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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 33966/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo cl-k it 43d140 41'41 kavo,PCP ('«c...gmvP1'4"):4 4 . [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del locale Tribunale che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di furto di energia elettrica, aggravato dal mezzo fraudolento, atteso che l'imputata, allo scopo di commettere il reato, manometteva i tenoni della calotta, facendo registrare un errore medio del 59, 6 2 °/o in negativo nella misurazione dei consumi.

2. Avverso la sentenza di appello ricorre il difensore dell'imputata che solleva sei motivi con cui deduce:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. per essere stato violato il diritto di difesa, essendo stata disattesa, dal primo giudice, la richiesta di differimento dell'udienza, così impedendo all'imputata di fornire prove a sua discolpa.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 624 e 625, n. 2, cod. pen.

Il reato contestato all'imputata non è stato provato: non vi è alcuna prova che la manomissione sia stata posta in essere dalla Corritore; il vano condominiale era accessibile a chiunque; il verbale di verifica, peraltro assai generico, si riferisce ad altro luogo di accertamento rispetto a quello di residenza dell'imputata; non è stato prodotto un contratto di fornitura elettrica; non è mai stato effettuato alcun accertamento sul funzionamento del contatore, conseguendone l'inutilizzabilità della verifica effettuata.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante contestata, giacché non vi è prova che la prevenuta abbia manomesso i tenoni della calotta del misuratore, né che, per fare ciò, sia ricorsa ad un mezzo fraudolento.

2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 2.5.

Motivazione illogica e contraddittoria sulla determinazione della pena che appare eccessiva e sproporzionata rispetto al fatto.

Si invoca, in particolare, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62 n. 4 cod. pen. di cui si lamenta il mancato riconoscimento.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. La ricorrente ripropone censure cui la Corte di appello ha fornito adeguata e congrua risposta.

Il primo motivo, con cui eccepisce la violazione del diritto di difesa, è infondato.

Si legge, invero, nella sentenza impugnata che, all'udienza del 29 gennaio 2019, dopo aver escusso l'unico teste di accusa, il giudice di primo grado disponeva il rinvio per il prosieguo, specificando che alla successiva udienza del 19 febbraio 2019 si sarebbe proceduto, oltre che all'escussione dei testi a discarico, all'esame dell'imputata e alla discussione.

All'udienza di rinvio, completata l'assunzione della prova testimoniale, la difesa richiedeva un ulteriore rinvio senza tuttavia offrire alcuna giustificazione, posto che l'imputata non era legittimamente impedita e il difensore non aveva fornito alcuna spiegazione dell'assenza della medesima all'udienza in cui era previsto il suo esame.

In assenza dunque di situazioni suscettibili di assumere rilevanza ai sensi dell'art. 420-ter cod. proc. pen., il primo giudice disattendeva la richiesta di differimento, invitando le parti alla discussione: conclusione, questa, correttamente condivisa dalla Corte di appello.

Il motivo è, pertanto, del tutto privo di pregio.

3. Infondati sono i motivi secondo e terzo con i quali si sostiene, rispettivamente, la mancanza di prova in ordine alla responsabilità dell'imputata ed in relazione all'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen.

La sentenza impugnata ricorda come i verificatori dell'Enel abbiano constatato la significativa manomissione sul contatore dell'utenza intestata all'imputata, tale da determinare una fortissima riduzione della registrazione dei consumi; come, sul punto, la Corritore abbia offerto solo generiche deduzioni; come l'operazione in questione sia ascrivibile alla prevenuta, essendo pacifico che l'utenza a lei intestata servisse l'abitazione ove la donna viveva con la famiglia.

Con argomentazione congrua e logica, la Corte territoriale ha escluso che terzi soggetti potessero accedere al sito condominiale ove si trovavano i contatori ed avere interesse ad effettuare la manomissione in questione, essendo peraltro irrilevante che la prevenuta non possedesse le capacità tecniche per effettuarla.

Quanto all'aggravante del mezzo fraudolento, la Corte l'ha correttamente riconosciuta, posto che la manomissione del contatore ha permesso all'ente erogatore di continuare regolarmente a fornire energia elettrica senza poter verificare, se non attraverso un accertamento in loco, l'alterazione della registrazione del consumo.

