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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 agosto 1971

Cassazione n. 11843/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nel procedimento a carico di D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19.08.1971; avverso l'ordinanza del 12.10.2021 emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli ha dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal Pubblico Ministero nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Alteri° per il reato di cui all'art. 75, primo e secondo comma, d.

Igs. 6 settembre 2011, n. 159, in quanto ha ritenuto «l'enunciazione del fatto gravemente carente ed imprecisa riguardo al periodo di violazione della misura di sorveglianza cui l'imputato risulterebbe sottoposto», e ha ordinato la restituzione degli atti alla pubblica accusa.

2. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Napoli ricorre avverso questa ordinanza e deduce, ai sensi dell'art. 606, comma, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza della legge penale, in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, è abnorme il provvedimento con il quale il giudice dell'udienza preliminare dichiari la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per la ritenuta indeterminatezza dell'imputazione, poiché detta sanzione non è prevista dalla legge, mentre la precisazione dell'accusa può aver luogo, anche su sollecitazione del giudice, nel corso della stessa udienza preliminare.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020.

Con requisitoria e conclusioni scritte del 12 gennaio 2022 il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, rilevando che il Giudice per le indagini preliminari aveva trasmesso al Pubblico Ministero una nota, in data 19 luglio 2021, con la quale aveva tentato di «ovviare alle carenze della contestazione».

Pertanto, il Giudice per le indagini preliminari, plausibilmente, non avendo ricevuto riscontro, si sarebbe legittimamente determinato, al termine dell'udienza preliminare, a dichiarare la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per indeterminatezza dell'imputazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato.

2. [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli ha ritenuto carente l'imputazione per le violazioni degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale asseritamente poste in essere dal D'Alterio, in quanto il Pubblico Ministero non avrebbe indicato i periodi in cui le violazioni contestate sarebbero state commesse.

3. Le Sezioni unite di questa Corte hanno statuito che è abnorme, e quindi ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero per genericità o indeterminatezza dell'imputazione, senza avergli previamente richiesto di precisarla.

È invece rituale il provvedimento con cui il medesimo giudice, dopo aver sollecitato il pubblico ministero nel corso dell'udienza preliminare ad integrare l'atto imputativo senza che quest'ultimo abbia adempiuto al dovere di provvedervi, determini la regressione del procedimento onde consentire il nuovo esercizio dell'azione penale in modo aderente alle effettive risultanze d'indagine. (Sez.

U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, P.m. in proc.

Battistella, Rv. 238239 - 01, la Corte ha altresì precisato che in questo caso la restituzione degli atti deve considerarsi legittima in virtù dell'applicazione analogica dell'art. 521, comma secondo, cod. proc. pen.; Sez. 6, n. 42534 del 29/09/2004, P.m. in proc.

D'Avanzo, Rv. 231185 - 01, Sez. n. 48697 del 10/11/2004, Casamonica, Rv. 230842 - 01).

Le Sezioni unite in questa pronuncia hanno affermato «il principio per cui il giudice dell'udienza preliminare, dal momento della presentazione dell'atto introduttivo fino all'esito della discussione nel confronto dialettico fra le parti, ancor prima dell'adozione dei tipici provvedimenti conclusivi della fase ex art. 424 c.p.p., qualora ravvisi nell'atto di imputazione l'assenza del contenuto minimo indispensabile o la sua imperfezione e inadeguatezza per difetto di chiarezza e precisione dei fatti storici contestati, ha il "potere-dovere" di attivare i meccanismi correttivi nel corso dell'attività fisiologica della medesima udienza, rappresentando, con ordinanza motivata e interlocutoria, gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche del vizio d'imputazione e richiedendo espressamente al pubblico ministero di provvedere, di conseguenza, alle opportune precisazioni e integrazioni, secondo il paradigma contestativo dettato dall'art. 423 c.p.p., comma 1».

Secondo le Sezioni unite, pertanto, «il pur legittimo potere di controllo dell'azione e dell'imputazione, riservato al giudice dell'udienza preliminare, è [...] esercitato [...] oltre ogni ragionevole limite» quando il giudice dell'udienza preliminare disponga «ex abrupto la regressione del procedimento alla fase antecedente delle indagini preliminari, segnandone così l'anomalo epilogo, senza avere prima richiesto al pubblico ministero di attivare il rimedio correttivo del vizio dell'atto imputativo nell'ambito della medesima udienza».

