CassazionedecretoSezione 2Decisione del 23 febbraio 2021
Cassazione n. 44921/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA] Maria, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Palermo udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste formulate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria del difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Roma, adito con richiesta di riesame ex art. 322 cod. proc. pen., ha parzialmente riformato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca anche per equivalente emesso dal G.i.p. del Tribunale di Palermo, in data 23/02/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Maria, in relazione al delitto di riciclaggio pluriaggravato a lei ascritto in concorso. In particolare, il Tribunale ha ridotto la misura ablativa imposta sul saldo attivo dei rapporti finanziari intestati alla [OSCURATO:PERSONA] fino alla concorrenza dell'importo complessivo di Euro 40.000 (in luogo dell'importo complessivo pari a. Euro 120.000 quantificato in sede applicativa della misura). 2. Ricorre per cassazione la [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza del fumus commissi delicti. Si censura l'ordinanza per aver travisato le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] ritenendo che questa avesse ammesso di conoscere la caratura mafiosa del proprio genero FONTANA Giovanni (avendo ella sostenuto solo di essere a conoscenza che il padre del predetto era stato condannato per mafia). Si lamenta altresì l'insussistenza di elementi per affermare che la ricorrente fosse a conoscenza del fatto che l'orologio da lei trasportato a Milano costituisse il reimpiego di proventi mafiosi, non potendo a tal fine valorizzarsi le conversazioni tra il FONTANA, il [OSCURATO:PERSONA] e il proprio figlio PASSARELLO anche perché non era emerso che la [OSCURATO:PERSONA] ne fosse a conoscenza. Quanto poi alla condotta tenuta nell'immediatezza, si censura l'ordinanza per non aver considerato la possibilità che la ricorrente fosse scarsamente lucida, anche per l'età e lo stress emotivo, dovendosi ritenere ampiamente probabile che il PASSARELLO (tra l'altro sottoposto ad intercettazione con captatore informatico) le avesse detto trattarsi di un orologio portato a riparare e appartenente alla figlia, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva da tempo programmato di andare a visitare a Milano; del resto, la ricorrente aveva immediatamente mostrato l'orologio al momento del controllo, senza palesare alcuna ritrosia o titubanza. Si lamenta altresì il carattere apparente della motivazione del Tribunale quanto all'elemento soggettivo, ed il carattere di mero post factum non punibile da attribuirsi al trasporto dell'orologio dopo il perfezionamento del suo acquisto. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61-bis cod. pen. Si evidenzia, al riguardo, che la [OSCURATO:PERSONA] non apparteneva ad alcuna associazione per delinquere, tale dovendo intendersi la locuzione "gruppo criminale" contenuta nel predetto articolo; si evidenzia comunque l'insussistenza dei presupposti soggettivi dell'aggravante, del tutto ignorati dalla [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta configurabilità dei presupposti per il sequestro ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen. Il ricorrente richiama l'evoluzione giurisprudenziale in tema di confisca del profitto costituito da danaro, lamentando il difetto di motivazione in ordine sia alla consapevolezza della [OSCURATO:PERSONA] di concorrere nel reato contestato, al rapporto di pertinenzialità, alla sussistenza del periculum, sia all'individuazione concreta dello strumento ablativo utilizzato.3. Con memoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, evidenziandone l'infondatezza alla luce della ricostruzione del Tribunale in ordine alla vicenda delittuosa e al ruolo svolto dalla [OSCURATO:PERSONA], non censurabile in questa sede, e della correttezza delle valutazioni anche in ordine all'aggravante della transnazionalità. 4. Con memoria ritualmente trasmessa, il difensore della ricorrente replica alle osservazioni del P.G., ripercorrendo gli argomenti sviluppati nei motivi di ricorso ed insistendo per raccoglimento di quest'ultimo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Per ciò che riguarda i primi due motivi di ricorso, che possono qui essere trattati congiuntamente, viene in rilievo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «è ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato» (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893. In senso analogo, tra le altre, cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656>). La lettura dell'impugnato provvedimento consente di escludere l'esistenza di una violazione di legge, nel senso appena precisato, con riferimento alle argomentazioni svolte in punto di fumus commíssi delicti. Al riguardo, il Tribunale ha espressamente richiamato (pag. 3 segg.) quanto esposto nell'ordinanza emessa nel parallelo procedimento di riesame personale, in punto di gravità indiziaria. In quella sede, le conclusioni raggiunte in ordine al