivo, i ricorrenti si dolgono dell’accoglimento parziale dell’opposizione, affermando che il Coscia non aveva mosso alcuna contestazione in relazione agli importi indicati in parcella; il cliente, infatti, aveva spiegato opposizione limitandosi ad eccepire l’esistenza di un accordo sul compenso e di aver già saldato i due professionisti corrispondendo le somme previste in detta convenzione. Il motivo è inammissibile. La contestazione mossa dall’opponente non concerneva l’esistenza del rapporto professionale con gli odierni ricorrenti, ma la misura del compenso previsto per l’opera da questi prestata; era dunque devoluta alla cognizione del giudice di merito la determinazione del compenso predetto, ed il Tribunale ha pronunciato nei limiti del devolutum. Né può valorizzarsi, a contrario, la mancata contestazione specifica degli importi esposti in parcella dagli odierni ricorrenti, da un lato in quanto l’eccezione mossa dal Conti riguardava evidentemente la stessa sussistenza del credito così come indicato dai due professionisti, e dall’altro lato in considerazione del fatto che la quantificazione del compenso operata dagli odierni ricorrenti costituisce una semplice porzione della sequenza logica articolata in fatto (esistenza ed esecuzione dell’incarico), norma (art. 2233 c.c. e tariffe forensi applicabili) ed effetto finale (determinazione del compenso dovuto). In argomento, va ribadito il principio secondo cui “Costituisce capo autonomo della sentenza – come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato interno–solo quello che risolva una questione controversa tra le parti, caratterizzata da una propria individualità e una propria autonomia, sì da integrare, in astratto, gli estremi di un decisum affatto indipendente, ma non anche quello relativo ad affermazioni che costituiscano mera premessa logica della statuizione in concreto adottata” (Cass. Sez.3, Ordinanza n. del 31/01/2018 , Rv. 647932; conf. Cass. Sez.3, Sentenza n. del 30/10/2007 , Rv. 599955). Infatti “ La locuzione giurisprudenziale "minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno" individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico, con la conseguenza che la censura motivata anche in ordine ad uno solo di tali elementi riapre la cognizione sull'intera statuizione, perché, impedendo la formazione del giudicato interno, impone al giudice di verificare la norma applicabile e la sua corretta interpretazione” (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 16853 del 26/06/2018, Rv. 649361; conf. Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. del 16/05/2017, Rv. 644289 e Cass. Sez. L , Sentenza n. d el 04/02/2016, Rv. 638957). Non essendo possibile ipotizzare un giudicato interno, è evidente che la questione rientrava nell’ambito del devolutum al giudice dell’opposizione al decreto ingiuntivo. Con il secondo motivo, i ricorrenti contestano l’applicazione, da parte del giudice di merito, della tariffa professionale prevista per i procedimenti esecutivi, in relazione alla prima fase del giudizio posto a base della richiesta di pagamento. Ad avviso dei ricorrenti, infatti, per effetto dell’introduzione del giudizio di merito avrebbe dovuto essere configurato un ordinario giudizio di cognizione, con applicazione della relativa tariffa. La censura è inammissibile. Pur dovendosi convenire sul fatto che il giudizio di opposizione all’esecuzione, se coltivato nella fase di merito, introduce un giudizio ordinario di cognizione, sia pure con i limiti previsti dagli artt. 615 e ss. c.p.c., nella fattispecie non si ravvisa alcuna violazione di detto principio. Il Tribunale, infatti, ha applicato solo per la prima fase, cautelare (R.G. 766/2015) la tariffa prevista per l’esecuzione, mentre per la seconda (R.G. 8938/2015) ha fatto riferimento alla diversa tariffa prevista per i giudizi di cognizione. Lo si ricava agevolmente dalla lettura di pag. 3 del provvedimento impugnato, ove si specificano gli importi riconosciuti per ciascuna delle predette fasi, nonché la tariffa in concreto applicata. Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano il mancato riconoscimento delle spese vive anticipate per l’ottenimento del parere di congruità posto a base del decreto ingiuntivo opposto e per l’iscrizione al ruolo generale del procedimento di opposizione. La censura è infondata. Il decreto ingiuntivo è stato infatti revocato, sul presupposto che il compenso in esso indicato, corrispondente alla somma esposta nel parere del competente Consiglio dell’Ordine, fosse eccessivo. Il Tribunale, dunque, ha operato una nuova determinazione del compenso, senza fondarsi sulle risultanze del predetto parere; l’esclusione delle spese vive anticipate per l’ottenimento di quest’ultimo, quindi, si giustifica sul presupposto della sua irrilevanza ai fini della individuazione del quantum spettante agli odierni ricorrenti. Del pari non fondata è la richiesta di rimborso delle spese di iscrizione al ruolo del giudizio di opposizione, posto che lo stesso è stato introdotto dal Conti, debitore ingiunto, e non invece dai due professionisti, creditori opposti. Con il quarto motivoi ricorrenti si dolgono della compensazione delle spese operata dal giudice di merito. La censura è inammissibile, posto che la decisione del giudice di merito è stata motivata sulla base della reciproca soccombenza, effettivamente esistente in considerazione del parziale accoglimento dell’opposizione. A ciò deve aggiungersi che, per costante giurisprudenza di questa Corte, non è possibile sindacare in sede di legittimità la decisione del giudice di merito di compensare in parte le spese del doppio grado di giudizio, posto che “La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente” (Cass. Sez.2, Sentenza n. del 31/01/2014 Rv. 629389; conf. Cass. Sez. 2 , Sentenza n. del 20/12/2017 , Rv.646611; nonché Cass. Sez. 1 , Sentenza n. del 24/01/2013, Rv.624926 e Cass. Sez. 5 , Ordinanza n. del 31/03/2017, Rv.643477) ”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del relatore. La memoria deposita dalla parte ricorrente in prossimità dell’adunanza camerale non aggiunge elementi nuovi, essendo meramente riproduttiva dei motivi di ricorso. In particolare, non è condivisibile la tesi difensiva prospettata dai ricorrenti, secondo cui avrebbe dovuto essere valorizzata, dal giudice di merito, la mancata specifica contestazione degli importi esposti in parcella: il cd. “punto minimo di statuizione” , infatti, non si articola nella sequenza logica indicata a pag. 2 della memoria (esistenza del patto sul compenso – art. 2233 c.c. – statuizione sul quantum dovuto), ma piuttosto in quella descritta in proposta. L’eccezione mossa dal Coscia, secondo cui egli aveva già corrisposto quando dovuto agli odierni ricorrenti, sulla base di un accordo intervenuto tra le parti sul compenso professionale, concerneva infatti l’esistenza stessa del credito, la cui spettanza doveva di conseguenza essere acclarata all’esito di un accertamento di fatto sull’esistenza dell’incarico professionale, sulla sua esecuzione, sulla configurabilità di accordi tra le parti o, in difetto, sulla individuazione della tariffa applicabile in ragione dell’attività effettivamente svolta dai professionisti, per pervenire, alla fine, alla determinazione della somma in concreto dovuta ai predetti. Il ricorso va di conseguenza rigettato. Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corterigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q