Va poi respinta la doglianza con cui il ricorrente sostiene l'inutilizzabilità del verbale di verifica del dipendente Enel: oltre a non essere allegato o riportato nel ricorso (in violazione del principio della c.d. autosufficienza del ricorso), esso non presenta alcun profilo di inutilizzabilità o di altro vizio, che possa essere oggetto di censura in Cassazione.

4. Del tutto generico il quarto motivo, con cui il ricorrente si limita ad una mera contestazione della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen., senza tener conto della motivazione laddove correttamente afferma che il reato, così come contestato, prevede una pena edittale massima che supera il limite di cinque anni, attesa la ritenuta aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen., implicante un aumento di pena superiore ad un terzo.

5. Va, inoltre, respinta la doglianza della ricorrente con riguardo alla dosimetria della pena, avendo il primo giudice determinato la pena detentiva in misura pari al minimo edittale di cui all'art. 624, comma 1, cod. pen., e quella pecuniaria in misura prossima al minimo.

Giova, al riguardo, richiamare il consolidato principio giurisprudenziale per il quale, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen. (ex multis, Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altro, Rv. 256464).

5.1. Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze generiche non risulta che la relativa doglianza sia stata prospettata dalla ricorrente al giudice di appello, di tal che essa si appalesa inammissibile.

6. Infondata è anche la censura con cui il ricorrente invoca il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.

Sul punto, la Corte territoriale ha fatto buon governo del principio stabilito da questa Corte Suprema a mente del quale, in tema di furto di energia elettrica in utenza domestica, l'attenuante del danno di particolare lievità non può, di regola, essere concessa in quanto nelle abitazioni l'appropriazione illecita di energia avviene con flusso continuo e la consumazione del reato deve ritenersi protratta per tutto il periodo in cui la casa venga abitata (Sez. 4, n. 18485 del 23/01/2009, P.M. in proc.

Falcone, Rv. 243977; Sez. 4, n. 12716 del 09/01/2001, PG in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 219152).

7. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo cl-k it 43d140 41'41 kavo,PCP ('«c...gmvP1'4"):4 4 . [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del locale Tribunale che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di furto di energia elettrica, aggravato dal mezzo fraudolento, atteso che l'imputata, allo scopo di commettere il reato, manometteva i tenoni della calotta, facendo registrare un errore medio del 59, 6 2 °/o in negativo nella misurazione dei consumi. 2. Avverso la sentenza di appello ricorre il difensore dell'imputata che solleva sei motivi con cui deduce: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. per essere stato violato il diritto di difesa, essendo stata disattesa, dal primo giudice, la richiesta di differimento dell'udienza, così impedendo all'imputata di fornire prove a sua discolpa. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 624 e 625, n. 2, cod. pen. Il reato contestato all'imputata non è stato provato: non vi è alcuna prova che la manomissione sia stata posta in essere dalla Corritore; il vano condominiale era accessibile a chiunque; il verbale di verifica, peraltro assai generico, si riferisce ad altro luogo di accertamento rispetto a quello di residenza dell'imputata; non è stato prodotto un contratto di fornitura elettrica; non è mai stato effettuato alcun accertamento sul funzionamento del contatore, conseguendone l'inutilizzabilità della verifica effettuata. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante contestata, giacché non vi è prova che la prevenuta abbia manomesso i tenoni della calotta del misuratore, né che, per fare ciò, sia ricorsa ad un mezzo fraudolento. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 2.5. Motivazione illogica e contraddittoria sulla determinazione della pena che appare eccessiva e sproporzionata rispetto al fatto. Si invoca, in particolare, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62 n. 4 cod. pen. di cui si lamenta il mancato riconoscimento. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. La ricorrente ripropone censure cui la Corte di appello ha fornito adeguata e congrua risposta. Il primo motivo, con cui eccepisce la violazione del diritto di difesa, è infondato. Si legge, invero, nella sentenza impugnata che, all'udienza del 29 gennaio 2019, dopo aver escusso l'unico teste di accusa, il giudice di primo grado disponeva il rinvio per il prosieguo, specificando che alla successiva udienza del 19 febbraio 2019 si sarebbe proceduto, oltre che all'escussione dei testi a discarico, all'esame dell'imputata e alla discussione. All'udienza di rinvio, completata l'assunzione della prova testimoniale, la difesa richiedeva un ulteriore rinvio senza tuttavia offrire alcuna giustificazione, posto che l'imputata non era legittimamente impedita e il difensore non aveva fornito alcuna spiegazione dell'assenza della medesima all'udienza in cui era previsto il suo esame. In assenza dunque di situazioni suscettibili di assumere rilevanza ai sensi dell'art. 420-ter cod. proc. pen., il primo giudice disattendeva la richiesta di differimento, invitando le parti alla discussione: conclusione, questa, correttamente condivisa dalla Corte di appello. Il motivo è, pertanto, del tutto privo di pregio. 3. Infondati sono i motivi secondo e terzo con i quali si sostiene, rispettivamente, la mancanza di prova in ordine alla responsabilità dell'imputata ed in relazione all'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen. La sentenza impugnata ricorda come i verificatori dell'Enel abbiano constatato la significativa manomissione sul contatore dell'utenza intestata all'imputata, tale da determinare una fortissima riduzione della registrazione dei consumi; come, sul punto, la Corritore abbia offerto solo generiche deduzioni; come l'operazione in questione sia ascrivibile alla prevenuta, essendo pacifico che l'utenza a lei intestata servisse l'abitazione ove la donna viveva con la famiglia. Con argomentazione congrua e logica, la Corte territoriale ha escluso che terzi soggetti potessero accedere al sito condominiale ove si trovavano i contatori ed avere interesse ad effettuare la manomissione in questione, essendo peraltro irrilevante che la prevenuta non possedesse le capacità tecniche per effettuarla. Quanto all'aggravante del mezzo fraudolento, la Corte l'ha correttamente riconosciuta, posto che la manomissione del contatore ha permesso all'ente erogatore di continuare regolarmente a fornire energia elettrica senza poter verificare, se non attraverso un accertamento in loco, l'alterazione della registrazione del consumo. Va poi respinta la doglianza con cui il ricorrente sostiene l'inutilizzabilità del verbale di verifica del dipendente Enel: oltre a non essere allegato o riportato nel ricorso (in violazione del principio della c.d. autosufficienza del ricorso), esso non presenta alcun profilo di inutilizzabilità o di altro vizio, che possa essere oggetto di censura in Cassazione. 4. Del tutto generico il quarto motivo, con cui il ricorrente si limita ad una mera contestazione della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen., senza tener conto della motivazione laddove correttamente afferma che il reato, così come contestato, prevede una pena edittale massima che supera il limite di cinque anni, attesa la ritenuta aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen., implicante un aumento di pena superiore ad un terzo. 5. Va, inoltre, respinta la doglianza della ricorrente con riguardo alla dosimetria della pena, avendo il primo giudice determinato la pena detentiva in misura pari al minimo edittale di cui all'art. 624, comma 1, cod. pen., e quella pecuniaria in misura prossima al minimo. Giova, al riguardo, richiamare il consolidato principio giurisprudenziale per il quale, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen. (ex multis, Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altro, Rv. 256464). 5.1. Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze generiche non risulta che la relativa doglianza sia stata prospettata dalla ricorrente al giudice di appello, di tal che essa si appalesa inammissibile. 6. Infondata è anche la censura con cui il ricorrente invoca il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. Sul punto, la Corte territoriale ha fatto buon governo del principio stabilito da questa Corte Suprema a mente del quale, in tema di furto di energia elettrica in utenza domestica, l'attenuante del danno di particolare lievità non può, di regola, essere concessa in quanto nelle abitazioni l'appropriazione illecita di energia avviene con flusso continuo e la consumazione del reato deve ritenersi protratta per tutto il periodo in cui la casa venga abitata (Sez. 4, n. 18485 del 23/01/2009, P.M. in proc. Falcone, Rv. 243977; Sez. 4, n. 12716 del 09/01/2001, PG in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 219152). 7. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese pr
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