consapevole contributo offerto dalla [OSCURATO:PERSONA] - con il trasporto da Palermo a Milano del prezioso orologio sottoposto a sequestro - al perfezionamento dell'operazione di riciclaggio transnazionale del danaro di provenienza mafiosa, posto in essere dal genero della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] (soggetto posto in posizione apicale nella famiglia mafiosa dell'Acquasanta), erano state motivate, in primo luogo, sulla scorta delle plurime intercettazioni relative al pagamento "estero su estero" dell'orologio e alla fase preparatoria del viaggio aereo della [OSCURATO:PERSONA] (cfr. in particolare le raccomandazioni rivolte dal FONTANA sia al gioielliere palermitano [OSCURATO:PERSONA], in ordine alle cautele da adottare per il trasporto, sia al proprio cognato PASSARELLO Domenico, invitato espressamente a raccomandare alla madre di mettersi l'orologio al polso "perché vale assai" e di portare i documenti in valigia). In secondo luogo, il Tribunale ha valorizzato, tutt'altro che illogicamente, le dichiarazioni rese sia nell'immediatezza sia nell'interrogatorio di garanzia dalla [OSCURATO:PERSONA], con le quali ella aveva non solo dichiarato di ignorare il valore dell'orologio (asseritamente destinato alla figlia), ma anche di non ricordare che glielo avesse consegnato. Su tali basi, il Tribunale ha ritenuto configurabile la gravità indiziaria anche quanto all'elemento psicologico (quanto meno sotto il profilo del dolo eventuale), anche in considerazione dalla cara tura "mafiosa" del FONTANA ammessa dalla stessa ricorrente, "e desumibile anche dal vincolo di filiazione esistente con il PASSARELLO, risultato essere uno dei referenti del vertice del sodalizio mafioso nel controllo delle attività illecite in territorio palermitano" (cfr. pag. 7 dell'ordinanza impugnata). Con specifico riferimento all'aggravante della transnazionalità, il Tribunale ha recepito le valutazioni del G.i.p. emittente, valorizzando il fatto che l'orologio trasportato dalla [OSCURATO:PERSONA] era stato acquistato utilizzando danaro di (non contestata) provenienza "mafiosa", attraverso tre bonifici disposti dal FONTANA (avvalendosi dell'intermediario LORUSSO) da un conto corrente nella sua disponibilità, aperto presso un istituto di credito londinese. Risulta del tutto evidente, sulla scorta di quanto fin qui esposto, la manifesta infondatezza dei rilievi difensivi. Deve invero escludersi, anche quanto alla contestata aggravante - in relazione alla quale, al di là del richiamo alla "violazione di legge", è stato all'evidenza censurato il percorso argomentativo tracciato dal Tribunale - la configurabilità di profili di inesistenza o anche solo di mera apparenza della motivazione posta a sostegno della ritenuta sussistenza del fumus del concorso in riciclaggio contestato alla [OSCURATO:PERSONA]. 3. Ad analoghe conclusioni di manifesta infondatezza deve pervenirsi anche quanto alla residua doglianza. Risulta infatti incensurabile, in questa sede, l'apprensione delle somme rinvenute sul conto corrente della [OSCURATO:PERSONA] in esecuzione del sequestro preventivo funzionale alla confisca obbligatoria, ai sensi degli artt. 321 comma 2 e 648-quater cod. pen., del provento del delitto di riciclaggio (ridotto dal Tribunale alla misura di Euro 40.000, ovvero alla somma certamente versata dal FONTANA con danaro di provenienza "mafiosa"). E' qui opportuno richiamare, da un lato, il principio affermato da questa Suprema Corte secondo cui «il profitto dei reati di riciclaggio e reimpiego di denaro è rappresentato dal valore delle somme oggetto delle operazioni dirette ad ostacolare la provenienza delittuosa, poiché, in assenza di quelle operazioni, esse sarebbero destinate ad essere sottratte definitivamente, in quanto provento del delitto presupposto» (Sez. 2, n. 34218 del 04/11/2020, Bonino, Rv. 280238). D'altro lato, nessun dubbio può sussistere in ordine alla legittimità del sequestro nei confronti della ricorrente, alla luce del consolidato indirizzo secondo cui il provvedimento cautelare può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, pur non potendo complessivamente eccedere nel quantum l'ammontare del profitto complessivo (Sez. 2, n. 29395 del 26/04/2018, Pasero, Rv. 272968). Sotto altro profilo, va evidenziato che è stato lo stesso ricorrente, esponendo i tratti salienti dell'evoluzione interpretativa in materia, a ricordare che, secondo il più recente approdo delle Sezioni Unite, la confisca del danaro depositato su un conto corrente deve essere sempre qualificata come "diretta", e non per equivalente, risultando conseguentemente ultronea ogni ulteriore indagine sull'origine delle disponibilità sottoposte alla misura ablativa (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021). Manifestamente infondati risultano infine i rilievi concernenti il difetto di motivazione sul periculum, trattandosi di sequestro funzionale alla confisca obbligatoria (cfr. da ultimo Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade). 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna della [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. C