La giurisprudenza di legittimità successiva alle Sezioni unite ha, dunque, statuito che non è abnorme il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare, dopo aver invano sollecitato il pubblico ministero a precisare l'imputazione, determini la regressione del procedimento per consentire il nuovo esercizio dell'azione penale in modo aderente alle effettive risultanze d'indagine. (Sez. 3, n. 8078 del 10/10/2018 Cc. (dep. 25/02/2019), Rv. 275839 - 02, la Corte ha precisato che è legittima la restituzione degli atti al pubblico ministero, attesa l'inerzia di quest'ultimo rispetto alla richiesta di emendatio libelli di cui all'art. 423, comma 1, cod. proc. pen., in virtù dell'applicazione analogica dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen.).

4. Declinando tali consolidati principi nel caso di specie, deve rilevarsi che il Giudice dell'udienza preliminare non si è uniformato all'insegnamento enunciato dalle Sezioni Unite Battistella e, in particolare, ha dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per indeterminatezza dell'imputazione senza aver previamente sollecitato il pubblico ministero nel corso dell'udienza preliminare ad integrarla.

Dall'esame del verbale dell'udienza preliminare, infatti, non risulta alcuna interlocuzione con il Pubblico Ministro in ordine alla carenza dell'imputazione formulata nella richiesta di rinvio a giudizio.

L'ordinanza di integrazione delle indagini di cui all'art. 421 bis cod. proc. pen. adottata dal Giudice per le indagini preliminari in data 19 luglio 2021 non può, peraltro, surrogare la sollecitazione rivolta al pubblico ministero a integrare l'imputazione secondo le Sezioni Unite Battistella, stante la diversità del loro oggetto.

La sollecitazione rivolta al pubblico ministero volta ad adeguare l'imputazione enuncia, infatti, le ragioni giuridiche del vizio dell'imputazione ravvisato e richiede espressamente al pubblico ministero di provvedere, di conseguenza, alle opportune precisazioni e integrazioni, ai sensi dell'art. 423, comma 1, cod. proc. pen., laddove l'ordinanza volta ad ottenere l'integrazione delle indagini, postulando immutata la contestazione nei suoi estremi fattuali e giuridici, esaurisce il suo effetto sul piano meramente probatorio.

5. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso presentato dal Procuratore generale deve essere accolto, in quanto l'ordinanza impugnata è abnorme.

Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata senza rinvio e la trasmissione degli atti al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli per l'ulteriore corso del giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli per l'ulteriore corso.

Così deciso il 10/03/2022. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nel procedimento a carico di D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19.08.1971; avverso l'ordinanza del 12.10.2021 emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli ha dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal Pubblico Ministero nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Alteri° per il reato di cui all'art. 75, primo e secondo comma, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, in quanto ha ritenuto «l'enunciazione del fatto gravemente carente ed imprecisa riguardo al periodo di violazione della misura di sorveglianza cui l'imputato risulterebbe sottoposto», e ha ordinato la restituzione degli atti alla pubblica accusa. 2. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Napoli ricorre avverso questa ordinanza e deduce, ai sensi dell'art. 606, comma, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza della legge penale, in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, è abnorme il provvedimento con il quale il giudice dell'udienza preliminare dichiari la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per la ritenuta indeterminatezza dell'imputazione, poiché detta sanzione non è prevista dalla legge, mentre la precisazione dell'accusa può aver luogo, anche su sollecitazione del giudice, nel corso della stessa udienza preliminare. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020. Con requisitoria e conclusioni scritte del 12 gennaio 2022 il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, rilevando che il Giudice per le indagini preliminari aveva trasmesso al Pubblico Ministero una nota, in data 19 luglio 2021, con la quale aveva tentato di «ovviare alle carenze della contestazione». Pertanto, il Giudice per le indagini preliminari, plausibilmente, non avendo ricevuto riscontro, si sarebbe legittimamente determinato, al termine dell'udienza preliminare, a dichiarare la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per indeterminatezza dell'imputazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato. 2. [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli ha ritenuto carente l'imputazione per le violazioni degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale asseritamente poste in essere dal D'Alterio, in quanto il Pubblico Ministero non avrebbe indicato i periodi in cui le violazioni contestate sarebbero state commesse. 3. Le Sezioni unite di questa Corte hanno statuito che è abnorme, e quindi ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero per genericità o indeterminatezza dell'imputazione, senza avergli previamente richiesto di precisarla. È invece rituale il provvedimento con cui il medesimo giudice, dopo aver sollecitato il pubblico ministero nel corso dell'udienza preliminare ad integrare l'atto imputativo senza che quest'ultimo abbia adempiuto al dovere di provvedervi, determini la regressione del procedimento onde consentire il nuovo esercizio dell'azione penale in modo aderente alle effettive risultanze d'indagine. (Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, P.m. in proc. Battistella, Rv. 238239 - 01, la Corte ha altresì precisato che in questo caso la restituzione degli atti deve considerarsi legittima in virtù dell'applicazione analogica dell'art. 521, comma secondo, cod. proc. pen.; Sez. 6, n. 42534 del 29/09/2004, P.m. in proc. D'Avanzo, Rv. 231185 - 01, Sez. n. 48697 del 10/11/2004, Casamonica, Rv. 230842 - 01). Le Sezioni unite in questa pronuncia hanno affermato «il principio per cui il giudice dell'udienza preliminare, dal momento della presentazione dell'atto introduttivo fino all'esito della discussione nel confronto dialettico fra le parti, ancor prima dell'adozione dei tipici provvedimenti conclusivi della fase ex art. 424 c.p.p., qualora ravvisi nell'atto di imputazione l'assenza del contenuto minimo indispensabile o la sua imperfezione e inadeguatezza per difetto di chiarezza e precisione dei fatti storici contestati, ha il "potere-dovere" di attivare i meccanismi correttivi nel corso dell'attività fisiologica della medesima udienza, rappresentando, con ordinanza motivata e interlocutoria, gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche del vizio d'imputazione e richiedendo espressamente al pubblico ministero di provvedere, di conseguenza, alle opportune precisazioni e integrazioni, secondo il paradigma contestativo dettato dall'art. 423 c.p.p., comma 1». Secondo le Sezioni unite, pertanto, «il pur legittimo potere di controllo dell'azione e dell'imputazione, riservato al giudice dell'udienza preliminare, è [...] esercitato [...] oltre ogni ragionevole limite» quando il giudice dell'udienza preliminare disponga «ex abrupto la regressione del procedimento alla fase antecedente delle indagini preliminari, segnandone così l'anomalo epilogo, senza avere prima richiesto al pubblico ministero di attivare il rimedio correttivo del vizio dell'atto imputativo nell'ambito della medesima udienza». La giurisprudenza di legittimità successiva alle Sezioni unite ha, dunque, statuito che non è abnorme il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare, dopo aver invano sollecitato il pubblico ministero a precisare l'imputazione, determini la regressione del procedimento per consentire il nuovo esercizio dell'azione penale in modo aderente alle effettive risultanze d'indagine. (Sez. 3, n. 8078 del 10/10/2018 Cc. (dep. 25/02/2019), Rv. 275839 - 02, la Corte ha precisato che è legittima la restituzione degli atti al pubblico ministero, attesa l'inerzia di quest'ultimo rispetto alla richiesta di emendatio libelli di cui all'art. 423, comma 1, cod. proc. pen., in virtù dell'applicazione analogica dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen.). 4. Declinando tali consolidati principi nel caso di specie, deve rilevarsi che il Giudice dell'udienza preliminare non si è uniformato all'insegnamento enunciato dalle Sezioni Unite Battistella e, in particolare, ha dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per indeterminatezza dell'imputazione senza aver previamente sollecitato il pubblico ministero nel corso dell'udienza preliminare ad integrarla. Dall'esame del verbale dell'udienza preliminare, infatti, non risulta alcuna interlocuzione con il Pubblico Ministro in ordine alla carenza dell'imputazione formulata nella richiesta di rinvio a giudizio. L'ordinanza di integrazione delle indagini di cui all'art. 421 bis cod. proc. pen. adottata dal Giudice per le indagini preliminari in data 19 luglio 2021 non può, peraltro, surrogare la sollecitazione rivolta al pubblico ministero a integrare l'imputazione secondo le Sezioni Unite Battistella, stante la diversità del loro oggetto. La sollecitazione rivolta al pubblico ministero volta ad adeguare l'imputazione enuncia, infatti, le ragioni giuridiche del vizio dell'imputazione ravvisato e richiede espressamente al pubblico ministero di provvedere, di conseguenza, alle opportune precisazioni e integrazioni, ai sensi dell'art. 423, comma 1, cod. proc. pen., laddove l'ordinanza volta ad ottenere l'integrazione delle indagini, postulando immutata la contestazione nei suoi estremi fattuali e giuridici, esaurisce il suo effetto sul piano meramente probatorio. 5. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso presentato dal Procuratore generale deve essere accolto, in quanto l'ordinanza impugnata è abnorme. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata senza rinvio e la trasmissione degli atti al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli per l'ulteriore corso del giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli per l'ulteriore corso. Così deciso il 10/03/2022. [OSCURATO:PERSONA]
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