CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2023
Cassazione n. 13394/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 del GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: - il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] applicava a [OSCURATO:PERSONA], su accordo delle parti, la pena di anni due e mesi otto di reclusione in relazione al delitto di cui all'art. 423 cod. pen.; - ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge in ordine all'applicazione della recidiva. Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso sentenza di applicazione di pena per motivi differenti da quelli indicati dall'art. 448, comma 2 bis,cod. proc. pen.; - ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata de plano. Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]