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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34454/2022

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1 L tSei ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12820/2019 R.G., proposto DA la "Congregazione delle [OSCURATO:PERSONA] della Carità'', con sede in Brescia, in persona della Superiora Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Modena, elettivamente domiciliata presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] il Comune di Mantova, in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 24 aprile 2019 n. 86, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Modena, elettivamente domiciliato presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in Roma, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia - Sezione Staccata di Brescia l'11 ottobre 2018 n. 4319/25/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 4 novembre 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: La "Congregazione delle [OSCURATO:PERSONA] della Carità" ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia - Sezione Staccata di Brescia 1'11 ottobre 2018 n. 4319/25/2018, la quale, nel giudizio avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di accertamento per VICI relativa all'anno 2010, in relazione ad immobili ubicati nel Comune di Mantova e destinati all'esercizio di attività sanitaria in regime convenzionato, dei quali essa è proprietaria, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti del Comune di Mantova avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Mantova il 15 novembre 2016 n. 248/02/2016, con compensazione delle spese giudiziali.

Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure, sul presupposto che la contribuente non avesse diritto all'esenzione da ICI in carenza di prova della destinazione degli immobili ad attività sanitaria con modalità non commerciali.

Il ricorso è affidato a tre motivi.

Il Comune di Mantova si è costituito con controricorso.

In corso di causa, la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso per cassazione, che è stata accettata dal controricorrente. [OSCURATO:PERSONA]:

1. La rinuncia della ricorrente è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, comma 2, cod. proc. civ.), è stata sottoscritta dal difensore munito di procura speciale, è stata accettata e sottoscritta dai difensori del controricorrente (art. 390, comma 3, cod. proc. civ.).

Pertanto, il procedimento deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso.

2. Stante l'accettazione della rinuncia, nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali (art. 391, comma 4, cod. proc. civ.).

3. Infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione.

E la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6"-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5", 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5", 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5", 9 marzo 2021, n. 6400).

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso.

Così deciso a Roma nel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1 L tSei ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12820/2019 R.G., proposto DA la "Congregazione delle [OSCURATO:PERSONA] della Carità'', con sede in Brescia, in persona della Superiora Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Modena, elettivamente domiciliata presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] il Comune di Mantova, in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 24 aprile 2019 n. 86, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Modena, elettivamente domiciliato presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in Roma, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia - Sezione Staccata di Brescia l'11 ottobre 2018 n. 4319/25/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 4 novembre 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: La "Congregazione delle [OSCURATO:PERSONA] della Carità" ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia - Sezione Staccata di Brescia 1'11 ottobre 2018 n. 4319/25/2018, la quale, nel giudizio avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di accertamento per VICI relativa all'anno 2010, in relazione ad immobili ubicati nel Comune di Mantova e destinati all'esercizio di attività sanitaria in regime convenzionato, dei quali essa è proprietaria, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti del Comune di Mantova avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Mantova il 15 novembre 2016 n. 248/02/2016, con compensazione delle spese giudiziali. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure, sul presupposto che la contribuente non avesse diritto all'esenzione da ICI in carenza di prova della destinazione degli immobili ad attività sanitaria con modalità non commerciali. Il ricorso è affidato a tre motivi. Il Comune di Mantova si è costituito con controricorso. In corso di causa, la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso per cassazione, che è stata accettata dal controricorrente. [OSCURATO:PERSONA]: 1. La rinuncia della ricorrente è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, comma 2, cod. proc. civ.), è stata sottoscritta dal difensore munito di procura speciale, è stata accettata e sottoscritta dai difensori del controricorrente (art. 390, comma 3, cod. proc. civ.). Pertanto, il procedimento deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso. 2. Stante l'accettazione della rinuncia, nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali (art. 391, comma 4, cod. proc. civ.). 3. Infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione. E la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6"-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5", 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5", 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5", 9 marzo 2021, n. 6400). P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso. Così deciso a Roma nel
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