CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14794/2022
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comma 3 della I. n.212 del 2000 e 6 comma 5 bis del d.lgs. n.472 del 1997 per le violazioni meramente formali, nonostante il fatto che nella specie il superamento del limite alla compensazione dei crediti previsto dall'art.25 comma 2 del d.lgs. n.241 del 1997 non avesse arrecato alcun pregiudizio all'attività di con- trollo dell'amministrazione alla determinazione dell'imposta né alcun danno alle casse erariali. 9. Il motivo è infondato. Non è accoglibile la prospettazione della so- cietà secondo la quale la violazione del superamento del plafond an- nuale compensabile di Euro 516.456,89 previsto dall'art.25 del d.lgs. n.241 del 1997 sarebbe una violazione meramente formale, in quanto non rispondente ai due concorrenti requisiti di non arrecare pregiudizio all'esercizio delle operazioni di controllo e, al contempo, di non incidere sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versa- mento del tributo (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 22430 del 22/10/2014, Rv. 632737 - 01). 10. Con il terzo motivo, la società - ai fini dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- censura la motivazione apparente e perplessa su questione decisiva e rilevante ai fini del decidere e, in particolare, sulla natura sostanziale o formale della violazione dell'art.25 comma 2 del d.lgs. n.241 del 1997, in violazione degli artt.36 comma 2 n.4 del d.lgs. n.546 del 1992, 132 comma 2 n.4 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ; secondo la ricorrente la CTR dopo aver dato atto nella parte motiva della sentenza che tale natura non è pacifica in giurisprudenza e che la materia è oggettivamente opinabile, perviene a ritenere so- stanziale la violazione di che trattasi, senza supportare con autonomo e coerente iter logico argomentativo il convincimento raggiunto. 11. Il motivo non può trovare ingresso. Non sussiste la supposta mo- tivazione perplessa, censurata oltretutto anche come motivazione ap- parente, in quanto la motivazione nell'esporre compiutamente il fatto processuale, i motivi di appello e le ragioni delle parti, le norme di legge e le interpretazioni giurisprudenziali delle stesse certamente rispetta il minimo costituzionale (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 - 01) e non si risolve in contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. Infatti, il giudice d'appello ha con sicurezza individuato l'interpreta- zione prevalente nel senso della violazione sostanziale ai fini della le- gittimità delle sanzioni di cui all'atto impositivo impugnato, e si è limi- tato da ultimo a compensare le spese per l' «oggettiva opinabilità della materia e il non consolidato indirizzo giurisprudenziale». Tuttavia da un lato la società non impugna - né avrebbe interesse ex art.100 cod. proc. civ. per farlo - il capo della decisione relativo alla compensazione delle spese di lite e, dall'altro, l'opzione interpretativa accolta dal giu- dice d'appello nel corpo della motivazione era già al tempo della deci- sione prevalente e pienamente rispettosa della giurisprudenza consoli- data della Corte di cui sopra si è dato conto, senza che la compensa- zione delle spese abbia revocato in dubbio tale motivata e ragionata adesione all'interpretazione giurisprudenziale della Corte. 12. Da ultimo, ha rilevanza nella presente fattispecie lo ius superve- niens invocato nelle memorie autorizzate, con riferimento alle sanzioni per cui è causa. L'art.9 comma 2 del d.l. n.35 del 2013, conv, in I. n. 64 del 2013, ha disposto: «2. A decorrere dall'anno 2014, il limite di 516.000 Euro pre- visto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è aumentato a 700.000 euro.». La Corte ha recentemente interpretato tale disposto affermando che il predetto innalzamento della soglia (da Euro 516.546,90 a Euro 700.000,00) per la compensazione dei crediti IVA ha determinato una riduzione della condotta rilevante ai fini dell'applicazione della sanzione ex art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, la quale risulta pertanto circoscritta all'omesso versamento di importi eccedenti il più elevato tetto, con conseguente applicazione, ai processi ancora in corso, del regime sanzionatorio più favorevole per il contri- buente, in ossequio al principio del "favor rei" di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997 (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 18367 del 30/06/2021, Rv. 661799 - 01). Inoltre, l'art.22 del d.l. 25 maggio 2021 n.73 ha ulteriormente elevato il limite a 2 milioni di Euro per ciascuna annualità, estendendo la soglia annuale dei crediti compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale per l'anno 2021. 13. A tale orientamento merita essere data continuità anche nel caso di specie, dovendosi fare applicazione dello ius superveniens più favo- revole, secondo la quale non costituisce violazione sanzionabile la com- pensazione effettuata sino alla soglia di Euro 700.000,00, limite da ul- timo ulteriormente innalzato per effetto dell'art.22 del d.l. 25 maggio 2021 n.73, ed è pacifico che nella fattispecie la compensazione è stata effettuata per complessivi Euro 673.024,44, entro il limite consentito dalla legge più favorevole sopravvenuta. In conclusione il ricorso dev'essere rigettato, e, pronunciando sul ri- corso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Li- guria, in diversa composizione, affinché proceda ad un nuovo esame in relazione al profilo evidenziato e provveda sulle spese di questo giudi- zio di legittimità. Considerato che la sentenza impugnata è stata comunque cassata con rinvio, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso e, pronunciando sullo stesso, cassa la sen- tenza impugnata e rinvia alla CTR della Liguria, in diversa composi- zione, in relazione allo ius superveniens di cui agli artt.9 comma 2 del d.l. n.35 del 2013 e 22 del d.l. n.73 del 2021, oltre che per provvedere sulle spese di lite. Roma