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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 ottobre 2024

Cassazione n. 39898/2024

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03HT3Q3) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che in parziale riforma della pronunzia del Tribunale cittadino, ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra il reato di cui all'art. 495 cod. pen. e un precedente giudicato, confermando nel resto.

Considerato che il primo e unico motivo con il quale il ricorrente contesta l'illogicità della motivazione in ordine alla entità della pena irrogata a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen (cfr. pag. 3 laddove si valorizza la falsità personale continuata, la capacità a delinquere e le modalità di esecuzione, circostanze ostative al riconoscimento del vincolo della continuazione).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 ottobre 2024 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03HT3Q3) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che in parziale riforma della pronunzia del Tribunale cittadino, ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra il reato di cui all'art. 495 cod. pen. e un precedente giudicato, confermando nel resto. Considerato che il primo e unico motivo con il quale il ricorrente contesta l'illogicità della motivazione in ordine alla entità della pena irrogata a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen (cfr. pag. 3 laddove si valorizza la falsità personale continuata, la capacità a delinquere e le modalità di esecuzione, circostanze ostative al riconoscimento del vincolo della continuazione). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 ottobre 2024 Il
Sentenza Cassazione n. 39898/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris