CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16194/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Trento ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della medesima città, in sede di giudizio abbreviato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarata colpevole del reato del furto aggravato della somma di euro 5.000, trafugata dalla cassaforte dell'ufficio postale di Albiano il 31.7.2017. 2.Ricorre per cassazione l'imputata, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi. 2.1. Col primo motivo deduce l'erronea applicazione dell'articolo 192 e dell'articolo 530, comma 2, del codice di rito, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera B) cod. proc. pen.. Si contessa, innanzitutto, la ritenuta, piena, credibilità del direttore dell'ufficio postale, Pedrolli, a cui si annette la circostanza, dallo stesso riferita, dell'aver sentito il "bip" e di avere per tale ragione ricontrollato l'ammanco. A tale considerazione il giudice aggiunge due circostanze erroneamente ritenute pacifiche, l'essere la Zini rimasta sola nell'ufficio per un minuto e 22 secondi e l'avere, la stessa, chiuso la porta d'ingresso appena il Pedrolli fu uscito, laddove è accertato che la porta fu chiusa un minuto dopo l'uscita del direttore e circa 20 secondi prima che rientrasse. In buona sostanza si lamenta che non si sia adeguatamente considerata la ricostruzione alternativa secondo cui ad impossessarsi del denaro avrebbe potuto essere lo stesso Pedrolli, anche con l'ausilio di un complice, ritenuta ingiustamente, e senza una adeguata valutazione, dalla corte territoriale come una «disperata via d'uscita>> basata su un'argomentazione contrastante e illogica, in quanto l'imputata si sarebbe accorta se il direttore avesse messo a segno il furto in quel momento. Quantomeno si sarebbe dovuto insinuare il dubbio nella valutazione del giudice di merito in ordine alla colpevolezza dell'imputata. 2.2. Col secondo motivo deduce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata. La motivazione della corte territoriale risulta contraddittoria in merito al giudizio di credibilità del Pedroili e totalmente assente riguardo alla non credibilità dell'imputata, così risultando nel suo complesso manifestamente illogica. Ed invero, la corte territoriale, da un lato, afferma che non è esente da censura la pronuncia del primo giudice iaddove riconduce il giudizio di attendibilità del Pedrolli alla circostanza, tutt'altro che secondaria, dell'essere stato il suo dictum circa la dinamica del movimenti riscontrato al minuto secondo dalle immagini della videocamera di sorveglianza e, dall'altro, nei successivi passaggi, annette tuttavia ia credibilità del direttore proprio alla corrispondenza tra quanto dichiarato dal medesimo e quanto emergente dal filmato ed esclusivamente ad essa.Si lamenta, altresì, che la corte territoriale ha omesso di valutare criticamente quanto riportato nella pronuncia di primo grado in relazione alle ragioni della ravvisata inattendibilità della Zini in ordine alla spiegazione alternativa dalla medesima data alla chiusura della porta. Ed invero, i giudici di merito hanno ritenuto in maniera incongrua che non vi fosse ragione per chiudere la porta semplicemente perché la Zini aveva necessità di andare in bagno. Quindi si insta per l'annullamento della sentenza impugnata. 3.11 ricorso è inammissibile. I motivi proposti sono aspecificí e, attraverso i vizi formalmente denunciati, mirano per di più ad un'inammissibile rivalutazione del compendio probatorio, fornendo una propria, alternativa, ipotesi ricostruttiva affidata a mere congetture; essi sono poi sotto diversi profili incentrati sul fatto che com'è noto non è sindacabile in sede di legittimità. Ed invero, nel giudizio presso la Corte di cassazione non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, lakani, Rv. 216260). Neanche ha rilievo, per forzare i tradizionali limiti del giudizio di legittimità, la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Ed invero, tale regola deli'«al di là di ogni ragionevole dubbio», secondo cui il giudice pronuncia sentenza di condanna solo se è possibile escludere ipotesi alternative dotate di razionalità e plausibilità, impone all'imputato che, deducendo il vizio di motivazione della decisione impugnata, intenda prospettare, in sede di legittimità, attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla colpevolezza, di fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali (Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014 - dep. 08/05/2014, C e altro, Rv. 26040901). Rimane il fatto che la Corte è chiamata ad un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva per mezzo di una valutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, non potendo la sua valutazione sconfinare nel merito (Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Camnnarata e altro, Rv. 270519; in termini Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600; Sez. 5, n. 10411 del 28/01/2013, Viola, Rv. 254579 ). Nel caso di specie, la sentenza impugnata dà congruamente conto delle ragioni sia di ordine logico che fattuale per le quali ha ritenuto di confermare la pronuncia di condanna di primo grado, evidenziando, innanzitutto, quanto all'attendibilità del direttore dell'ufficio postale che ebbe a sporgere denuncia, come l'esposizione del fatto dal medesimo svolta abbia trovato seri riscontri di tipo logico-ricostruttivi nelle emergenze processuali, non limitati alle immagini della videocamera di sorveglianza, che pure avevano, sia pure in parte, consentito di ricostruire i comportamenti assunti dall'imputata dopo l'allontanamento del direttore. In particolare, la sentenza impugnata nel confermare la condivisa pronuncia di primo grado, della quale si annota la puntualità espositiva e la compiutezza ricostruttiva, indica elementi di fatto ritenuti gravemente indiziari della colpevolezza dell'imputata, tra i quali quelli evincibili dagli stessi comportamenti assunti dalla predetta, la quale, non appena il direttore si era allontanato, aveva, tra l'altro, proceduto, innanzitutto, a chiudere immediatamente la porta, automatica, dell'ufficio, spingendola manualmente; comportamento, questo, giustificato dall'imputata con la circostanza secondo cui tale chiusura sarebbe stata giustificata dal fatto che l'ufficio postale a quell'ora non era ancora aperto al pubblico, risultata smentita in considerazione dell'orario in cui intervenne tale chiusura della porta, successivo a quello in cui l'ufficio apre al pubblico; comportamento che ora si riconduce all'esigenza dell'imputata di recarsi in bagno, che in quanto implicante valutazione in fatto non può in alcun modo essere qui per la prima volta considerata. 4. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dai medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso ii 25/2/2022. Il Consigliere estensore I Preside te en ta [OSCURATO:PERSONA] a Ro'